TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1695 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1 formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/12/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo e/o richiamo del CTU, in quanto la perizia appare completa ed esaustiva, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Pregresso
Carcinoma del retto sottoposto a trattamento chirurgico (2015-2016) e chemio-radio-terapia neoadiuvante e adiuvante (fino al 2016), in attuale follow-up con compromissione funzionale rappresentata da incontinenza fecale, eiaculazione retrograda, disagio sessuale e neuropatia periferica iatrogena;
Disturbo depressivo endoreattivo grave;
Lombosciatalgia bilaterale.
Ipertensione arteriosa.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
La valutazione medico-legale del caso in esame richiede di rispondere a due quesiti posti dal
Giudicante e cioè se il complesso morboso del periziato è tale da richiede il beneficio dell'indennità di accompagnamento o se, in subordine, tale complesso morboso determina una percentuale di invalidità pari al 100% che giustifichi la concessione della pensione di inabilità.
Per quanto riguarda il beneficio dell'accompagnamento bisogna tenere presente che esso è concesso ai soggetti incapaci di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non in grado di badare a se stessi e di compiere gli atti di tutti i giorni in maniera autonoma.
Il beneficio spetta quindi alla persona che non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono, pertanto, il minorato, bisognoso di assistenza per atti quali ad esempio la vestizione, la nutrizione, l'assunzione dei farmaci, la capacità di utilizzare la toilette, la deambulazione, ecc.
Il periziato è attualmente in follow-up clinico-strumentale e la patologia, in base agli ultimi accertamenti eseguiti è in fase di remissione e non necessita quindi di alcun approccio terapeutico specifico. In base a quanto è emerso dalla visita peritale e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti, si può affermare che le condizioni psicofisiche attuali del periziato non sono tali da motivare la concessione del beneficio dell'accompagnamento. In particolare presenta buona autonomia funzionale e neuromotoria non necessitando di aiuto da parte di terzi per deambulare e compiere semplici azioni del quotidiano. Per quanto riguarda la componente psichica essa pur essendo causa di ridotta spinta motivazionale con deflessione dell'umore, anedonia e sentimenti di tristezza e senso di vuoto non è causa di deterioramento della capacità di critica e giudizio, di perdita dell'orientamento e della capacità di autogovernarsi.
In base a tali considerazioni si deve concludere che non può essere motivata la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto il periziato mantiene una discreta autonomia funzionale e può quindi adempiere agli atti elementari e strumentali della vita quotidiana.
Per quanto riguarda invece, la valutazione circa la concessione della pensione di inabilità, è necessario ricorrere ai riferimenti percentuali previsti dalle tabelle ministeriali del DM del 5 febbraio 92. Nel caso della presenza di patologie coesistenti o concorrenti si deve ricorrere ad opportuno calcolo matematico (Balthazard o salomonico), per determinare infine, la percentuale complessiva di invalidità. Tornando quindi alle patologie che affliggono il periziato ed analizzandole una per una ne consegue:
-Pregresso Carcinoma del retto sottoposto a trattamento chirurgico (2015-2016) e chemio-radio- terapia neoadiuvante e adiuvante (fino al 2016), in attuale follow-up con compromissione funzionale rappresentata da incontinenza fecale, eiaculazione retrograda, disagio sessuale e neuropatia periferica iatrogena;
Tale condizione patologica è codificata con il codice 9323 delle tabelle ministeriali cui corrisponde la diagnosi di -Neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale- e percentuale di invalidità pari al 70%.
Essa trova motivazione nel fatto che i trattamenti cui si è sottoposto il periziato hanno determinato gravi compromissioni funzionali riguardanti il sistema nervoso periferico con conseguenti parestesie agli arti, turbe disfunzionali della sfera sessuale ed incontinenza fecale.
Disturbo depressivo endoreattivo grave;
Anche il disturbo depressivo deve essere considerato diretta conseguenza della patologia neoplastica in quanto nel tempo ha alimentato sentimenti di sconforto e di disperazione che evidentemente sono stati ulteriormente alimentati dall'insorgenza di complicanze successive ai trattamenti praticati. Per tale patologia il periziato si sottopone a controlli psichiatrici periodici e specifica terapia farmacologica. Tale patologia trova riscontro nelle tabelle ministeriali nel codice 2206 cui corrisponde la diagnosi di -Depressione endoreattiva grave - e percentuale di riferimento variabile tra 31-40%. Nel caso del periziato è equo fare riferimento al valore percentuale massimo previsto cioè del 40%.
