Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicchè, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi.
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Rassegna giurisprudenziale Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna (art. 536) In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 Cod. pen. dall'art. 37, comma 18, DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via “internet”, così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'art. 2, comma 4 Cod. pen., con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2017, n. 14768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14768 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
14768 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente N. Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 36907/2016 Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CK BA N. IL 02/03/1963 avverso la sentenza n. 5261/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/05/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Crome che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/5/2016 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 4/3/2011 del Tribunale di Alessandria, assolveva SE BA dal reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 con la formula perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminava la pena in mesi tre giorni venti di reclusione ed euro 266,00 di multa, in ordine ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
2. Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, il quale ne chiede l'annullamento.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 36 in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen., avendo la Corte d'appello omesso di eliminare, nell'ambito della disposta pena accessoria, il riferimento alla pubblicazione della sentenza sulla carta stampata, in quanto modalità più sfavorevole per l'imputato di quella stabilita dall'attuale formulazione dell'art. 36 cod. pen. la cui modifica è entrata in vigore in epoca successiva alla - commissione del fatto che ne prevede la pubblicazione soltanto sul sito internet del Ministero della giustizia. Ad avviso del ricorrente, l'attuale modalità di pubblicazione della sentenza di condanna si rivela più favorevole, in quanto esclude dal novero delle spese processuali quelle per la pubblicazione sulla carta stampata, al cui pagamento l'imputato difficilmente potrebbe far fronte, trattandosi di cittadino extra-comunitario, con conseguente successiva preclusione alla possibilità di ottenere la riabilitazione, "la cui concessione presuppone l'integrale ristoro delle somme anticipate dall'erario". Con la conseguenza che non sarebbero condivisibili i diversi orientamenti, anche di legittimità, secondo cui il pregiudizio per l'imputato sarebbe maggiore con la disciplina vigente, in quanto la pubblicazione sul sito internet avrebbe maggior contenuto diffusivo e "resistente" nel tempo di quella della carta stampata. A sostegno della fondatezza del motivo di ricorso cita anche diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità di cui uno anche di questa Sezione [Sez. 1, n. 12924/12 (21/3/2012, Rv. 252357); Sez. 5, n. 11977/13 (15/1/2013, n.m.) e Sez. 2, n. 8173/15 (3/2/2015, n.m.)], sollecitando, nel caso in cui il Collegio non ritenga di accogliere il motivo di ricorso (trattandosi di questione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.), di rimettere la questione alle Sezioni unite.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione degli artt. 53 e 59 I. n. 689/1981 e la carenza di motivazione con riguardo alla 2 mancata sostituzione della pena detentiva comminata con la libertà controllata, avendo sul punto la Corte territoriale adottato una motivazione di tipo "apodittico". CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Al riguardo, il Collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi dal più recente orientamento adottato da Sez. 2, n. 4102 del 12/1/2016, Rv. 267285, di cui condivide il contenuto, con le ulteriori precisazioni di cui al punto 3.5 del prosieguo della motivazione.
3.1. Come è noto, l'art. 36 cod. pen. ha subito rispetto alla sua originaria formulazione che, nella specie, prevedeva che la sentenza di condanna fosse pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice (art. 36, comma 4, cod. pen.) - talune modifiche che sono intervenute dopo la data del commesso reato.
3.2. Riservando l'analisi ai casi di pubblicazione della sentenza di condanna espressamente previsti dalla legge con riferimento quindi a reati diversi da quelli puniti con la pena dell'ergastolo in ordine ai quali la pubblicazione è sempre prevista, va detto che, in un primo momento, la norma, per effetto della novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67 e alla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, 2 comma 216, prevedeva che la sentenza di condanna fosse pubblicata "per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice", così come era originariamente contemplato, ma con la precisazione ulteriore (art. 36, comma 4, cod. pen.) che "la pubblicazione nei giornali (...) doveva essere fatta unicamente mediante l'indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del ministero della Giustizia" e prevedeva, dunque, che la sentenza di condanna fosse anche pubblicata "nel sito internet del Ministero della Giustizia" per la durata stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni e, in mancanza di determinazione temporale, per la durata di quindici giorni. Successivamente il legislatore, al dichiarato "fine di ridurre le spese di giustizia", è nuovamente intervenuto con la novella di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111. All'esito di tale ultimo intervento legislativo, è venuta meno la tradizionale modalità di pubblicazione sui giornali ed è stato modificato l'art. 36, comma 2, cod. pen., eliminando l'inciso "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice". Inoltre, è stata abolita l'ultima parte dell'art. 36, comma 4, cod. pen. 3 aggiunta dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 - che prevedeva l'inciso "salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia". Dopo quest'ultima novella, la pubblicazione della sentenza avviene, quindi, solamente attraverso il sito internet del Ministero della Giustizia.
