CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20684 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D’SA MA, anche quale legale rappresentante della Fer Sud srl,, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/12/2025 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US LO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli, adito con atto di appello dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Napoli avverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale, di rigetto della richiesta di adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro o di altri beni nella disponibilità di D’SA MA e della società Fer Sud srl, dallo stesso legalmente rappresentata, fino a concorrenza del profitto inerente a reati di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 ter del Dlgs. 74/2000 e di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del medesimo Penale Sent. Sez. 3 Num. 20684 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2026 Dlgs., accoglieva l’appello e disponeva il predetto sequestro preventivo nei confronti della citata società, nei limiti del saldo attivo giacente sui conti correnti bancari o postali intestati all’ente, al momento della commissione dei reati o dei beni che costituiscano il successivo reimpiego, e in caso di impossibilità, il sequestro diretto o per equivalente nei confronti del D’SA nei limiti del profitto configurato. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione D’LE MA in proprio e quale legale rappresentante, mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge, sostenendo il mancato rispetto di quanto disposto dalle Sezioni unite di questa corte con sentenza 13783/2025 imputato Massini, circa la previa necessità di verificare la esistenza di liquidità di cassa al momento della scadenza dell’obbligo di versamento dell’imposta e la sua permanente giacenza sui conti della società e la esistenza di acquisti effettuati con la predetta liquidità, potendosi solo in tal modo accertarsi il rapporto di pertinenzialità rispetto al reato commesso. Quanto poi alla confisca per equivalente, richiamandosi la funzione recuperatoria, si sostiene che essendo subordinata alla impossibilità di procedere al sequestro diretto nei confronti della Fer sud srl, essa rivestirebbe in tal modo solo un carattere punitivo siccome svincolata dall’accertamento del nesso di derivazione del denaro dal reato in capo al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, il ricorso proposto nella qualità di rappresentante legale da parte del D’SA appare inammissibile per carenza della procura speciale, tale non potendosi ritenere lo scarno riferimento non meglio specificato al rilascio di procura speciale all’avvocato Zito, contestualmente al conferimento al medesimo del mandato difensivo, come riportato nell’unico atto allegato al ricorso. 2. Limitatamente quindi, al ricorso come proposto in qualità di indagato e all’evidenza nei limiti dell’interesse ad impugnare la statuizione inerente il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, si osserva quanto segue. 3.Si tratta di ricorso inammissibile, che si traduce sia in una non corretta lettura della sentenza delle sezioni unite richiamata, anche rispetto al caso 3 concreto qui in esame, sia in un mancato confronto con la ordinanza impugnata. Con essa il tribunale, richiamando ampia giurisprudenza anteriore alla predetta decisione delle Sezioni Unite, ha riaffermato, innanzitutto, il principio per cui, in ordine ai reati tributari in questione, è configurabile in astratto la confisca diretta nei confronti dell’ente beneficiario: dovendosi comunque verificare se la società fosse finanziariamente capiente al momento in cui avrebbe dovuto adempiere alla obbligazione tributaria e distinguendosi, quindi, tra possibile risparmio cd. relativo e risparmio cd. assoluto, potendosi conseguentemente, nella sola prima ipotesi, procedere – in caso di persistente disponibilità liquida al sequestro diretto, mentre, nel secondo caso, sarebbe possibile ab origine solo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, essendo impossibile il sequestro volto alla confisca diretta per assenza, in rerum natura, del bene, al momento della consumazione del reato. Ha inoltre anche precisato che il sequestro finalizzato alla confisca diretta, a fronte di omesso versamento della imposta, non può essere disposto né eseguito per importi superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva al momento della scadenza del termine per il pagamento. In tale quadro, ha riaffermato la legittimità del sequestro finalizzato sia alla confisca diretta di beni della società sia per equivalente, sui beni della persona fisica che ha agito per conto della stessa, con la precisazione della necessaria previa verifica della entità delle somme disponibili in capo alla predetta società, al momento dell’omesso versamento o della indebita compensazione;
accertamenti da effettuarsi dal P.M. – in assenza di una tale indagine emergente dagli atti di indagine realizzati, che comunque non poteva per ciò solo giustificare il rigetto della richiesta di sequestro da parte del Gip –, in fase di esecuzione del sequestro che, dunque, dovrà connotarsi per la previa verifica del saldo attivo della società esistente al momento della commissione dei reati, e operarsi nei predetti limiti, oltre che di quelli della misura della sua eventuale attuale persistenza;
procedendosi al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente solo in caso di irreperibilità del profitto, come sopra delimitato, in tutto o in parte. 4.Si rinvengono principi correttamente affermati, e in linea anche con il più recente orientamento di legittimità affermato da questa sezione, che qui si ribadisce, successivamente alla intervenuta sentenza sopra citata delle Sezioni Unite, e di cui si è precisata la portata rispetto a reati tributari che implichino risparmio di spesa e non profitto accrescitivo;
fattispecie, quest’ultima, oggetto di specifica analisi delle citate Sezioni Unite. 4 5.E’ quindi sufficiente in proposito ribadire i seguenti principi, di cui alla decisione di questa Corte, Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289469 – 01. 6. In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto, consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, è qualificabile come diretta e non per equivalente, nel caso in cui le somme dovute all'Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, posto che la mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta illecita, integra un vantaggio economico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento. 7. In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall'ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazione patrimoniale di portata superiore alla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito. 8. In tema di reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo. (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, [...], Del, Rv. 289469 03) 9.