Lombosciatalgia bilaterale. Il periziato è affetto da ernie del disco in sede lombare accertate anche tramite RMN con evidenza di ernie del disco nei tratti L3-L4 ed L4-L5. In particolare l'ernia del disco L4-L5 è causa di conflitto radicolare a carico della radice L5 coerente con la sintomatologia lombosciatalgica riferita dal periziato.
All'esame clinico il periziato presenta dolore lombare di tipo neuropatico riferito bilateralmente a entrambi gli arti inferiori prevalentemente a sinistra, contrattura muscolare lombare, deficit funzionale ed atteggiamento antalgico del rachide. Tale patologia non è contemplata nelle tabelle ministeriali ma può essere valutata secondo un criterio per analogia. Si può fare riferimento al codice
7010 -Anchilosi del rachide lombare- che prevede una percentuale di invalidità valutabile tra il 31-
40%. Nel caso del periziato, è equo attribuire una percentuale pari al 36%.
Ipertensione arteriosa L'ipertensione arteriosa è condizione patologica caratterizzata da incremento dei valori pressori al di sopra di 140/90. Essa rappresenta fattore di rischio cardiovascolare contribuendo a favorire patologia quali la cardiopatia ipertensiva e/o ischemica, accidenti cerebrovascolari, nefropatia, arteriopatia periferica, retinopatia, ecc. Nel caso del periziato non sono documentati agli atti esami clinici e strumentali che documentino alcun danno d'organo, pertanto l'ipertensione arteriosa non può essere menzionata nella valutazione complessiva della percentuale di invalidità.
Valutazione complessiva della percentuale di invalidità: Per la valutazione complessiva della percentuale di invalidità, trattandosi di patologie coesistenti, si deve applicare il calcolo riduzionistico di Balthazard. Si ottiene così una percentuale complessiva peri all'88%.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il ricorrente sig.
, è affetto da "Pregresso Carcinoma del retto sottoposto a trattamento chirurgico Parte_1
(2015-2016) e chemio-radio-terapia neoadiuvante e adiuvante (fino al 2016), in attuale follow-up con compromissione funzionale rappresentata da incontinenza fecale, eiaculazione retrograda, disagio sessuale e neuropatia periferica iatrogena;
Disturbo depressivo endoreattivo grave;
Lombosciatalgia bilaterale. Ipertensione arteriosa".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, non giustifica la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e determina una riduzione permanente dell'attività lavorativa pari all'88% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1 formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/12/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo e/o richiamo del CTU, in quanto la perizia appare completa ed esaustiva, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Pregresso
Carcinoma del retto sottoposto a trattamento chirurgico (2015-2016) e chemio-radio-terapia neoadiuvante e adiuvante (fino al 2016), in attuale follow-up con compromissione funzionale rappresentata da incontinenza fecale, eiaculazione retrograda, disagio sessuale e neuropatia periferica iatrogena;
Disturbo depressivo endoreattivo grave;
Lombosciatalgia bilaterale.
Ipertensione arteriosa.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
La valutazione medico-legale del caso in esame richiede di rispondere a due quesiti posti dal
Giudicante e cioè se il complesso morboso del periziato è tale da richiede il beneficio dell'indennità di accompagnamento o se, in subordine, tale complesso morboso determina una percentuale di invalidità pari al 100% che giustifichi la concessione della pensione di inabilità.
Per quanto riguarda il beneficio dell'accompagnamento bisogna tenere presente che esso è concesso ai soggetti incapaci di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non in grado di badare a se stessi e di compiere gli atti di tutti i giorni in maniera autonoma.
Il beneficio spetta quindi alla persona che non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono, pertanto, il minorato, bisognoso di assistenza per atti quali ad esempio la vestizione, la nutrizione, l'assunzione dei farmaci, la capacità di utilizzare la toilette, la deambulazione, ecc.
Il periziato è attualmente in follow-up clinico-strumentale e la patologia, in base agli ultimi accertamenti eseguiti è in fase di remissione e non necessita quindi di alcun approccio terapeutico specifico. In base a quanto è emerso dalla visita peritale e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti, si può affermare che le condizioni psicofisiche attuali del periziato non sono tali da motivare la concessione del beneficio dell'accompagnamento. In particolare presenta buona autonomia funzionale e neuromotoria non necessitando di aiuto da parte di terzi per deambulare e compiere semplici azioni del quotidiano. Per quanto riguarda la componente psichica essa pur essendo causa di ridotta spinta motivazionale con deflessione dell'umore, anedonia e sentimenti di tristezza e senso di vuoto non è causa di deterioramento della capacità di critica e giudizio, di perdita dell'orientamento e della capacità di autogovernarsi.
