Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali, che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà, sicché, in caso di una pluralità di condannati in uno stesso processo per lo stesso reato o per i reati connessi, l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro-quota ma con il pagamento dell'intero importo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3481
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024800/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC TO, N. IL 10/06/1976;
avverso ORDINANZA del 27/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Salzano Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 maggio 2008 il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di riabilitazione formulata da UR ON in relazione alla sentenza emessa il 15 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Lecce (irrevocabile il 5 novembre 2002), osservando che non risultavano pagate le spese di giustizia. Infatti, a seguito di ricorso per cassazione presentato da un coimputato, non risultava definito il quantum delle suddette spese, destinate a gravare in solido su tutti gli imputati dichiarati colpevoli. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, UR, il quale lamenta violazione degli artt. 178 e 179 c.p., e carenza della motivazione, non risultando l'inadempimento di alcuna obbligazione civile derivante da reato, considerato che, a seguito dell'omessa definizione dell'ammontare delle spese, si versa in una situazione di obiettiva impossibilità, indipendente dalla volontà del soggetto e che, in ogni caso, si versa in una situazione di impossidenza economica.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato.
L'art. 179 c.p., richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (otto per i recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 c.p.) dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta.
Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 1996, n. 1274, Politi, rv. 204698). L'attivarsi del reo al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5^, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3^, 10.11.1998, n. 2942). Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà. Pertanto, tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro - quota, ma con il pagamento per l'intero importo (Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 18030, rv. 234438).
2. Alla luce di questi principi, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo, con motivazione corretta, compiuta e logica, evidenziato che, trattandosi di obbligazione ex lege rispetto a reati concorsuali, l'an debeatur consegue all'irrevocabilità della sentenza di condanna pronunziata nei confronti di UR, mentre la determinazione del quantum - in ordine alla quale non è stato assolto da parte dell'istante alcun onere di indicazione - è strettamente correlata al principio di responsabilità solidale per l'intero ammontare.
Tale profilo, avente carattere logicamente preliminare, assorbe le altre doglianze in tema di impossidenza economica che potranno essere eventualmente fatte valere all'esito della specificazione della somma di denaro cui si riferisce l'adempimento dell'obbligazione civile derivante da reato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in cancelleria il 19 gennaio 2009