Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti. (Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti).
Commentario • 1
- 1. Tutela del diritto d'autore e ricettazione: dolo specifico e valutazione indiziaria (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 14 gennaio 2016, il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso, all'esito di giudizio ordinario, la sentenza n. 174 con la quale ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti e l'ha condannato alle pene principali ed accessorie indicate in epigrafe, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Avverso tale sentenza di condanna ha proposto appello il difensore dell'imputato, reclamando, con un unico articolato motivo, l'assoluzione del proprio assistito da entrambi i reati a lui ascritti per difetto degli elementi costitutivi. In particolare, relativamente al delitto di cui al capo 1), la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2017, n. 22267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22267 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
7 2226 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Amoroso - Presidente - Sent. n.588 sez. Vito Di Nicola - Relatore - U.P. - 17/02/2017 Angelo Matteo Socci R.G.N. 46786/2014 Gastone Andreazza Alessandro Maria Andronio Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AF UR HA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19-09-2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giulio Romano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. HA AF UR ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa dal locale tribunale che aveva condannato il ricorrente, ritenuta all'ipotesi di cui all'articolo 648 capoverso del codice penale e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente del rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa per i reati previsti (capo a) dall'articolo 171-ter, comma 2, lettera a), della legge 21 aprile 1941, n. 633 perché poneva in commercio lungo la pubblica via CD e DVD contraffatti, supporti per i quali è prescritta l'apposizione del contrassegno Siae e, in particolare, numero 24 CD verosimilmente di tipo musicale, con copertine fotocopiate dai corrispondenti titoli e numero 43 DVD contenenti riproduzioni di film, contenuti all'interno di altrettante buste trasparenti del tipo atto allo scopo e con copertine fotocopiate van dai corrispondenti titoli, supporti privi del contrassegno Siae o dotati di contrassegno contraffatto o alterato. In Palermo il 29 agosto 2012 nonché del reato (capo b) previsto dall'articolo 648 del codice penale perché, al fine di trarne 1 ingiusto profitto, riceveva i CD e DVD di cui al capo a) provento del delitto di duplicazione abusiva di un'opera dell'ingegno. In Palermo in data antecedente prossima al 29 agosto 2012 e con la recidiva recente.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente affida il ricorso a quattro motivi, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per giudizio in relazione all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a), legge 633 del 1941 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostiene il ricorrente come non vi fosse alcuna prova certa che il materiale detenuto fosse stato "abusivamente" duplicato solo perché privo del contrassegno della Siae e tanto sul presupposto che, in assenza di una perizia anche soltanto a campione sui beni in sequestro, i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare il reato insussistente perché il semplice rinvenimento dei supporti magnetici non implica necessariamente che essi contengano opere dell'ingegno, vero ed unico oggetto di tutela della norma penale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 171-ter, 2 comma 2, lettera a), legge 633 del 1941 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Assume il ricorrente come gli elementi istruttori esplicitati dalla Corte di appello in sentenza non possano denotare una sua partecipazione concreta al delitto di ricettazione in assenza della certezza circa l'effettivo contenuto dei supporti magnetici, circostanza che rileva anche ai fini della sussistenza o meno del reato di ricettazione in mancanza della prova dell'origine penalmente illecita dei beni detenuti dal ricorrente. Il quale sostiene inoltre di non comprendere come i giudici del merito siano giunti alla conclusione per la quale l'imputato avrebbe acquisito o ricevuto i CD e DVD contenenti beni protetti asseritamente duplicati e non abbia egli stesso operato a tal fine.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale e l'illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 171-ter, comma 2, lettera d), legge 633 del 1941 (articolo 606, n vo comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva che l'articolo 171-ter, comma 2, lettera a), legge 633 del 1941 sanziona espressamente la condotta di colui che "riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi", ma non richiama in alcun modo la condotta della detenzione per la vendita o, comunque, della commercializzazione a qualsiasi titolo di opere musicali, prive del prescritto contrassegno Siae, ipotesi, per contro, autonomamente ed è espressamente prevista dall'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della stessa legge, con la conseguenza che non ogni ipotesi di detenzione per la vendita o di messa in commercio di oltre 50 copie di opere tutelate integra la fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a) della legge 633 1941, tanto in considerazione, appunto, del fatto che non tutte le previsioni di reato enunciate nel comma 1, sono richiamate dal secondo.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 171-ter, comma 2, lettera d), legge 633 del 1941 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la sentenza impugnata meriterebbe censura nelle statuizioni relative alla dosimetria della pena, posto che, in presenza di una piena confessione resa in sede di interrogatorio, i giudici del merito, pur concedendo le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, hanno omesso di valutare anche l'obiettiva modestia dell'episodio con caratteristiche sicuramente non allarmanti dell'azione che avrebbero dovuto comportare una determinazione più mite della pena, in concreto, inflitta. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente dal reato che la motivazione del presente provvedimento viene redatta in forma semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte affermato che, in tema di tutela del diritto d'autore, la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indizio dell'avvenuta consumazione dell'illecito di abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può essere comunque raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le modalità dell'offerta al pubblico (nella specie, sulla pubblica via), l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l'assenza di loghi o marchi va del produttore, non essendo invece necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che proprio le modalità di detenzione dei CD e dei DVD in sequestro da parte dell'imputato, che li teneva esposti per la vendita su una bancarella nella pubblica via, tutti sprovvisti di copertine costituenti mere riproduzioni degli originali, unita alla assenza di qualsiasi documentazione attestante della lecita provenienza della merce, portava univocamente e logicamente a ritenere che si trattasse dei CD e DVD abusivamente duplicati e privi altresì del prescritto contrassegno Siae. A ciò deve aggiungersi la piena confessione resa dallo stesso imputato che, sentito in sede di udienza di convalida, ha ammesso i fatti di reato contestati.
