Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 6065
CASS
Sentenza 3 dicembre 1998

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L'assenza di cognizione piena del reato e della pena che caratterizza la sentenza di cui all'art.444 c.p.p. non permette di revocare il beneficio dell'indulto concesso con d.P.R. n.865 del 1986, fondandosi la revoca sulla commissione di un delitto non colposo e sulla condanna a pena detentiva superiore ad un anno. D'altra parte, attesa la specialità del procedimento di applicazione della pena su richiesta, non è consentito al giudice aggiungere, di ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca di benefici precedentemente concessi, in quanto si violerebbe il patto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 6065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6065
    Data del deposito : 3 dicembre 1998

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