Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11019 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
1 1 0 19 402 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE COMPENSO PROFESSIONALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE R.G.N. 23832/99Dott. Mario - Presidente - Cron. 28625 Dott. UG RIGGIO Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 2815 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.20/03/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti sul ricorso proposto da: 29 LUG. 2002 IL CANCELLIERE SS NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ONGARO, che la difende unitamente all'avvocato ELLERIA GIANCARLO TONETTO giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, difeso dall'avvocato MARIO GIANTIN, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 1264/99 della Corte d'Appello 461 -1- di VENEZIA, depositata il 30/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. UG RIGGIO;
udito 1'Avvocato GIANTIN Mario, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 maggio 1994 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda proposta da RA Ocri. architetto, nei confronti di UN SS. di condanna al pagamento della somma di £.
7.244.750 relativa a compenso per prestazioni professionali, rigettando la contestuale domanda di convalida del sequestro conservativo, pure inizialmente chiesto ed ottenuto dal professionista. A seguito di impugnazione della SS la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 28 giugno 1999, confermava la decisione di primo grado. La corte, respingendo le tesi dell'appellante. rilevava anzitutto che non vi era stato mutamento della domanda da parte dell'Ocri per avere questi chiesto con l'atto di citazione, oltre alla convalida del sequestro. solo che fosse dichiarato che la SS era debitrice e quindi tenuta al pagamento in suo favore della somma indicata, mentre al momento della precisazione delle conclusioni definitive in primo grado ne aveva chiesto la condanna al pagamento della somma stessa, o della maggiore o minor somma risultata dovuta. Si trattava invece, secondo la corte di secondo grado, solo della esatta identificazione della domanda iniziale la quale, vertendo sulla convalida di un sequestro autorizzato a tutela di un credito in sofferenza, era di per sé volta alla pronta realizzazione del credito stesso. e quindi alla condanna giudiziale della debitrice al pagamento, onde dare al creditore la possibilità di esperire l'azione esecutiva. La corte respingeva poi l'eccezione di prescrizione del credito dell'Ocri. sollevata dalla SS. essendo la prescrizione presuntiva incompatibile con l'affermazione della debitrice secondo cui l'obbligazione non era comunque stata estinta, e risultando la prescrizione decennale interrotta dall'atto di citazione 23832 1999 SS Ocri. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 notificato il 19 gennaio 1984, cui era anche seguita la costituzione in giudizio della debitrice. Peraltro, secondo la corte di appello. vi era la prova scritta che l'incarico professionale era stato conferito sia dalla SS che dal coniuge GI OL, poi dichiarato fallito, essendovi le comunicazioni del Comune di Feltre del 25 febbraio 1975 e del 22 maggio 1975. “per conto della ditta OL UN e GI, i quali avevano entrambi sottoscritto, tra l'altro, le tavole ed il progetto presentati a detto comune. Inoltre i testimoni escussi avevano riferito che la SS si interessava personalmente dei lavori. trattandosi di una casa comune ad entrambi i coniugi, che non avrebbe potuto essere modificata senza il pieno consenso di entrambi. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la SS per tre motivi di ricorso, ai quali resiste l'Ocri con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione di "norma di diritto", nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza, la SS ripropone l'eccezione di mutamento della domanda giudiziale da parte dell'Ocri allorché. precisando le conclusioni definitive dinanzi al giudice di primo grado. questi chiese la sua condanna al pagamento della somma di denaro indicata in citazione, mentre in precedenza aveva solo chiesto che ella fosse dichiarata debitrice di tale somma. Con il motivo viene riproposto uno degli argomenti sottoposti al giudice di appello. già correttamente disatteso da questo con argomentazioni che non vengono neppure specificamente censurate dalla ricorrente. La corte ha comunque giustamente rilevato che nella richiesta di accertamento di un debito della SS, avanzata in un giudizio avente ad oggetto la convalida del sequestro concesso a 23832 1999 SS Ocri. Udienza del 20 marzo 2002, Presidente Spadone: relatore Riggio. 