Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZION Oggetto Riverem cut ONE TERZA CIVILE бий. Juridia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20880/98 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 2773 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI 305 SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 05/10/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE SE N TEN ZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 155 per diritti 29 GEN. 2002. COMUNE DI CERTALDO, in persona del Sindaco pro tempore IL CANCELLIERE Rag. SAlba IN, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL 4/B, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato Richiesta copia studio Cds dal Sig. FAUSTO FALORNI, giusta delega in atti;
per diritti 155 30.1.02 ricorrente - il IL CANCELLIERE contro 1,55 13000 CANCELLERIA BUGLIONE MARIA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato VALLE, che la difende anche GIORGIO DELLA DE555730 2001 disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE TRANI, giusta OG724725 1706 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3828/97 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 26/11/97 e depositata il 12/12/97 (R.G. 2553/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Fausto FALORNI;
udito l'Avvocato Giorgio DELLA VALLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 giugno 1996 la sig.ra AR SA UG conveniva dinanzi al giudice di Pace di Castelfiorentino (FI) il Comune di Certaldo e ne chie- deva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali, derivatile da un incidente strada- le, avvenuto alle ore 6.45 del 7 febbraio 1996. Deduceva l'attrice che la propria autovettura, per- correndo la strada comunale, in parte coperta da una lastra di ghiaccio, era sbandata, riportando i danni di cui chiedeva il ristoro, per oltre 9 milioni. Il Comune restava contumace. La lite era istruita con prove ora- li, documentali e fotografiche e con una consulenza 2 tecnica sulla dinamica dell'incidente. Il giudice di pace con sentenza del 24 gennaio 1997 accoglieva la domanda, ritenendo certa la responsabili- tà del Comune ed il nesso di causalità tra la condotta negligente ed omissiva del Comune in relazione alle condizioni di viabilità, e l'evento di danno, e lo con- dannava al pagamento delle somme per danni materiali (all'autovettura) e personali (biologico e morale) (v. amplius in dispositivo). La decisione era appellata dal Comune che ne chie- deva la riforma;
resisteva la controparte, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 12 dicembre 1997 la Corte di ap- pello di Firenze rigettava l'appello e condannava secondo gra- l'appellante alla rifusione delle spese di do. La Corte, riesaminate le risultanze probatorie, manteneva ferma la responsabilità del comune, sia per il nesso di causalità oggettivo che per quello sogget- tivo (colpa omissiva), pur rilevando una eventuale cor- responsabilità del proprietario del fondo limitrofo, tenuto alla manutenzione delle ripe adiacenti alla sede stradale, ma non citato in causa, né dal danneggiato, né dal Comune a diverso titolo. Contro la decisione ricorre il Comune deducendo quattro motivi di gravame illustrati da memoria;
resi- 3 M ste la controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- concernendo dotti motivi che vengono in unitario esame, il merito e la valutazione delle prove. Con il primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sul nesso di causalità materiale, sostenendosi che il CTU nella relazione avrebbe dato una valutazione in termini di possibilità e non di certezza;
con il secondo motivo si deduce l'error in iudican- do ed il vizio della motivazione sul cd. nesso di cau- salità soggettivo, essendo il Comune incolpevole in or- dine all'accaduto, dovendosi la colpa ascrivere al ter- zo proprietario del fondo latistante, non parte in li- te;
con il terzo motivo si deduce l'esonero della re- sponsabilità o della imputabilità per il caso fortuito ○ la forza maggiore, date le normali condizioni clima- tiche della zona (clima temperato anche nei mesi inver- nali); con l'ultimo motivo si deduce che il ghiaccio non costituiva insidia, e che dunque la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi alla condotta del con- ducente dell'auto. 4 In senso contrario si osserva che: a. il primo motivo è generico e difetta di spe- cificità non essendo stati riprodotti i punti e gli ar- gomenti dell'elaborato peritale relativi all'accertamento della dinamica e della causalità mate- riale. Inoltre la censura difetta di decisività in rela- zione alla motivazione data dal giudice del riesame (ff. 3 motivaz.) che ha considerato le tracce dell'incidente, lo scarrocciamento sulla superficie ghiacciata, il punto di impatto e dunque l'intera se- quenza di una dinamica provocata da un fattore esterno, che costituiva obiettivamente una gravissima situazione di pericolosità, peraltro già nota alle autorità comu- nali (che avevano intimato al proprietario del terreno sovrastante la strada di provvedere ai lavori di ripu- litura del fosso da cui era tracimata l'acqua ghiac- ciando la superficie della strada); l'accertamento del nesso di causalità è dunque av- venuto in concreto, pur con il sussidio della consulen- za d'ufficio, ma sulla base di elementi obiettivi di valutazione, con un giudizio in fatto insindacabile in questa sede. b. che anche il secondo motivo è infondato, avendo (ff. 3 in motivaz.) il giudice del riesame con- 5 M siderato espressamente la colpa omissiva dell'ente in relazione agli obblighi di manutenzione della strada;
c. quanto alla deduzione del caso fortuito ° della forza maggiore, è la stessa descrizione della situazio- ne oggettiva ad escluderli. Per la cattiva manutenzione dei fossi la strada veniva invasa dalle acque ed essen- do la stagione invernale era probabile, se la tempera- tura si fosse abbassata sotto lo zero, che la sede stradale non avrebbe potuto assicurare una sicura via- bilità. Dunque la presenza del ghiaccio, malgrado i ricordi del comandante dei vigili che poteva(ch avere una corre- sponsabilità omissiva) non costituiva caso fortuito о di forza maggiore e comunque la dimostrazione di tale situazione di esonero da responsabilità doveva essere rigorosamente dimostrata (v. in senso contrario a tale prova le considerazioni in fatto svolte a ff. 3 in fine della motivazione). C. Nessun concorso di colpa era dunque ascri- vibile al conducente dell'auto, perché il ghiaccio ren- deva la strada insicura e pericolosa, e la eventuale corresponsabilità del proprietario del fondo latistante (per la mancata manutenzione dei fossi) poneva in esse- re una concausa esterna, contestuale alla omessa manu- tenzione ed alla situazione di pericolo che questa de- 6 M terminava. Inoltre, si Osserva che, ai sensi dell'art. 2055 è il danneggiante che sceglie di agire per il ri- C.C., sarcimento integrale dei danni contro uno o più solida- li, e la mancata citazione di questo ultimo delimita soggettivamente ed oggettivamente la forza del giudica- to e della res controversa. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Comune 109T 129,11 ricorrente alla rifusione di spese ed onorari del giu- dizio, liquidati come in dispositivo. BEAT 20,66
P.Q.M.
TOT. 149,77 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Certaldo alla rifusione di spese ed onorari del giu- dizio di cassazione, che liquida in lire 230-000-£118,78. per spese ed in lire unmilione cinquecentomila per onorari. pari ad Eff4,69 01.Бой Roma, 5 ottobre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Beth Ich о ж M Gina Casoli Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE C1 oggi, 28.1.07 IL CANCELLIERE C1 in;
4 APR 200 MA 2 AGENZIA 4 Barle a 14181 Regist e 77 (auto CENT 15/77 nyizi p. FLIPPC) Giudiziari Respons M.ACCICHINI) 7