Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 2
In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé.
È ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso il capo della sentenza d'appello, con il quale, in accoglimento dello specifico gravame proposto dall'imputato, siano state disposte l'esclusione della medesima parte civile e l'eliminazione delle statuizioni in suo favore della decisione di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/12/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere - N. 1858
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 14856/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AR TT N. IL 25/05/1931;
2) MA AN N. IL 17/06/1960;
3) MA VALERIA N. IL 23/11/1962;
contro
OZ RI N. IL 26/04/1960;
TRACITTO NICOLA N. IL 30/01/1957;
avverso la sentenza n. 3134/2010 CORTE APPELLO di MA, del 23/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per le parti civili ricorrenti, Avv. Simeone Giulio, del foro di OM, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Per la parte civile OL MA TT, è presente, altresì, l'avv. Colarusso Alfonso, del foro di OM, che si riporta ai motivi di ricorso;
udito, per gli imputati, l'avv. Patrale Giuseppe, del foro di Latina, che insiste per l'inammissibilità del ricorso delle parti civili. RITENUTO IN FATTO
Ricorrono per cassazione, con distinti ma identici atti, il difensore di fiducia di OL MA TT, OM AN e OM RI, nonché l'ulteriore difensore di fiducia di OL MA TT, quali eredi di OM EN, avverso la sentenza emessa in data 23.3.2011 dalla Corte di Appello di OM con cui veniva esclusa la costituzione delle parti civili odierne ricorrenti nel procedimento penale a carico di IC EV e TR LA per il delitto di omicidio colposo (per colpa medica) in danno di OM EN con revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado (del Giudice monocratico del Tribunale di Latina del 5.3.2009) e declaratoria di improcedibilità nei confronti degli imputati per estinzione del reato loro ascritto per prescrizione.
In particolare, la Corte territoriale escludeva (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8560 del 23.9.1993, concernente il potere di autenticazione di firma del difensore sulla procura speciale), la costituzione delle parti civili poiché, contrariamente a quanto previsto dall'art. 122 c.p.p., in calce alle costituzioni di parte civile non vi era un'espressa procura speciale delle parti offese ai loro difensori a costituirsi parti civili ma un solo un generico "mandato ad lites". Tutti i ricorrenti deducono la violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 122 c.p.p. e del correlato disposto con l'art. 100 c.p.p., assumendo che le parti civili non avevano inteso rilasciare alcuna procura speciale ai loro difensori al fine di trasferire a questi i poteri e i diritti derivati dalla qualità di parti processuali, bensì "procure speciali di mandato difensivo (alle liti) ai sensi dell'art. 100 c.p.p., comma 2". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile.
Invero, benché, di norma, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile sia inoppugnabile salvo l'ipotesi di abnormità (Cass. pen. Sez. 3, n. 39321 del 9.7.2009, Rv. 244610), è anche stato condivisibilmente affermato che "deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso il capo della sentenza d'appello con il quale, in accoglimento di specifico gravame proposto dall'imputato, sia stata disposta l'esclusione della medesima parte civile dal processo e l'eliminazione delle statuizioni disposte in suo favore con la decisione di primo grado. In tale ipotesi, infatti, non può trovare applicazione il principio della inoppugnabilità delle ordinanze che escludono o ammettono la costituzione di parte civile e, nel caso della esclusione, anche della sentenza emessa all'esito del relativo procedimento, dal momento che detto principio non può operare se non nel presupposto che l'esclusione sia stata disposta, appunto, con un'ordinanza e non invece con la sentenza, così come necessariamente avviene quando, sulla presenza della parte civile nel processo, ammessa nel giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, sia stata da quest'ultimo formulata apposita doglianza al giudice d'appello. (Cass. pen. Sez. 1, n. 11925 del 26.2.2003 Rv. 223680). Il ricorso è, altresì, fondato e merita accoglimento. Come correttamente ritenuto dalla sentenza di primo grado, laddove ha richiamato la sentenza di questa Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33337 del 23.4.2008 Rv. 241388), potendo la a procura speciale al difensore della parte civile anche essere apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, l'esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore è idonea, tenuto conto delle circostanze concrete, "a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè".
Quindi, la procura rilasciata all'avv. Alfonso Colarusso, già procuratore speciale del dante causa OM EN, deceduto nelle more, in calce a tutti gli atti di costituzione di parte civile degli odierni ricorrenti, è indubbiamente comprensiva del potere di costituirsi parte civile, al punto che fatto di costituzione stesso risulta sottoscritto sia dal difensore che dall'interessato medesimo, sicché la generica locuzione adoperata per il conferimento del mandato ("delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento...") deve ritenersi integrata dall'esplicito e dettagliato contenuto dell'atto costitutivo sovrastante con la contestuale attribuzione del relativo potere.
Infatti, è vero che l'art. 122 c.p.p., comma 1, prevede che la procura speciale debba contenere "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce", ma, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, "nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e al sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale "ad litem" alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte - costituita dall'espressione "nominiamo nostro difensore l'Avv. (....) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla costituzione di parte civile)" (Cass. pen. Sez. 4, n. 14863 del 3.2.2004, Rv. 228595, citata dai ricorrenti e seguita dal giudice di primo grado;
analogamente, più di recente, Sez. 4, n. 40293 del 10.6.2008, Rv. 241471). Pertanto, il provvedimento contenuto nella sentenza impugnata con il quale sono state escluse le costituzioni delle parti civili e, per l'effetto, revocate le statuizioni civili, deve ritenersi nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), con regressione, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 3, del procedimento al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo predetto. Ne consegue l'illegittimità della residuale decisione con cui il giudice di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato - per il quale in primo grado è intervenuta sentenza di condanna alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni - perché estinto per prescrizione, nella parte in cui ha omesso, in violazione dell'art. 578 c.p.p., di decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili tralasciando di esaminare compiutamente (con relativa motivazione) i motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell'"an debeatur" (Cass. pen. Sez. 5, 14522 del 24.3.2009, rv. 243343; sez. 5, n. 42135 del 15.7.2011, rv. 251707). Dovrà, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza limitatamente al punto concernente l'esclusione delle parti civili con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di OM.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esclusione delle parti civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di OM.
Così deciso in OM, il 6 dicembre 2012
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013