Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 5 54/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 1739/98 - Consigliere Cron..3312 Dott. Alberto SPANO' VIDIRI Rel. Consigliere Dott. GU - Rep. SIMONESCHI - Consigliere Dott. Guglielmo Ud. 08/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig......SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 6000 # 13 FEB, 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI LIRE 3000 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio in ROMA dell'avvocato MOSCARINI LUCIO V, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG408307 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE EZ FIORELLA, EZ NZ, GIAMBATTISTA Rifasciata copia legale al Sig. PATRIZI CONCETTA, quali eredi di EZ CAMILLO, per diritti L. 21 FEB. 2001 domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 20, 2000 elettivamente IL CANCELLIERS 4568 presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che -1- li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIO COPIE FARNESI LUIGI, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. MOSCARIN controricorrenti - per diritti L. ✓ 11 71.7.9 avverso la sentenza n. 199/97 del Tribunale di TERNI, IL CANCELLIERE depositata il 04/11/97 R.G.N. 272/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 28 febbraio 1997, la Società Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Terni aveva accolto la domanda di IL TT dichiarando il diritto del predetto alla riliquidazione della indennità di buonuscita da calcolarsi sullo stipendio comprensivo di tutti gli incrementi previsti dal contratto collettivo del 1 gennaio 1990, con gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con conseguente condanna delle Ferrovie dello Stato al pagamento di quanto dovuto per le ragioni GU DU fatte valere, il tutto con vittoria di spese. Il Tribunale di Terni con sentenza del 4 novembre 1997 rigettava l'appello e condannava le Ferrovie dello stato al pagamento delle spese del giudizio. conclusione, il Tribunale Nel pervenire a tale che al TT andavano riconosciuti i osservava benefici previsti dal contratto collettivo del 1 gennaio 1990, i cui benefici erano stati scaglionati " nel tempo. Ed invero tale soluzione trovava conforto nell'art. 220 t.u. 1092 del 1973, secondo cui l'indennità di buonuscita erogata dall'AF (ed ora dalle stesse Ferrovie dello Stato) doveva essere 1 calcolata in base allo "stipendio tabellare" goduto dal dipendente il giorno precedente a quello di messa a riposo. Nessun dubbio poteva, infatti, permanere sul significato da attribuire alla parola "stipendio" del dipendente, da identificarsi in quello allo spettante al momento del stesso dipendente pensionamento sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, senza tener in alcun conto la circostanza che per particolari esigenze aziendali fosse stato disposto una dilazione nel tempo dei benefici previsti per i dipendenti. In altri termini, i suddetti benefici erano entrati a far parte della sfera soggettiva del lavoratore al momento della conclusione del contratto collettivo e rispetto a ciò GU DU nessuna influenza poteva avere la circostanza che il suddetto lavoratore fosse andato in pensione prima della materiale erogazione degli incrementi patrimoniali previsti contrattualmente per avere il dipendente stesso acquisito ormai un diritto soggettivo perfetto agli incrementi contrattuali. Avverso tale sentenza la s.p.a Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resistono con controricorso RE TT, VI quali eredi TT e ST CE, tutti 2 legittimi di IL TT. Le Ferrovie dello Stato hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 220 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 36 1. 14 dicembre 1973 n. 829, e di ogni altra norma e principio in materia di determinazione dell'indennità di buonuscita nonchè degli art. 37 e 96, comma 3, del c.c.n.l. delle Ferrovie 1990-1992, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (artt. 360 n. 3,4 e 5 c.p.c.). Sostiene la ricorrente che la tesi IS VI seguita dal Tribunale condurrebbe a conseguenze inique perchè la s.p.a. Ferrovie dello Stato si vedrebbe costretta a corrispondere al dipendente una indennità calcolata su di uno stipendio che lo stesso non aveva mai percepito e che dunque non corrisponde allo stipendio dal quale sono state operate le trattenute per la successiva corresponsione dell'indennità di buonuscita. Inoltre si verrebbe a violare il disposto dell'art. 220 del d.p.r. 1092/1973, secondo cui la base di computo dell'indennità in oggetto è l'ultimo stipendio integralmente percepito", e non si terrebbe per di più in alcun conto della circostanza che il 3 diritto alla indennità matura con la fine del rapporto di lavoro e che la sua misura è fissata al parametro stabilito dall'art. 14 della 1. 829/1973(80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile). Con il secondo motivo la ricorrente società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 220 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 36 della 1. 14 dicembre 1973 n. 829, della 1. 141/1990, degli artt. 1362,1363,1364,1365,1371 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e di determinazione dell'indennità di buonuscita, nonchè ST OL difettosa e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto essenziale della controversia(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). In particolare afferma la ricorrente che il Tribunale, nella interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, ha dato una lettura errata degli artt. 37, 38 e 96 del contratto stesso perchè contrastante in particolare con il disposto dell'art. 1364 c.c. (in base al quale per quanto siano generali le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare) e dell'art. 1362 c.c. (in base al quale deve tenersi conto del valore letterale delle espressioni usate e della ratio della pattuizione;
4 nella specie quella di prevedere un trattamento contributivo corrispondente alla prestazione svolta sino alla data di cessazione dal servizio). Infine l'iter motivazionale seguito dal Tribunale risultava intrinsecamente contraddittorio in quanto tentava, con argomentazioni davvero incongrue, di rendere tale volontà pattizia conforme alla opposta previsione normativa contenuta nell'art. 14 della 1. 829/1973, sostenendo che oltre che alla parametrazione della indennità rispetto all'ultimo stipendio mensile, il diritto ai nuovi stipendi previsto dal nuovo contratto collettivo era già maturato, essendo stata rinviata UI ND nel tempo solo l'esecuzione della relativa prestazione. Il ricorso che importa l'esame dei due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per riguardare questioni giuridiche tra loro strettamente connesse, va accolto per quanto di ragione. L'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n.829 pone a base dell'indennità di buonuscita l'ultimo stipendio(spetta infatti "la somma risultante dal ⠀ prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ultimo stipendio mensile... ."). Come è noto l'indennità di buonuscita - al pari di 5 quanto previsto per indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e ai dipendenti degli -enti locali viene erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica;