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 24/04/20 6. Il Consigliere estensore Il Presidente US LO AL TO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US LO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli, adito con atto di appello dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Napoli avverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale, di rigetto della richiesta di adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro o di altri beni nella disponibilità di D’SA MA e della società Fer Sud srl, dallo stesso legalmente rappresentata, fino a concorrenza del profitto inerente a reati di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 ter del Dlgs. 74/2000 e di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del medesimo Penale Sent. Sez. 3 Num. 20684 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2026 Dlgs., accoglieva l’appello e disponeva il predetto sequestro preventivo nei confronti della citata società, nei limiti del saldo attivo giacente sui conti correnti bancari o postali intestati all’ente, al momento della commissione dei reati o dei beni che costituiscano il successivo reimpiego, e in caso di impossibilità, il sequestro diretto o per equivalente nei confronti del D’SA nei limiti del profitto configurato. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione D’LE MA in proprio e quale legale rappresentante, mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge, sostenendo il mancato rispetto di quanto disposto dalle Sezioni unite di questa corte con sentenza 13783/2025 imputato Massini, circa la previa necessità di verificare la esistenza di liquidità di cassa al momento della scadenza dell’obbligo di versamento dell’imposta e la sua permanente giacenza sui conti della società e la esistenza di acquisti effettuati con la predetta liquidità, potendosi solo in tal modo accertarsi il rapporto di pertinenzialità rispetto al reato commesso. Quanto poi alla confisca per equivalente, richiamandosi la funzione recuperatoria, si sostiene che essendo subordinata alla impossibilità di procedere al sequestro diretto nei confronti della Fer sud srl, essa rivestirebbe in tal modo solo un carattere punitivo siccome svincolata dall’accertamento del nesso di derivazione del denaro dal reato in capo al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, il ricorso proposto nella qualità di rappresentante legale da parte del D’SA appare inammissibile per carenza della procura speciale, tale non potendosi ritenere lo scarno riferimento non meglio specificato al rilascio di procura speciale all’avvocato Zito, contestualmente al conferimento al medesimo del mandato difensivo, come riportato nell’unico atto allegato al ricorso. 2. Limitatamente quindi, al ricorso come proposto in qualità di indagato e all’evidenza nei limiti dell’interesse ad impugnare la statuizione inerente il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, si osserva quanto segue. 3.Si tratta di ricorso inammissibile, che si traduce sia in una non corretta lettura della sentenza delle sezioni unite richiamata, anche rispetto al caso 3 concreto qui in esame, sia in un mancato confronto con la ordinanza impugnata. Con essa il tribunale, richiamando ampia giurisprudenza anteriore alla predetta decisione delle Sezioni Unite, ha riaffermato, innanzitutto, il principio per cui, in ordine ai reati tributari in questione, è configurabile in astratto la confisca diretta nei confronti dell’ente beneficiario: dovendosi comunque verificare se la società fosse finanziariamente capiente al momento in cui avrebbe dovuto adempiere alla obbligazione tributaria e distinguendosi, quindi, tra possibile risparmio cd. relativo e risparmio cd. assoluto, potendosi conseguentemente, nella sola prima ipotesi, procedere – in caso di persistente disponibilità liquida al sequestro diretto, mentre, nel secondo caso, sarebbe possibile ab origine solo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, essendo impossibile il sequestro volto alla confisca diretta per assenza, in rerum natura, del bene, al momento della consumazione del reato. Ha inoltre anche precisato che il sequestro finalizzato alla confisca diretta, a fronte di omesso versamento della imposta, non può essere disposto né eseguito per importi superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva al momento della scadenza del termine per il pagamento. In tale quadro, ha riaffermato la legittimità del sequestro finalizzato sia alla confisca diretta di beni della società sia per equivalente, sui beni della persona fisica che ha agito per conto della stessa, con la precisazione della necessaria previa verifica della entità delle somme disponibili in capo alla predetta società, al momento dell’omesso versamento o della indebita compensazione;
accertamenti da effettuarsi dal P.M. – in assenza di una tale indagine emergente dagli atti di indagine realizzati, che comunque non poteva per ciò solo giustificare il rigetto della richiesta di sequestro da parte del Gip –, in fase di esecuzione del sequestro che, dunque, dovrà connotarsi per la previa verifica del saldo attivo della società esistente al momento della commissione dei reati, e operarsi nei predetti limiti, oltre che di quelli della misura della sua eventuale attuale persistenza;
procedendosi al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente solo in caso di irreperibilità del profitto, come sopra delimitato, in tutto o in parte. 4.Si rinvengono principi correttamente affermati, e in linea anche con il più recente orientamento di legittimità affermato da questa sezione, che qui si ribadisce, successivamente alla intervenuta sentenza sopra citata delle Sezioni Unite, e di cui si è precisata la portata rispetto a reati tributari che implichino risparmio di spesa e non profitto accrescitivo;
fattispecie, quest’ultima, oggetto di specifica analisi delle citate Sezioni Unite. 4 5.E’ quindi sufficiente in proposito ribadire i seguenti principi, di cui alla decisione di questa Corte, Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289469 – 01. 6. In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto, consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, è qualificabile come diretta e non per equivalente, nel caso in cui le somme dovute all'Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, posto che la mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta illecita, integra un vantaggio economico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento. 7. In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall'ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazione patrimoniale di portata superiore alla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito. 8. In tema di reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo. (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, [...], Del, Rv. 289469 03) 9.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 24/04/20 6. Il Consigliere estensore Il Presidente US LO AL TO