Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
La modifica apportata all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 non ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, ma ha diversamente modulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che - integrando un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. - non comporta l'applicazione della nuova disciplina alle condanne irrevocabili irrogate sotto il vigore della legge precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2013, n. 37840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37840 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/05/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1187
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3980/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
GI PA N. IL 30/05/1965;
avverso l'ordinanza n. 174/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che la Corte di appello di Palermo con ordinanza del 28 dicembre 2012 ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso dalla Procura generale e diretto alla modifica delle modalità esecutive della pena accessoria della pubblicazione della sentenza sulla stampa periodica e specializzata con quella della pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, pena accessoria inflitta a OR AO, condannato in relazione ai reati di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter ritenendo che le modifiche che hanno riguardato l'art. 36 c.p. non possano incidere, in virtù del principio di cui all'art. 2 c.p., sulla sentenza irrevocabile di condanna;
che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha presentato ricorso per cassazione ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il D.L. n. 98 del 2011, avendo abrogato ogni riferimento alla pubblicazione della sentenza sulla stampa periodica, lasciando inalterata la previsione inserita nel 2009 della pubblicazione per via telematica, nell'ottica della riduzione delle spese di giustizia, non è intervenuta nel contenuto della sanzione, ma solo sulle modalità esecutive di una sanzione accessoria già esistente, per cui applicabile anche nel caso di specie;
Considerato che l'art. 36 c.p., comma 2, nel testo originario, prevedeva che "... la sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice" e che la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 1 ha introdotto una prima modifica, stabilendo che: "... la sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni";
che successivamente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 37, comma 18), convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, al dichiarato fine di "ridurre le spese di giustizia" ha ulteriormente modificato l'art. 36 c.p., comma 2, il cui testo oggi vigente dispone: "la sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"; che pertanto attualmente la pena accessoria della pubblicazione della sentenza è eseguita esclusivamente per via telematica attraverso il sito internet del Ministero della giustizia (salvo il caso concorrente dell'affissione nell'ipotesi di irrogazione della pena dell'ergastolo) a meno che leggi speciali ancora in vigore rechino l'autonoma ed espressa previsione della pubblicazione della condanna sulla stampa periodica;
che pertanto la novella non ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, ma ha diversamente modulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che però non comporta l'applicazione della nuova disciplina alle condanne irrogate sotto il vigore della legge precedente, come sostenuto dal Procuratore generale ricorrente;
che, infatti, il legislatore ha previsto un diverso contenuto della pena accessoria temporanea, la quale attiene (soprattutto nel caso di condanna all'ergastolo) al rafforzamento dell'efficacia general- preventiva della pena principale, e che tale intervento costituisce un fenomeno di successione di leggi nel tempo, per il quale opera il disposto dell'art. 2 c.p., comma 4 (cfr. Sez. 1, n. 26900 del 25/5/2012,dep. 9/7/2012, Pg. In proc. Sarto, Rv. 253085 e, tra le altre, Sez. 1, n. 43071 del 4/10/2012, dep. 7/11/2012, PG in proc. Meneghetti, non mass.); che di conseguenza le reiterate novelle legislative non possono in alcun modo incidere sulla parte della sentenza irrevocabile di condanna del OR concernente la pena accessoria della pubblicazione della decisione su un giornale quotidiano;
che pertanto si impone il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013