la sua misura viene determinata dalla legge, e la stessa -legge pone l'obbligo a carico di entrambe le parti di versare all'ente undel rapporto di lavoro contributo, proporzionale alla retribuzione, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Dette peculiarità avevano convinto in passato sulla natura previdenziale, e non retributiva, Guilo Kakun dell'indennità, ma la natura retributiva è stata ormai definitivamente affermata dalla pronunzia della Corte Costituzionale n. 243 del 1993. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'Opafs, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e la normativa che regolava contributi e prestazione era quella di cui alla legge 829 del 1973. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle Ferrovie, dal momento che l'art. 21 ultimo comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 sancì che, fino a quando non sarebbe stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di 6 entrata in vigore della legge. Solo a decorrere dal primo giugno 1994 (art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993 n.537) l'Opafs fu soppressa e le prestazioni da questa erogate furono attribuite funzionalmente alle Ferrovie dello Stato s.p.a., che succedeva nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. L'art. 13 del d.l. 1 aprile 1995 n. 98, conv. in legge 30 maggio 1995 n. 204, ha poi previsto che il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. L'Opafs erogava le prestazioni obbligatorie elencate lololu all'art. 2 della legge 829/1973, tra cui la più importante ed onerosa in termini quantitativi era propria l'indennità di buonuscita(le altre si limitavano sostanzialmente ad assegni e sussidi), ed incamerava le entrate previste nell'art. 36 della stessa legge. Le disponibilità economiche per l'erogazione dell'indennità di buonuscita provenivano all'Opera dai versamenti a carico sia dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto- ragguagliata al 4% dell'80% dello stipendio "in godimento", dell'assegno personale 7 pensionabile e del compenso per ex combattente e dal contributo a carico delle Ferrovie, pari al 9% dell'80% delle stesse competenze su cui vengono operate le trattenute, ossia stipendio in godimento, assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti. Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche art. 34 della legge 829/1973), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, vige il principio della corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita dovuta, principio analogo Guds VideGurch a quello valido per l'NA (a cui è poi succeduto l'Inpdap) in relazione alla gestione dell'indennità premio fine servizio per i dipendenti degli enti locali, com'è stato riconosciuto da questa Corte con le sentenze n. 9776/1994 e n. 4444/1999. Si trae ulteriore conferma della esistenza del principio dalla disposizione di cui all'art. unico, comma 5, della legge 7 giugno 1990 n. 141 in tema di prepensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al comma 2, attribuisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale 8 sia ai fini della pensione sia ai fini dell'indennità di buonuscita. Poichè in tal modo l'Opafs dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior numero degli anni riconosciuti, senza però ricevere la provvista, si dispone che siano le Ferrovie ad erogare all'Opera il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipendente "sulla base dell'ultima retribuzione imponibile", ossia sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che ilo VI essere commisurata "all'ultimo stipendio" (art. 14), sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, perchè l'erogazione di altre somme o anche di indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, lo squilibrio finanziario della immancabilmente, gestione. Poichè non risulta in alcun modo che all'Opafs furono versati i contributi sugli incrementi contrattuali di cui si chiede il computo nella indennità di buonuscita, di detti incrementi non può tenersi alcun conto. Nè per andare in contrario avviso può farsi riferimento alla contrattazione collettiva (contratto 9 del 1 gennaio 1990) e censurarsi l'interpretazione che di tale contratto ha dato la sentenza impugnata. Ed anche se risultasse che i contraenti avesseroinvero - voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto ovvero avessero espressamente pattuito il loro integrale computo nella indennità di buonuscita la previsione - contrattuale non poteva alterare in alcun modo la regola stabilita dalla legge della corrispondenza tra contributi versati e misura della prestazione. sono stati fissati I principi sinora enunciati, che домовquesto Vida al da questa Corte in fattispecie analoghe(cfr. 5 giugno riguardo Cass. 18 aprile 2000 n. 5042;Cass. 2000 n. 7496), vanno ribaditi risultando pienamente condivisibili e non essendo contro di essi state mosse censure idonee ad inficiarne la validità. Il ricorso, alla stregua delle considerazioni sinora svolte, va accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata va cassata ed ai sensi dell'art. 1 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel " merito con il rigetto della domanda proposta da IL TT contro le Ferrovie dello Stato con ricorso al Pretore di Terni. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente 10 tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e dei giudizi di merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da IL TT di Terni con ricorso di primo grado contro le Ferrovie dello Stato. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2000. Il PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Лиоч но запторомий ito Violenquisto Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 3 FEB, 2001. IL COMABORATORE 3 0 I A 3 1 DI CANCELLERIA S D 5 . S , T . A O R T L N , A L ' A O L 3 S L B 7 E E I - P 8 S D D - I I 1 A S N 1 T N G S E O E O S P G A I D M G A I E E , O L A T O D T R I A E T R L S T I I L N D E G E E S D O R E 11