Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
La disciplina della indennità premio di fine servizio è ispirata al principio della corrispondenza tra contributi versati e premio corrisposto; ne consegue che l'Istituto erogatore può corrispondere prestazioni solo nei limiti di quanto riceve dai soggetti obbligati (datore di lavoro e lavoratore) in quanto non opera di regola il principio dell'automatismo, proprio delle pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare la indennità premio di fine servizio va commisurata agli anni di servizio effettivo, mentre l'anzianità convenzionale rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge (come accade ad esempio per i benefici combattentistici). (Nel caso di specie un Comune siciliano aveva, per un proprio dipendente, posto, con delibera della Giunta municipale, oneri previdenziali a carico dell'INADEL - cui era succeduto l'INPDAP - concedendo anzianità figurative per le quali non risultavano versati i relativi contributi onde consentire al lavoratore di vedersi corrispondere un'integrazione della indennità premio di fine servizio, secondo quanto previsto dalla legge r. Sicilia n. 60 del 1976, ancorché l'ente datore di lavoro non avesse fornito all'Istituto previdenziale la necessaria provvista contributiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM MA vedova CARBONE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 520/95 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 4/12/95 R.G.N. 1123/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/12/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'avvocato SADURNY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, l'accoglimento per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.12.1990 IM RI premesso: di essere vedova di ON NN, centralinista non vedente assunto dal Comune di Porto Empedocle il 15.2.1977 e deceduto l'8.2.1990, mentre era ancora in servizio;
che con delibera della Giunta Municipale n.160 del 3.5.1990 erano stati accordati al ON sia i benefici di cui all'art. 9, secondo comma, della L.29.3.1985 n.113, sia quelli della L.R. Sicilia 7.5.1976 n.60;
che tuttavia l'Inadel non aveva tenuto conto delle anzianità figurative nella liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, che era stato pertanto effettuato con riferimento ai soli 13 anni di servizio effettivo, adiva il RE di Agrigento al fine di ottenere la condanna dell'istituto resistente al pagamento in suo favore di £.15.772.153, a titolo di differenza nella indennità premio di fine servizio per effetto del calcolo sulla maggiore anzianità contributiva (figurativa) di anni 27, anziché 13, con rivalutazione monetaria, interessi legali, spese processuali. In contraddittorio dell'Inadel, costituito, il RE accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente con sentenza 19.1.1993. In particolare, dichiarava che l'anzianità convenzionale di anni dieci di cui alla L.R. Sicilia 7.5.1976 n.60 va riconosciuta anche ai fini del computo dell'indennità premio di fine servizio, e condannava pertanto l'Inadel al pagamento in favore della IM di £.11.265.823, liquidata al lordo dell'Irpef, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con la compensazione totale delle spese.
L'appello dell'Inadel è stato respinto con sentenza del Tribunale di Agrigento del 30 novembre/4 gennaio 1995, contro la quale l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - I.N.P.D.A.P, succeduto all'Inadel, ricorre con tre motivi.
La IM è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.5 Legge regionale siciliana 7.5.1976, n.60, per avere il Tribunale
equiparato la morte allo stato di malattia.
Il motivo è inammissibile, perché prospetta una questione nuova non dedotta in sede di merito.
Infatti l'Inadel, ha concentrato le sue doglianze al giudice di appello esclusivamente sulla non applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali alla indennità premio di fine servizio da esso corrisposta.
La lesione di tale principio è riproposta in questa sede con i successivi motivi di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge regionale siciliana 7.5.1976 n.60, in relazione al mancato versamento all'Istituto dei contributi necessari per la integrazione della indennità premio di fine servizio corrispondente alla anzianità figurativa. Rileva che l'art. 12 della legge regionale 60/1976 indicava la copertura finanziaria per i maggiori oneri ricadenti sul bilancio della Regione in relazione all'applicazione dell'art. 1 della stessa legge, ma che il Comune di Porto Empedocle, dal quale dipendeva il de cujus, non ha proceduto all'adeguamento dello stato giuridico ed economico personale alla norma regionale, e non ha versato alcun contributo, in relazione al beneficio dell'abbuono, all'Inadel, ne' la regione Sicilia ha mai stipulato apposita convenzione con gli enti previdenziali, ai sensi dell'art. 2 legge regionale siciliana 9.8.1980 n.79. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Legge 8 marzo 1968 n. 152 per avere il Tribunale riconosciuto il beneficio in mancanza di copertura contributiva. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Come enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, seppure nella diversa ma affine fattispecie di un assegno ad persona corrisposto dal datore di lavoro, sul quale non erano stati versati i corrispondenti contributi, la disciplina della indennità premio di fine servizio è ispirata al principio della corrispondenza tra contributi versati e premio corrisposto, per cui l'Istituto può effettuare erogazioni solo nei limiti di quanto riceve dai soggetti obbligati, datore di lavoro e lavoratore (Cass. Sez. Un. 3673/1993, non massimata), in quanto il principio dell'automatismo è proprio delle pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Cass. Sez. Un. 1/03/1988 n. 2161). In particolare la indennità premio di fine servizio va commisurata agli anni di servizio effettivo (Cass. 5 giugno 1986 n. 3773; Cass.13 giugno 1986 n. 3954), mentre la anzianità convenzionale rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge (come ad es. quella derivante dai benefici combattentistici, per la quale l'art.6 Legge 9 ottobre 1971, n.824 dispone che gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità, comunque denominata, provvederanno a liquidare tempestivamente quanto spetti di diritto, fermo restando il diritto dell'ente al conseguenziale e successivo introito di quanto a carico dei datori di lavoro;
Cass.16.1.1988 n. 305 ed altre). Tale principio va applicato alla fattispecie oggetto del presente processo, nella quale un ente territoriale locale ha posto, con proprio atto normativo, oneri previdenziali a carico di ente previdenziale strumentale dello Stato nazionale, concedendo anzianità figurative, per le quali non risultano versati i relativi contributi.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Sciacca, perché accerti, nel rispetto del principio sopra enunciato, se il Comune di Porto Empedocle abbia, successivamente alla doglianza dell'Inadel, fornito all'Istituto previdenziale la provvista contributiva necessaria per la prestazione previdenziale aggiuntiva (integrazione della indennità premio di fine servizio) prevista dalla Legge regionale 7.5.1976 n.60, oggetto della domanda giudiziale.
E sempre al giudice di rinvio si demanda altresì il compito di provvedere alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Sciacca. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione.