Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
Le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella di cui all'art. 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni, sicchè possono essere applicate retroattivamente entro i limiti di cui all'art. 2 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2012, n. 12924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12924 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 850
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 33809/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) ZZ IG N. IL 17/12/1956 C/;
avverso l'ordinanza n. 541/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 16/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. MAZZOTTA Gabriele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 16 dicembre 2010 e depositata il 21 febbraio 2011, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero per la "ulteriore" pubblicazione "sul sito internet" del Ministero della Giustizia - oltre quella, per estratto, sul quotidiano il resto del carlino già disposta - della condanna inflitta a IG ON per delitto fiscale (non meglio indicato), sanzionato ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, motivando che la ulteriore sanzione non doveva essere irrogata per il divieto della applicazione retroattiva della legge penale, in quanto la condotta del condannato risaliva ad epoca anteriore alla introduzione della specifica sanzione accessoria.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data dell'8 marzo 2011, col quale à sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 36 c.p., comma 2, opponendo che si tratta non della applicazione di una "pena accessoria nuova" - come erroneamente ritenuto dal giudice della esecuzione - bensì di "semplice modalità applicativa di pena accessoria già esistente" e, cioè, della pubblicazione della sentenza di condanna.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 14 novembre 2011, obietta:
L'art. 36 c.p., comma 2 "non individua modalità esecutive della pubblicazione della sentenza di condanna, come definita nel comma 1 .. ma, invece, ne prevede un ulteriore carico afflittivo, espresso nella evoluzione della norma", per effetto del ripetuto intervento del legislatore;
sicché "tali contenuti ulteriori .. appaiono piuttosto in termini di contenuto sanzionatorio, che in termini di modalità esecutive della sanzione accessoria".
4. - Alla odierna camera di consiglio, fissata per la deliberazione sul ricorso, questa Corte ha disatteso la dichiarazione del difensore del condannato di adesione "all'astensione dalle udienze proclamata" dalla organizzazione di categoria (in quanto l'impugnazione deve essere trattata col rito della camera di consiglio non partecipata), e ha proceduto alla decisione.
5. - Il ricorso è infondato.
L'art. 36 c.p., recante la rubrica "Pubblicazione della sentenza penale di condanna", inserito nel Capo terzo "Delle pene accessorie in particolare" del Titolo secondo del Libro Primo, modula diversamente la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, a seconda che sanzioni un reato pel quale è stata inflitta la pena principale dell'ergastolo, ovvero altro reato (diversamente sanzionato dal giudice) per il quale la legge preveda la irrogazione della succitata pena accessoria.
La norma, nel testo vigente all'epoca della deliberazione della ordinanza impugnata e della proposizione del ricorso - in seguito alle novelle di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67 e alla L.23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 216, - nel primo caso (nella specie non ricorrente) stabiliva: la sentenza di condanna è pubblicata "mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza" (art. 36 cod. pen., comma 1) e, inoltre, - "per estratto salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero" (art. 36 cod. pen., comma 3) - "per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice" e, altresì, "nel sito internet del Ministero della Giustizia" per la durata stabilita dal giudice - in misura non superiore a trenta giorni - e, in difetto, per la durata di quindici giorni (art. 36 cod. pen., comma 2). Negli altri casi, invece, non era prevista la affissione e "Ha pubblicazione nei giornali .. doveva essere fatta unicamente mediante l'indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del ministero della Giustizia".
Successivamente il legislatore, al dichiarato "fine di ridurre le spese di giustizia", è ancora intervenuto con la novella di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, e ha soppresso tutti i riferimenti, contenuti nei commi secondo e quarto dell'art. 36 c.p., alla pubblicazione sui giornali.
In conclusione, (salvo il caso della concorrente affissione nella ipotesi della irrogazione dell'ergastolo e salvi tutti i vari casi contemplati da leggi speciali recanti la autonoma ed espressa previsione della pubblicazione della condanna sulla stampa periodica) alla stregua del testo attualmente vigente dell'art. 36 c.p., la pena accessoria della pubblicazione delle sentenza è eseguita esclusivamente in via telematica attraverso il sito ministeriale. Tutto ciò premesso la soluzione della alternativa - se si tratti della introduzione di una nuova pena accessoria ovvero della rimodulazione delle modalità esecutive della pena accessoria già prevista dal codice penale - non appare risolutiva.
Una volta soppresso il riferimento delle precedenti novelle alla pubblicazione telematica in aggiunta a quella cartacea, non appare attualmente sostenibile iure superveniente la tesi dalla Corte territoriale (non priva di fondamento alla stregua del diritto all'epoca vigente) delle sanzione accessoria "nuova" e, pertanto, inapplicabile alle condotte pregresse.
Ma il riconoscimento che il legislatore ha rimodulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale modalità di esecuzione della pubblicazione, sul supporto cartaceo della stampa periodica, quella telematica (e abolendo il potere del giudice di selezionare lo strumento della pubblicazione), non comporta di per sè la automatica applicazione della nuova disciplina alle condanne irrogate sotto il vigore della legge precedente, come immotivatamente postula il Pubblico Ministero ricorrente.
La sostituzione del mezzo della pubblicazione attiene, invero, alla definizione del contenuto della sanzione, in quanto incide sulla relativa funzione afflittiva (anche sotto il profilo delle spese conseguenti) e sulla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena.
Sicché, trattandosi di successione di leggi penali nel tempo opera la disposizione dell'art. 2 c.p.. Orbene, il rilievo della formazione del giudicato e la considerazione della clausola di salvezza dell'art. 2 c.p., comma 4, rendono insensibile alle reiterate novelle del legislatore la pronunciata condanna irrevocabile del ON alla pena accessoria inflittagli della pubblicazione della sentenza "su un giornale quotidiano". Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012