Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4444
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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La disciplina della indennità premio di fine servizio è ispirata al principio della corrispondenza tra contributi versati e premio corrisposto; ne consegue che l'Istituto erogatore può corrispondere prestazioni solo nei limiti di quanto riceve dai soggetti obbligati (datore di lavoro e lavoratore) in quanto non opera di regola il principio dell'automatismo, proprio delle pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare la indennità premio di fine servizio va commisurata agli anni di servizio effettivo, mentre l'anzianità convenzionale rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge (come accade ad esempio per i benefici combattentistici). (Nel caso di specie un Comune siciliano aveva, per un proprio dipendente, posto, con delibera della Giunta municipale, oneri previdenziali a carico dell'INADEL - cui era succeduto l'INPDAP - concedendo anzianità figurative per le quali non risultavano versati i relativi contributi onde consentire al lavoratore di vedersi corrispondere un'integrazione della indennità premio di fine servizio, secondo quanto previsto dalla legge r. Sicilia n. 60 del 1976, ancorché l'ente datore di lavoro non avesse fornito all'Istituto previdenziale la necessaria provvista contributiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4444
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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