3.3. I fatti in relazione ai quali è stata disposta la pena accessoria di cui si discute risalgono al 13.12.2008 e, all'epoca, era solo prevista la pubblicazione - sulla stampa della sentenza di condanna. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3, sent. n. 48526 del 05/11/2009, dep. 18/12/2009, B., Rv. 245408) sicché la prima questione da risolvere è se, nella specie, si verta in tema di introduzione di una nuova pena accessoria ovvero della rimodulazione delle modalità esecutive della pena accessoria già prevista dal codice penale. La prima tesi, che attesterebbe l'irretroattività dell'applicazione della pubblicazione telematica a fatti pregressi, era indubbiamente sostenibile sulla base della prima novella ex L. n. 191 del 2009, perché la pubblicazione telematica si aggiungeva a quella cartacea, sebbene quest'ultima ne usciva leggermente ridimensionata andando eseguita unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia. Tuttavia, la L. 15 luglio 2011, n. 111, ha rimodulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale modalità di esecuzione della pubblicazione sul supporto cartaceo della stampa periodica quella telematica, abolendo il potere del giudice di selezionare lo strumento della pubblicazione, tanto che questa Corte ha affermato che la modifica apportata all'art. 36 cod. pen. dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, non ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, ma ne ha diversamente modulato il contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall'art. 2, comma 4, cod. pen. (Sez. 3, n. 37840 del 08/05/2013, P.G. in proc. Giordano, Rv. 257218; Sez. 3, n. 38935 del 09/07/2013, P.G. in proc. Patricola, Rv. 256413). La sostituzione del mezzo della pubblicazione attiene, infatti, alla definizione del contenuto della sanzione e comunque incide sulla relativa funzione afflittiva la cui cifra è data, da un lato, dalle spese della pubblicazione della sentenza di condanna che sono a carico del condannato e, dall'altro, dalla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena, posto che la ratio della pubblicazione della sentenza di condanna risponde all'esigenza di prevenzione generale e speciale che consegue alla dimostrazione, resa palese proprio dalla diffusione della notizia attraverso la pubblicazione, della repressione dell'illecito con il conseguente discredito gettato sul suo autore specie in un settore, come quello dell'evasione fiscale, dove il danno criminale sta nel sottrarre all'erario le risorse da destinare alle esigenze collettive e rende evidente, a parte rei, la disubbidienza al precetto costituzionale (art. 53 Cost.) che obbliga tutti a concorrere, senza sottrazione di risorse, alle spese pubbliche in rapporto alla propria capacità contributiva. Peraltro, il dato riguardante l'afflittività delle spese a carico del condannato, che conseguono alla pubblicazione della sentenza di condanna, pare recessivo rispetto alle tradizionali ragioni che costituiscono il fondamento della pena accessoria de qua e ciò non soltanto perché si pongono come un effetto dell'applicazione della sanzione, ma anche perché rappresentano una conseguenza solo eventuale, posto che proprio le difficoltà sottese al recupero delle spese anticipate dall'erario per la pubblicazione della sentenza su supporto cartaceo hanno determinato le modifiche normative dell'art. 36 cod. pen.
3.4. Ne deriva che, come questa Corte ha già affermato (cfr., Sez. 3, n. 38935 del 9/07/2013, cit., in motivazione), la pubblicazione telematica rafforza il carattere afflittivo della pena accessoria, poiché alla diminuzione o eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico in ragione del libero accesso ai documenti pubblicati ed alla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e la tempestività della pubblicazione che le diverse forme cartacee certamente non assicurano.
3.5. Peraltro, va anche evidenziato che l'argomento a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente · secondo cui il mancato pagamento delle spese della pubblicazione della sentenza da parte dell'imputato ne precluderebbe in prospettiva la possibilità di ottenere la riabilitazione non si rivela decisivo, in - quanto, seppur tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali (Sez. 1, n. 1844 del 9/12/2008, Rv. 242724), tale preclusione non opera qualora il condannato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle (art. 179, ultimo comma, n. 2 cod. pen.). Tale impossibilità risulta soltanto paventata quale pregiudizio di carattere meramente potenziale ed ipotetico, dovendo di contro l'interesse sottesso alla censura essere concreto ed attuale. 5 3.6. Sulla base di questi principi, appare evidente come il ricorso sia privo del requisito dell'interesse avendo il ricorrente beneficiato di un trattamento sanzionatorio di minor rigore rispetto a quello di cui è stata invocata l'applicazione: da qui l'inammissibilità del ricorso.
3.7. Né, poi, appaiono sussistere i presupposti per una rimessione della questione alle Sezioni unite, tenuto conto che l'orientamento giurisprudenziale citato a cui questo Collegio ha inteso aderire non risulta avere rinvenuto successivamente precedenti contrari e quelli citati dal ricorrente sono di diversi anni precedenti, salvo quello contrario di un Collegio di questa Sezione che risulta ormai superato.
4. Manifestamente infondato è il motivo con cui si censura la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della libertà controllata. Al riguardo, la Corte territoriale, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, ha dato conto degli elementi che ostano all'invocata conversione, ravvisati nell'inadeguatezza della sanzione sostitutiva in considerazione della minima efficacia deterrente che la stessa può esplicare in relazione alla capacità criminale dell'imputato, nell'ambito di un giudizio negativo che risulta coerente anche con la ritenuta recidiva qualificata. Trattasi, all'evidenza, di un giudizio espresso nell'esercizio del potere discrezionale concesso al giudice di merito dall'art. 58 della L. n. 689/1981 e, dunque, insindacabile in sede di legittimità.
5. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non consegue, invece, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in presenza di questione quale quella di cui al primo motivo di ricorso di particolare rilevanza ed oggetto di - pregresso contrasto giurisprudenziale (cfr., Sez. Un. 43055 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248380).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21/03/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Giovanni Ariolli DEPOSITATO IN CANCELLERIA Handancy SECONDA SEZIONE PENALE 4 24 MAR 2017 ADI CANCELLIER Claudia PlanelliPlandi