Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
La contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale è punibile sia a titolo di dolo che di colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 8205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8205 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 129
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 37353/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL ON CO n. l'11 ottobre 1968;
2) ET NU n. il 20 aprile 1981;
avverso la sentenza 20 maggio 2009 - Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'oblazione per LL ON. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 20 maggio 2009, depositata in cancelleria il 4 giugno 2009, il Tribunale di Napoli dichiarava LL ON CO e ET NU colpevoli del reato loro ascritto di cui al capo A) (art. 684 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 200,00 ciascuno, assolvendoli dagli ulteriori reati perché il fatto non sussiste.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata LL ON CO e ET NU, il primo in qualità di difensore di AL NI e la seconda di giornalista del quotidiano Cronache di Napoli, pubblicavano il contenuto di una lettera indirizzata dall'AL al Pubblico Ministero procedente e allo stesso LL ON con la quale l'AL forniva informazioni, coperte dal segreto istruttorio sul movente, sugli autori e il mandante del tentato omicidio a lui ascritto ai danni di NO OR.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito nelle indagini di polizia giudiziaria disposte, nelle intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese dallo stesso LL ON.
2. - Avverso tale decisione, tramite i propri difensori avv.ti Michele Basile e Vittorio Giaquinto, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione LL ON CO chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione di legge. Il Tribunale ha irrogato una pena illegale posto che nel determinare la pena base (Euro 300,00 di ammenda) ha fissato una pena superiore a quella di cui all'art. 684 c.p. (Euro 258).
b) violazione dell'art. 162 bis c.p. e art. 141 disp. att. c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c);
contrariamente a quanto assunto in sentenza la richiesta di oblazione è stata depositata prima dell'inizio della discussione atteso peraltro che vi era stata una prima reiezione dell'istanza motivata con la sussistenza delle aggravanti del nesso teleologico e della L. n. 203 del 1991, art. 7 contestate in relazione al reato di cui al capo B), per il quale era intervenuta assoluzione legittimante la ripresentazione dell'istanza.
c) violazione dell'art. 141 disp. att. c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale ha prima quantificato la somma da versare (peraltro in modo errato) e poi si è riservato sulla decisione senza poi decidere.
d) motivazione contraddittoria in ordine alla sussistenza del reato, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il Tribunale ha ritenuto che fosse coperta da segreto istruttorio non la posizione dell'AL, bensì del AZ senza avere avuto peraltro la certezza che vi fosse un procedimento contro quest'ultimo. Il giudice ha peraltro tratto la convinzione della consapevolezza del LL ON sulla base di un interrogatorio che è avvenuto successivamente alla pubblicazione della lettera. La dicitura "omissis" di cui all'avviso di fissazione della udienza preliminare per l'AL non significava che pendesse un procedimento nei confronti del AZ nello stesso tentato omicidio per il quale si procedeva nei confronti dell'AL. Oltretutto quanto pubblicato dalla ET era già di dominio pubblico essendo la reiterazione di una versione già data dai pentiti.
Ha presentato tempestivo ricorso per cassazione anche ET NU, a firma dell'avv. Paolo Trofino, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti profili:
a) violazione dell'art. 63 c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La pena inflitta è illegale essendo stata applicata una pena base superiore al massimo edittale.
b) veniva quindi formulata per la ricorrente la stessa doglianza esposta per il LL ON sub lett. d).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
3.1. - Meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso formulato per entrambi i ricorrenti. La pena comminata dal Tribunale è effettivamente illegale posto che il massimo della pena edittale prevista dalla norma applicata (art, 684 c.p.) è quella pari a Euro 258,00 di ammenda sicché, nel determinare la pena base, non si poteva partire dall'importo di Euro 300,00.
