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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2025, n. 37772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37772 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GO GL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro — in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 16 marzo 2021 — ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermando la sentenza di primo grado, quanto allo sgombero dell'area demaniale abusivamente occupata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37772 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, per aver il giudice dichiarato estinto il reato, nonostante la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputata, ritualmente formulata nell'atto di appello. 2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione quanto al mancato esame delle doglianze dell'imputata formulate nell'atto di appello, in relazione all'utilizzabilità del verbale di sopralluogo e all'accertamento della responsabilità penale in capo all'imputata, quale reale proprietaria dell'immobile. 2.3. In terzo luogo, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, avendo il giudice del merito ecceduto la propria competenza, disponendo la demolizione del manufatto, sebbene tale competenza sia riservata alla pubblica amministrazione dall'art. 54 cod. nav. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È principio non controverso che l'imputato possa rinunciare alla prescrizione a patto che la rinuncia avvenga dopo che essa sia maturata: come più volte affermato, «la rinunzia dell'imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima» (Sez. 4, del 26/09/2017, n. 48272, Rv. 271292; Sez. 4, del 12/11/2010, n. 119, Rv. 249349; Sez. 6, del 04/11/2010, n. 42028, Rv. 248739; Sez. 2, del 15/11/2005, n. 527, Rv. 233145). Deve richiamarsi, inoltre, l'ulteriore principio, secondo cui deve considerarsi tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Rv. 278983). 2.1. Venendo al caso in esame, deve rilevarsi preliminarmente che il giudice di appello ha ritenuto correttamente maturata la prescrizione. Il reato si prescrive nel termine minimo di 4 anni, essendo la fattispecie sanzionata con la pena dell'arresto e dell'ammenda, e termine massimo di 5, tenuto conto del tempo di interruzione. Il fatto è stato commesso in data 19 settembre 2018, e la prescrizione è stata interrotta, da ultimo, dalla sentenza di primo grado. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è stato esattamente individuato in data 19 settembre 2023. 2.2. Con riguardo alla rinuncia alla prescrizione, essa avrebbe dovuto essere considerata dal giudice dell'appello, in quanto espressa in data 8 ottobre 2024, all'interno dell'atto di appello;
dunque, in un momento successivo al termine di 2 maturazione, 19 settembre 2023, e alla pronuncia della sentenza di primo grado, 16 marzo 2021. La rinuncia era perciò pienamente ammissibile ed efficace. 2.3. Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha erroneamente dichiarato estinto il reato, constatando l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudizio è stato, conseguentemente, confinato alla sola verifica della mancanza di elementi, da soli sufficienti a mostrare in modo evidente ictu ocull la mancata commissione del fatto, fondata sull'adesione alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado. 2.4. La doglianza difensiva relativa alla rinuncia alla prescrizione va perciò accolta, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro - dovendosi nuovamente valutare la sussistenza dei presupposti della responsabilità penale, nonché dell'applicazione della misura accessoria - e assorbimento delle ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 02/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro — in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 16 marzo 2021 — ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermando la sentenza di primo grado, quanto allo sgombero dell'area demaniale abusivamente occupata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37772 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, per aver il giudice dichiarato estinto il reato, nonostante la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputata, ritualmente formulata nell'atto di appello. 2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione quanto al mancato esame delle doglianze dell'imputata formulate nell'atto di appello, in relazione all'utilizzabilità del verbale di sopralluogo e all'accertamento della responsabilità penale in capo all'imputata, quale reale proprietaria dell'immobile. 2.3. In terzo luogo, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, avendo il giudice del merito ecceduto la propria competenza, disponendo la demolizione del manufatto, sebbene tale competenza sia riservata alla pubblica amministrazione dall'art. 54 cod. nav. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È principio non controverso che l'imputato possa rinunciare alla prescrizione a patto che la rinuncia avvenga dopo che essa sia maturata: come più volte affermato, «la rinunzia dell'imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima» (Sez. 4, del 26/09/2017, n. 48272, Rv. 271292; Sez. 4, del 12/11/2010, n. 119, Rv. 249349; Sez. 6, del 04/11/2010, n. 42028, Rv. 248739; Sez. 2, del 15/11/2005, n. 527, Rv. 233145). Deve richiamarsi, inoltre, l'ulteriore principio, secondo cui deve considerarsi tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Rv. 278983). 2.1. Venendo al caso in esame, deve rilevarsi preliminarmente che il giudice di appello ha ritenuto correttamente maturata la prescrizione. Il reato si prescrive nel termine minimo di 4 anni, essendo la fattispecie sanzionata con la pena dell'arresto e dell'ammenda, e termine massimo di 5, tenuto conto del tempo di interruzione. Il fatto è stato commesso in data 19 settembre 2018, e la prescrizione è stata interrotta, da ultimo, dalla sentenza di primo grado. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è stato esattamente individuato in data 19 settembre 2023. 2.2. Con riguardo alla rinuncia alla prescrizione, essa avrebbe dovuto essere considerata dal giudice dell'appello, in quanto espressa in data 8 ottobre 2024, all'interno dell'atto di appello;
dunque, in un momento successivo al termine di 2 maturazione, 19 settembre 2023, e alla pronuncia della sentenza di primo grado, 16 marzo 2021. La rinuncia era perciò pienamente ammissibile ed efficace. 2.3. Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha erroneamente dichiarato estinto il reato, constatando l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudizio è stato, conseguentemente, confinato alla sola verifica della mancanza di elementi, da soli sufficienti a mostrare in modo evidente ictu ocull la mancata commissione del fatto, fondata sull'adesione alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado. 2.4. La doglianza difensiva relativa alla rinuncia alla prescrizione va perciò accolta, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro - dovendosi nuovamente valutare la sussistenza dei presupposti della responsabilità penale, nonché dell'applicazione della misura accessoria - e assorbimento delle ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 02/10/2025