Sentenza 3 dicembre 1998
Massime • 1
L'assenza di cognizione piena del reato e della pena che caratterizza la sentenza di cui all'art.444 c.p.p. non permette di revocare il beneficio dell'indulto concesso con d.P.R. n.865 del 1986, fondandosi la revoca sulla commissione di un delitto non colposo e sulla condanna a pena detentiva superiore ad un anno. D'altra parte, attesa la specialità del procedimento di applicazione della pena su richiesta, non è consentito al giudice aggiungere, di ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca di benefici precedentemente concessi, in quanto si violerebbe il patto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 3.12.1998
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " AM ST " N. 6065
3. " TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. " RO IL " N. 24116/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS NA n. il 27.07.1941
avverso ordinanza del 16.04.1998 TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI
lette le conclusioni del P.G., che richiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
In fatto
Il Tribunale di Lecce, in esito all'incidente di esecuzione promosso del P.M., e accogliendo la relativa richiesta, revocava il condono concesso a CO NN con le sentenza 1.12.1989 e 24.1.1992 del Tribunale della stessa città, ordinando l'esecuzione della pena complessiva di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione e L.
1.500.000 di multa.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore avverso la predetta ordinanza del 16.4.1998, osservando: che le condanne di cui è discorso, e quindi anche quelle e causa della quale era stata disposta la revoca, erano state tutte inflitte con la procedura di cui all'art. 444 c.p.p. - che è una procedura peculiare, per l'effetto inidonea a determinare la revoca della sospensione condizionale della pena, precedentemente concessa, secondo l'insegnamento delle SS.UU: (sent. 8.5.1996, ric. De Leo e sent. 26.2.1997, ric. Bahronn); che, nella linea giurisprudenziale delle Sez. Unite della Cassazione, dovevano ritenersi forti analogia tra l'ipotesi di revoca della sospensione condizionale e l'ipotesi di revoca dell'indulto; specialmente avuto riguardo alla natura della sentenza con la quale viene applicata la pena ex art. 444 c.p.p. e al presupposto di operatività della revoca di cui all'art. 168, c. 1 n.1 c.p.p. In diritto
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Non c'è dubbio che, in astratto, ricorrerebbero le condizioni per la revoca dell'indulto (art. 11 Dpr.16.12.1986 n. 565); ma la sentenza 21.9.1992 del Tribunale di Lecce,
essendo stata pronunciata all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inidonea a costituire il presupposto per la revoca del suddetto beneficio.
E questo, in applicazione dello stesso principio di diritto affermato e ribadito dalle SS.UU. (sent.
8.5.96 ric. De Leo e sent. 26.2.1997, ric. Bahronni), secondo cui la sentenza ex art. 444, per la sua peculiarità connotata dal valore negoziale del patteggiamento, è del tutto inidonea a determinare la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. E invero, le analogie tra l'ipotesi della revoca della sospensione condizionale della pena e quella di revoca dell'indulto scaturiscono dall'analisi della natura della sentenza con la quale viene applicata la pena ex art. 444 c.p.p., nonché dallo stesso presupposto della revoca di cui all'art. 168 co. 1 n. 1 c.p. Sono, infatti, di tutta evidenza le differenze formali, strutturali e funzionali tra la sentenza emanata all'esito del patteggiamento e ogni altra sentenza di condanna, nel senso che: mentre l'atipicità della sentenza ex art. 444 c.p.p. è strettamente correlata alle particolari caratteristiche del procedimento del quale rappresenta il naturale epilogo (... in essa è, infatti, applicata la pena così come concordata tra le parti e dal giudice ritenuta congrua rispetto alla qualificazione giuridica del fatto e alle circostanze, anch'esse indicate delle parti), le altre sentenze sono, invece, caratterizzate dell'autonomia del giudice nel disporre la pena e seguito dell'accertamento delle colpevolezza dell'imputato. Se, perciò, nel pensiero del Supremo Collegio, il provvedimento conclusivo dello speciale procedimento ex art. 444 c.p.p., non contenendo un accertamento completo sulle sussistenze del fatto - reato e sulle effettive riferibilità dello stesso ad un determinato soggetto (... sul piano del riscontro probatorio), non potrebbe mai giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena - poiché questa, in virtù di quanto disposto dall'art. 168 co. 1 c.p., postula sempre un accertamento dotato dei requisiti di completezza in ordine alla commissione del reato, e quindi alle colpevolezza dell'imputato, e conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio di plena cognitio del reato e della pena -, a maggior ragione lo stesso ragionamento deve valere per la revoca dell'indulto, i cui presupposti sono più gravi di quelli previsti per la revoca della sospensione condizionale. E infatti, mentre per la revoca della sospensione condizionale della pena è sufficiente che il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia gli obblighi imposti, per la revoca dell'indulto, nella lettura specifica del d.p.r. 16.12.1986 n. 865, non è sufficiente che chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo (... e questo aspetto del fatto non risulta affatto accertato nella sentenza emessa a seguito di procedimento speciale ex art. 444 c.p.p.), ma è anche necessario che lo stesso riporti una condanna e pena detentiva superiore ad un anno.
Del resto, in relazione alla specialità della procedura prevista ex art. 444 c.p.p., non è consentito al giudice aggiungere, d'ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca dei benefici precedentemente concessi;
diversamente verrebbe a violarsi proprio quel fatto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato, il quale, accettando la pena rinuncia al processo, ma anche alla possibilità di assoluzione.
P.T.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999