3.2. - Meritevole di accoglimento è altresì il secondo motivo di gravame del LL ON. Il Tribunale ha per vero errato nel non riesaminare la nuova istanza di oblazione presentata prima dell'inizio della discussione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo Collegio, è stato ritenuto che, in relazione all'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, non spetta al giudice d'iniziativa sospendere il processo e concedere termine per l'oblazione, quando operi la derubricazione direttamente in sentenza, ma ciò è tenuto a fare solo su istanza difensiva (eventualmente in subordine, in caso di prospettata riqualificazione a reato oblabile). Sul punto, cfr. Cass. Pen. SS.UU., n. 7645 in data 28.02.2006, RV 233028, Autolitano e Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 14944, Scarano, rv. 240135).
Poiché, nel presente procedimento, risulta essere stata riproposta in giudizio, con memoria, l'istanza di oblazione per il capo A) della rubrica, prospettandosi l'ipotesi di assoluzione dal reato sub B) (tenuto presente che l'ordinanza 10 febbraio 2009 del Tribunale pronunciava ordinanza di rigetto dell'oblazione - peraltro già ammessa - giusta la presenza delle due aggravanti, teleologica e L. n. 203 del 1991, ex art. 7, proprio in relazione al capo B), per il quale il LL ON è stato poi assolto) il giudice, poiché la somma stabilita per l'oblazione era stata già versata, tanto da essere stata depositata dal prefato addirittura la quietanza, avrebbe dovuto, anche in camera di consiglio, prendere atto del versamento, del venir meno delle ostatività che avevano originato il rigetto della richiesta di oblazione e dichiarare l'estinzione del reato. 3.3. - Da accogliersi sono altresì i residuali i motivi di gravame dei ricorrenti (vale a dire i motivi sub c) e d) formulati per il LL ON e quello sub b) per la ET, per quanto il motivo sub d) per la posizione del LL ON deve ritenersi assorbito in quella sub c).
Deve rilevarsi preliminarmente che la disposizione di cui all'art.684 c.p. - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
(come modificato della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 48) - è una contravvenzione punibile ex art. 42 c.p., comma 4, vuoi a titolo di dolo che di colpa;
il testo rinvia per il suo completamento alle disposizioni del codice di procedura penale che vietano la pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale, tra cui, la più rilevante, è quella di cui all'art. 114 c.p.p. - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini, come modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 14, e dalla L. 3 maggio 2004, n. 112, art. 10. Il comma 1 stabilisce un divieto generale e assoluto
(coinvolgente sia gli atti sia il contenuto degli stessi) secondo cui "è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo dì diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto" mentre il capoverso detta un divieto relativo (riguardando solo gli atti e non più il loro contenuto) secondo il quale "è vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti, non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".
3.2. - Ciò posto, il Tribunale argomenta che il procedimento contro l'AL (ed altri), quali esecutori materiali dell'attentato al NO fosse, al momento della pubblicazione della lettera, nella fase dell'udienza preliminare, senza chiarire se la stessa fosse o meno già conclusa. Inoltre il giudice del merito, con un salto logico incongruo, in punto di asseveramento del profilo soggettivo, ha dedotto la consapevolezza del LL ON circa l'arbitrarietà della pubblicazione della lettera dalla circostanza che, durante l'interrogatorio reso dal prefato davanti al Pubblico Ministero in data 13 marzo 2007, lo stesso avesse dichiarato di prendere atto delle contestazioni mossegli dal medesimo Pubblico Ministero circa il fatto che, nella lettera in questione, l'AL avesse reso propalazioni anche sul conto del AZ, il cui procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari, dimostrando così, al contrario, che era stato il Pubblico Ministero che aveva informato il LL ON di tale evenienza e che il prevenuto in realtà non conoscesse affatto la circostanza.
Non solo, ma il giudice del merito non ha inoltre chiarito le ragioni per le quali il ricorrente dovesse sapere che la parte omissata riguardante il AZ, apposta sull'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, fosse effettivamente afferente allo stesso reato ascritto all'AL e che dunque vi fosse un procedimento in corso anche a carico del AZ per il tentato omicidio ai danni del NO.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010