Art. 4.
Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 3, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.
Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 3, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.