1 0 tutela del relativo credito dell'Ocri non soddisfatto. era implicita la domanda di condanna della debitrice al pagamento di quanto dovuto, per cui al momento della precisazione delle conclusioni l'attore in pratica aveva solo proceduto ad una più esatta specificazione della domanda proposta sin dall'inizio. Il motivo deve pertanto essere respinto. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia altra violazione di "norma di diritto" ed erronea e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la corte di appello disatteso la sua eccezione di prescrizione presuntiva del credito dell'Ocri per l'incompatibilità con la sua affermazione che il debito era stato comunque estinto dal marito. Ella contesta tale incompatibilità, avendo affermato di non avere assunto personalmente alcuna obbligazione, e che comunque l'estinzione del debito era avvenuto ad opera del marito. Anche tale motivo risulta infondato. La corte di appello ha correttamente rilevato, infatti, che l'attuale ricorrente aveva comunque ammesso di non avere personalmente provveduto al pagamento di quanto dovuto all'Ocri, e tanto bastava a rendere inapplicabile la presunzione presuntiva, la quale consiste appunto in una presunzione di avvenuto pagamento del dovuto, dopo il decorso di un certo lasso di tempo. La SS, in realtà, si è limitata a sostenere l'estinzione del debito da parte del proprio coniuge, ma tale circostanza, oltre ad escludere l'applicabilità della prescrizione presuntiva. come giustamente rilevato dalla corte di merito - in quanto chiaramente escludeva il pagamento da parte dell'attuale opponente - avrebbe dovuto essere provata, per liberare la debitrice dal proprio obbligo. Non essendo stata fornita tale prova, il 23832 1999 SS Ocri. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 giudice di appello ha giustamente confermato la condanna della SS al pagamento di quanto richiestole dal professionista. Infine la SS denunzia i vizi di “falsa applicazione di norma di diritto” ed omessa e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la corte veneziana ritenuto che anch'ella avesse commissionato all'architetto le opere in questione, ricavando tale convinzione dal contenuto di due lettere inviatele dal Comune di Feltre, stante l'irrilevanza del fatto che fosse comproprietaria dell'immobile da ristrutturare. Ella, inoltre, non aveva mai sottoscritto tavole e progetto dell'architetto Ocri, che comunque non erano state mai prodotte in giudizio, e quanto ai testimoni escussi, gli stessi avevano negato - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello che ella avesse conferito l'incarico al professionista. Non sussistono i vizi lamentati dalla ricorrente. Anzitutto il suo diritto di comproprietà dell'immobile ristrutturato costituiva un elemento indiziante del fatto, sostenuto dal creditore, che i lavori fossero stati commissionati all'architetto anche dalla SS la quale, seguendo l'esecuzione dei lavori, aveva dimostrato un interessamento diretto agli stessi. Quanto alla prova della sottoscrizione delle tavole e dei progetti da parte di entrambi i coniugi. la corte di appello l'ha correttamente desunta dal contenuto delle due lettere del Comune citate in sentenza e, per quanto riguarda il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni escussi, la ricorrente per contestarne validamente l'interpretazione datane dal giudice di secondo grado avrebbe dovuto riportarne letteralmente il testo nel ricorso, onde consentire a questa Corte di effettuare il controllo devoluto al giudice di legittimità. E' noto infatti che. per il 23832 1999 SS Oeri. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 principio di autosufficienza del ricorso, questo deve contenere tutti gli elementi necessari alla decisione, senza che occorra attingere gli stessi dall'esame degli atti processuali, consentito nel giudizio di cassazione solo in casi eccezionali. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione. in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 141,00 oltre a €. 1.200,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2002. UG IG est. вработ IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico IC DEPOSITATO IN CANCELLERMA 2.6 LUG. 2002Roma 109T 129.11 IL CANCELLIERE CT 456T 20,66 TOT.149.77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrotein & 9 OTT 2002 al n.45930 € Serie .4 149.77 (euro CENTC QUARANTANOVE/77 to Are: Serviz Close Maria Grade DIEN 11 Responsabile Serviale N/A Citize (Dr M. RACCICHAIN 23832 1999 SS Ocri. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.