2.2. Conseguentemente anche il secondo motivo è manifestamente infondato giacché proprio l'ampia confessione resa dall'imputato esclude l'ipotesi che sia stato egli stesso ad eseguire l'abusiva riproduzione, convalidando invece la tesi accusatoria della ricezione da parte sua delle cose di provenienza delittuosa, tanto più che l'ammessa condizione di indigenza ha indotto logicamente a ritenere che il ricorrente non avesse a disposizione gli strumenti necessari per eseguire l'abusiva riproduzione.
2.3. Anche il terzo motivo è inammissibile per la genericità della sua proposizione. E' il caso di premettere che il ricorrente, pur non citandolo, sembra prendere posizione a favore di un orientamento anche recentemente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall'art. 171-ter, comma secondo, lett. a), della 4 Legge 633 del 1941, occorre, non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente duplicate, ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione sia pure a fini di vendita (Sez. 3, n. 8161 del 07/01/2016, S., Rv. 266288). Sulla base dei citato indirizzo, deve indubbiamente convenirsi che la mera detenzione per la vendita di oltre cinquanta copie di supporti informatici esula, in ossequio al principio di legalità in materia penale, dall'ambito di operatività del secondo comma dell'art. 171-ter legge n. 633 del 1941, non potendo siffatta condotta (ossia la mera detenzione per la vendita) essere sussunta nel perimetro del fatto tipico descritto nella surrichiamata fattispecie penale incriminatrice. Tuttavia, per integrare il modello legale del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 171-ter legge n. 633 del 1941 che costituisce titolo autonomo di reato e non mera circostanza aggravante dei fatti contemplati nel primo comma van (per tutte, Sez. 3, n. 23431 del 28/04/2011, Anello, Rv. 250645), non è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari (come presupporrebbero, Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006, Diop, Rv. 233922; Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007, Esposito, Rv. 236334) quando l'agente abbia posto in commercio un numero superiore a cinquanta di detti supporti. In altri termini, fermo restando che la norma presuppone un atto di vendita o la messa in commercio e che la mera detenzione per la vendita potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell'ipotesi non aggravata di cui al primo comma, se rientrante, o del tentativo del delitto di cui al secondo comma, è altrettanto certo che la prova della vendita o della messa in commercio non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ossia non presuppone necessariamente che l'imputato sia stato colto proprio nel momento in cui vendeva i supporti abusivamente duplicati. Tale prova può infatti desumersi in via indiziaria anche dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione. Il ricorrente è stato sorpreso sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce ai passanti e sulla base di ciò è stato correttamente ritenuto che la merce stessa fosse posta in commercio, integrandosi una delle condotte rientranti nel fatto tipico di cui al secondo comma dell'art. 171-ter lettera a) legge n. 633 del 1941. Pur con le precisazioni in precedenza riportate, occorre dare pertanto continuità all'orientamento secondo il quale, in tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal 5 luogo della detenzione (Sez. 6, n. 40024 del 15/09/2016, Gora, Rv. 267963; Sez. 3, n. 9925 del 27/01/2009, Diop, Rv. 243110). Ai fini dell'inammissibilità del motivo di ricorso, è solo il caso di precisare come la contestazione correttamente imputava al prevenuto di aver posto in commercio un numero di supporti informatici (Cd e Dvd) superiori a cinquanta e non già di averli meramente detenuti per la vendita. Il ricorrente non ha preso alcuna posizione su tale decisivo aspetto della motivazione della sentenza impugnata confezionando un motivo di ricorso aspecifico e pertanto inammissibile.
2.4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato nonché aspecifico e pertanto inammissibile. La Corte di appello ha infatti chiarito che il tribunale, nel determinare la pena da infliggere all'imputato, ha adeguatamente tenuto conto del comportamento processuale, della confessione, della modestia dell'episodio e delle condizioni disagiate nelle quali l'imputato versava, concedendogli la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, di cui al capoverso dell'articolo 648 del codice penale, e le circostanze attenuanti generiche pervenendo ad una quantificazione della pena in misura prossima al minimo edittale. La doglianza, oltre ad essere manifestamente infondata in presenza di una logica e adeguata motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio, non considera minimamente che i giudici del merito hanno tenuto conto proprio di ciò che il ricorrente lamenta ossia della non rilevante gravità del fatto, commisurando la pena in prossimità dei minimi edittali.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoroso Vito Di Nicola ude шлого IN Criare m DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 7