CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25326 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 25326 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza dell'8 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo del 20 marzo 2019, con cui EN IA era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto e euro 2000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Faule il 31. 12.2018, ha revocato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. IA in primo grado era stato assolto dal reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs n. 285/1992. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in specie degli artt. 601 comma 3 e 181 cod. proc. pen.. Il difensore lamenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'imputato al domicilio eletto presso il precedente difensore di ufficio che aveva dismesso il mandato: IA aveva avuto notizia della data dell'udienza, fissata all'8 luglio 2022 dal precedente difensore domiciliatario in ritardo, ovvero con missiva ricevuta il 30 giugno 2020 e nonostante con le note integrative di udienza la difesa avesse richiesto una nuova notifica del decreto di citazione presso la residenza), la Corte non aveva ritenuto di dare seguito a tale richiesta. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in specie degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. Dopo che il Pubblico Ministero aveva modificato la data del commesso reato, escludendo l'indicazione del giorno seguente 01.01.2018, senza precisare a quale dei due reati in contestazione fosse riferita la modifica, ovvero se riguardasse entrambe le contestazioni, la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che tale modifica non integrasse una nuova contestazione, ovvero una significativa modifica del capo di imputazione, tale da incidere sul diritto di difesa. Il difensore rileva al riguardo che la semplice possibilità di ingenerare confusione tra le date in cui si sarebbero verificate le violazioni fa sì che si determini una immutazione della contestazione. Si era dunque generata una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita nella stessa udienza in cui era stata effettuata la modifica come previsto dall'art. 182 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Dagli atti emergeva che i 2 carabinieri erano intervenuti quando l'imputato era già posizionato sulla lettiga dell'ambulanza e i giudici, senza alcun approfondimento istruttorio, avevano dato per scontato che il conducente dell'auto incidentata fosse proprio IA. L'affermazione della Corte di Appello, secondo cui ove veramente vi fosse stato un secondo soggetto alla guida dell'automobile, l'imputato lo avrebbe immeditatamente fatto presente, non teneva conto dello dichiarazioni del carabiniere Golzio, il quale aveva descritto IA come persona non perfettamente lucida e, quindi, non in grado di comprendere la contestazione a lui mossa. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione, per non avere la Corte di Appello replicato alla eccezione sollevata con le note integrative di udienza. Dopo che la difesa aveva eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza, la Corte aveva omesso qualsivoglia motivazione sul punto. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che nel confermare la pena superiore al minimo edittale, la Corte di appello si era limitata a riportare le motivazioni addotte dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 186 CdS) e della data di consumazione (31 dicembre 2017), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. Il termine massimo di prescrizione, quindi, è decorso al 31 dicembre 2022. 5. La non manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso, avendo la Corte di Appello omesso qualsivoglia motivazione in merito alla censura in punto pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in 3 conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., NT e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. 6. All'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione segue la trasmissione della sentenza al Prefetto di Cuneo per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, d.lgs n.285/1992
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Cuneo per quanto di competenza. Così deciso in Roma in data 11 maggio 2023 Il Consiglier ensore Il Presi
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 25326 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza dell'8 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo del 20 marzo 2019, con cui EN IA era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto e euro 2000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Faule il 31. 12.2018, ha revocato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. IA in primo grado era stato assolto dal reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs n. 285/1992. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in specie degli artt. 601 comma 3 e 181 cod. proc. pen.. Il difensore lamenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'imputato al domicilio eletto presso il precedente difensore di ufficio che aveva dismesso il mandato: IA aveva avuto notizia della data dell'udienza, fissata all'8 luglio 2022 dal precedente difensore domiciliatario in ritardo, ovvero con missiva ricevuta il 30 giugno 2020 e nonostante con le note integrative di udienza la difesa avesse richiesto una nuova notifica del decreto di citazione presso la residenza), la Corte non aveva ritenuto di dare seguito a tale richiesta. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in specie degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. Dopo che il Pubblico Ministero aveva modificato la data del commesso reato, escludendo l'indicazione del giorno seguente 01.01.2018, senza precisare a quale dei due reati in contestazione fosse riferita la modifica, ovvero se riguardasse entrambe le contestazioni, la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che tale modifica non integrasse una nuova contestazione, ovvero una significativa modifica del capo di imputazione, tale da incidere sul diritto di difesa. Il difensore rileva al riguardo che la semplice possibilità di ingenerare confusione tra le date in cui si sarebbero verificate le violazioni fa sì che si determini una immutazione della contestazione. Si era dunque generata una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita nella stessa udienza in cui era stata effettuata la modifica come previsto dall'art. 182 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Dagli atti emergeva che i 2 carabinieri erano intervenuti quando l'imputato era già posizionato sulla lettiga dell'ambulanza e i giudici, senza alcun approfondimento istruttorio, avevano dato per scontato che il conducente dell'auto incidentata fosse proprio IA. L'affermazione della Corte di Appello, secondo cui ove veramente vi fosse stato un secondo soggetto alla guida dell'automobile, l'imputato lo avrebbe immeditatamente fatto presente, non teneva conto dello dichiarazioni del carabiniere Golzio, il quale aveva descritto IA come persona non perfettamente lucida e, quindi, non in grado di comprendere la contestazione a lui mossa. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione, per non avere la Corte di Appello replicato alla eccezione sollevata con le note integrative di udienza. Dopo che la difesa aveva eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza, la Corte aveva omesso qualsivoglia motivazione sul punto. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che nel confermare la pena superiore al minimo edittale, la Corte di appello si era limitata a riportare le motivazioni addotte dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 186 CdS) e della data di consumazione (31 dicembre 2017), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. Il termine massimo di prescrizione, quindi, è decorso al 31 dicembre 2022. 5. La non manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso, avendo la Corte di Appello omesso qualsivoglia motivazione in merito alla censura in punto pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in 3 conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., NT e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. 6. All'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione segue la trasmissione della sentenza al Prefetto di Cuneo per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, d.lgs n.285/1992
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Cuneo per quanto di competenza. Così deciso in Roma in data 11 maggio 2023 Il Consiglier ensore Il Presi