Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2004, n. 15006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15006 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/02/2004
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 208
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 29033/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO SI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 20-2-03 dalla Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana FERRUA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Loris che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Salvatore Staiano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 25-1-01 il Tribunale di Paola dichiarava IO SI responsabile di minaccia aggravata, commessa con arma, nei confronti di CE TO e lo condannava alla pena di mesi 2 di reclusione. Con decisione 20-2-03 la Corte di appello di Catanzaro, concesse le attenuanti generiche equivalenti, sostituiva la suddetta sanzione con quella della multa di 30 euro:
tale pronuncia è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato nei termini infradescritti.
Motivo unico: violazione degli artt. 500, 192 c. 2, 195 c.p.p.; vizio di motivazione.
Innanzitutto si è dedotto che illegalmente erano state valutate a fini di prova le dichiarazioni rese dal CE in sede di denuncia, acquisite per le contestazioni, contrastanti con quelle dibattimentali e che avrebbero potuto essere utilizzate solo ai sensi del c. 2 dell'art. 500 c.p.p., quale modificato dalla L. 63/01; ciò posto si è rilevato che le emergenze della deposizione della UR, moglie del CE, non sarebbero state sufficienti da sole a sorreggere un'affermazione di responsabilità perché esse erano de relato ed erano state smentite dalla fonte primaria, ossia dal CE stesso.
La Corte osserva.
Il giudice di secondo grado, a giustificazione dell'operata utilizzazione a fini di prova delle pregresse dichiarazioni del CE, ha immotivatamente asserito che poteva ritenersi che quest'ultimo "fosse stato sottoposto a minaccia da parte dell'imputato che già in precedenza l'aveva minacciato": in ordine ad una siffatta situazione, rilevante ex art. 500 c. 4 c.p.p., invero non risulta svolto alcun accertamento ne' essa poteva essere ritenuta in base all'imputazione e cioè in base al fatto che si doveva appunto provare.
Esclusa dunque l'utilizzabilità in questione, va peraltro osservato che si palesa del tutto corretta e di per sè decisiva l'ulteriore ragione della decisione, fondata sulla deposizione della teste UR, la quale ebbe a riferire che il marito le aveva detto di avere subito più volte minacce da parte dell'imputato. Nè vale l'obiezione del ricorrente circa l'impossibilità di utilizzare di una deposizione de relato, smentita dalla fonte richiamata.
All'uopo va ribadito che - secondo la giurisprudenza, ormai costante, di legittimità - il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 195 c.p.p., si è limitato ad imporre l'audizione diretta della fonte originaria di conoscenza al fine di verificare l'assunto riferito dal testimone de relato, ma non per questo ha posto una sorta di gerarchia, privilegiando imprescindibilmente la prima, cosicché soccorre al riguardo il principio generale del libero convincimento del giudice che non può considerarsi vincolato alla fonte primaria (ex plurimis: Cass. 17-11-95 n. 11265 RV. 202849; Cass. 26-6-96 n. 0 6487 RV. 205730; Cass. 14-2-00 n. 0 1717 RV. 215342). Nel caso in esame, in piena aderenza all'enunciato principio, la Corte territoriale ha dato conto dei motivi per cui riteneva più credibile la fonte de relato (inverosimiglianza della versione dibattimentale del CE e contrasto con quella fornita ai C.C.;
genuinità e costanza del racconto dell'UR) e l'impugnante, dal canto suo, ha omesso di prendere in esame le relative argomentazioni. Conclusivamente s'impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004