In base a tali considerazioni si deve concludere che non può essere motivata la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto il periziato mantiene una discreta autonomia funzionale e può quindi adempiere agli atti elementari e strumentali della vita quotidiana.
Per quanto riguarda invece, la valutazione circa la concessione della pensione di inabilità, è necessario ricorrere ai riferimenti percentuali previsti dalle tabelle ministeriali del DM del 5 febbraio 92. Nel caso della presenza di patologie coesistenti o concorrenti si deve ricorrere ad opportuno calcolo matematico (Balthazard o salomonico), per determinare infine, la percentuale complessiva di invalidità. Tornando quindi alle patologie che affliggono il periziato ed analizzandole una per una ne consegue:
-Pregresso Carcinoma del retto sottoposto a trattamento chirurgico (2015-2016) e chemio-radio- terapia neoadiuvante e adiuvante (fino al 2016), in attuale follow-up con compromissione funzionale rappresentata da incontinenza fecale, eiaculazione retrograda, disagio sessuale e neuropatia periferica iatrogena;
Tale condizione patologica è codificata con il codice 9323 delle tabelle ministeriali cui corrisponde la diagnosi di -Neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale- e percentuale di invalidità pari al 70%.
Essa trova motivazione nel fatto che i trattamenti cui si è sottoposto il periziato hanno determinato gravi compromissioni funzionali riguardanti il sistema nervoso periferico con conseguenti parestesie agli arti, turbe disfunzionali della sfera sessuale ed incontinenza fecale.
Disturbo depressivo endoreattivo grave;
Anche il disturbo depressivo deve essere considerato diretta conseguenza della patologia neoplastica in quanto nel tempo ha alimentato sentimenti di sconforto e di disperazione che evidentemente sono stati ulteriormente alimentati dall'insorgenza di complicanze successive ai trattamenti praticati. Per tale patologia il periziato si sottopone a controlli psichiatrici periodici e specifica terapia farmacologica. Tale patologia trova riscontro nelle tabelle ministeriali nel codice 2206 cui corrisponde la diagnosi di -Depressione endoreattiva grave - e percentuale di riferimento variabile tra 31-40%. Nel caso del periziato è equo fare riferimento al valore percentuale massimo previsto cioè del 40%.
Lombosciatalgia bilaterale. Il periziato è affetto da ernie del disco in sede lombare accertate anche tramite RMN con evidenza di ernie del disco nei tratti L3-L4 ed L4-L5. In particolare l'ernia del disco L4-L5 è causa di conflitto radicolare a carico della radice L5 coerente con la sintomatologia lombosciatalgica riferita dal periziato.
All'esame clinico il periziato presenta dolore lombare di tipo neuropatico riferito bilateralmente a entrambi gli arti inferiori prevalentemente a sinistra, contrattura muscolare lombare, deficit funzionale ed atteggiamento antalgico del rachide. Tale patologia non è contemplata nelle tabelle ministeriali ma può essere valutata secondo un criterio per analogia. Si può fare riferimento al codice
7010 -Anchilosi del rachide lombare- che prevede una percentuale di invalidità valutabile tra il 31-
40%. Nel caso del periziato, è equo attribuire una percentuale pari al 36%.
Ipertensione arteriosa L'ipertensione arteriosa è condizione patologica caratterizzata da incremento dei valori pressori al di sopra di 140/90. Essa rappresenta fattore di rischio cardiovascolare contribuendo a favorire patologia quali la cardiopatia ipertensiva e/o ischemica, accidenti cerebrovascolari, nefropatia, arteriopatia periferica, retinopatia, ecc. Nel caso del periziato non sono documentati agli atti esami clinici e strumentali che documentino alcun danno d'organo, pertanto l'ipertensione arteriosa non può essere menzionata nella valutazione complessiva della percentuale di invalidità.
Valutazione complessiva della percentuale di invalidità: Per la valutazione complessiva della percentuale di invalidità, trattandosi di patologie coesistenti, si deve applicare il calcolo riduzionistico di Balthazard. Si ottiene così una percentuale complessiva peri all'88%.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il ricorrente sig.
, è affetto da "Pregresso Carcinoma del retto sottoposto a trattamento chirurgico Parte_1
(2015-2016) e chemio-radio-terapia neoadiuvante e adiuvante (fino al 2016), in attuale follow-up con compromissione funzionale rappresentata da incontinenza fecale, eiaculazione retrograda, disagio sessuale e neuropatia periferica iatrogena;
Disturbo depressivo endoreattivo grave;
Lombosciatalgia bilaterale. Ipertensione arteriosa".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, non giustifica la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e determina una riduzione permanente dell'attività lavorativa pari all'88% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini