Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2004, n. 20288
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

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La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna e comunque, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., non si considera afferente alla capacità del giudice. Ne consegue che non è vietata dall'ordinamento la assegnazione, ad una sezione della corte d'appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali, dei procedimenti aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali. (La Corte, in motivazione, ha ribadito che, in mancanza nell'ordinamento vigente di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario siano in eguale modo potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7 bis e ter legge n. 12 del 1941 che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario e l'assegnazione degli affari alle sezioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2004, n. 20288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20288
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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