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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 40895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40895 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AM DA nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 26/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 27 tytt Penale Sent. Sez. 1 Num. 40895 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva le domande di liberazione condizionale e di detenzione domiciliare avanzate, ai sensi dell'art. 16-nonies I. n.82/91, nell'interesse di AR D'AT detenuto nel carcere di Roma — BB in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidi, associazione di stampo mafioso (per la quale gli è stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 I. n.203/91), associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, violazione della legge armi ed altro. In sintesi, il Tribunale pur dando atto della ammissibilità della istanza sulla base della normativa speciale sopra richiamata stante l' ammissione del condannato allo speciale programma di protezione (quale collaboratore di giustizia), delle positive valutazioni espresse dalla D.N.A.A. rispetto alla importanza della collaborazione e della assenza di attuali collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, nonché della regolarità della sua condotta inframuraria e della partecipazione alle attività trattamentali (come evidenziato nella relazione trattamentale trasmessa dal carcere) e della fruizione dal luglio 2024 di permessi premio, tuttavia riteneva le richieste di misure alternative alla detenzione ancora premature, considerando necessaria la prosecuzione dell'osservazione inframuraria (anche con la fruizione di ulteriori permessi premio) al fine di valutare l'autenticità della revisione critica avviata da parte del detenuto, tenuto anche conto del suo curriculum criminale e dei gravi reati per i quali si trova in espiazione della pena. 2. Avverso tale ordinanza AR D'AT, per mezzo dell'avv. Sefania Steri, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 16-nonies I. n. 82/91 poiché, a suo parere, il Tribunale di sorveglianza ha usato delle mere clausole di stile per respingere le richieste, nonostante tutti gli elementi di segno positivo evidenziati nel provvedimento impugnato. In particolare, evidenzia che il parere della D.N.A.A. (che nella fattispecie era contrario in considerazione del fatto che 2 AR D'AT fruisce di permessi premio da non molto tempo) non è vincolante e che, comunque, dal contenuto dello stesso parere emerge la prova della importanza della sua collaborazione e del suo sincero ravvedimento, confermato peraltro dal gruppo di osservazione del carcere e dal risarcimento dei danni in favore delle persone offese, da lui effettuato in modo rateale. Pertanto, il Tribunale ha omesso di considerare che, nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per la concessione di uno dei benefici invocati incorrendo, in tal modo, nella lamentata violazione di legge. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta necessità di proseguire l'osservazione inframuraria per valutare l'autenticità del processo di ravvedimento avviato che è stata considerata necessaria senza, però, tenere conto di tutti gli elementi positivi sopra indicati che avrebbero dovuto, al contrario, indurre alla concessione della liberazione condizionale o della detenzione domiciliare. 3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Valutato il complesso degli elementi acquisiti, il Tribunale di sorveglianza ha considerato opportuna la prosecuzione del trattamento inframurario, dando rilievo anche al fatto che il detenuto ha iniziato a fruire di permessi premio dal luglio 2024 (quindi, da meno di un anno rispetto alla data del provvedimento impugnato); pertanto, nel solco del principio di progressione trattannentale, si è ritenuta necessaria la prosecuzione della fruizione dei permessi premio sso t. T"r— leri-fU- r (come indicato anche dalla D.N.A.A. nel suo parere) per testare l'affidabilità del collaboratore, onde poter poi accedere alle invocate misure alternative, aventi base necessariamente fiduciaria. Inoltre, dato che l'odierno ricorrente sta espiando la pena dell'ergastolo ed annovera un passato criminale di rilievo, tale prosecuzione dell'osservazione è stata considerata utile 3 anche al fine di saggiare l'autenticità del processo di risocializzazione e di ravvedimento che, allo stato, si trova ancora in una fase iniziale. 2.1. È utile rammentare che l'art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 convertito nella I. n. 82 del 1991, stabilisce che nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter Ord. pen., sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La norma suindicata qualifica il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non solo come documento che su richiesta dei giudici di sorveglianza deve essere allegato alla proposta o al parere formulati dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 2), ma soprattutto come elemento documentale la cui formazione è necessaria per l'ottenimento dei benefici penitenziari ivi considerati (comma 4: "Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30- ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16- quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena"). 4 2.1. In tale prospettiva, è stato più volte affermato che i presupposti per la concessione dei benefici penitenziari in deroga, alla luce del contenuto del art. 16-nonies cit., sono: a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia;
c) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante;
d) che sussista il ravvedimento (nei sensi che si preciseranno) e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
e) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16-quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
f) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta o, qualora vi sia stata condanna all'ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena (Sez. 1, n. 1554 del 12/10/2023, dep. 2024, Colangelo., non mass.; Sez. 1, n. 7452 del 09/12/2020, dep. 2021, Di Dona, non mass.). Si affianca alla situazione disciplinata nei sensi indicati quella, prevista dal comma 5 dell'art. 16-nonies cit., afferente al peculiare caso di chi si determini alla collaborazione dopo la condanna con riguardo a fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, caso nel quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, stesso d.l. (fattispecie in relazione a cui si è affermato che i benefici penitenziari previsti dall'art. 16- nonies cit. sono concedibili anche per una collaborazione prestata in relazione a fatti cui il dichiarante sia estraneo, a condizione che sia stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto di collaborazione e che questa abbia i caratteri di intrinseca attendibilità, di novità e di completezza, o per altri elementi appaia di notevole importanza ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 82 del 1991: Sez. 1, n. 13952 del 04/02/2015, Consoli, Rv. 263078 - 01). Inoltre, la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non estende le stesse ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro risocializzazione, 5 sicché tali benefici - pur potendo essere concessi a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47-ter Ord. pen. - postulano che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla personalità del condannato, onde verificare i presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (Sez. 1, n. 10587 del 20/12/2022, dep. 2023, Mastrosimone, non mass.; Sez. 1, n. 665 del 28/01/2000, Tibaldi, Rv. 215495 - 01; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185 - 01). 2.2. Non va poi dimenticato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01). A fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16-nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, non si dubita che il concetto di ravvedimento sia lo stesso, non essendovi ragione per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente. È stato, comunque, precisato (Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, Di Giacomo, non mass.; v. ora anche Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Connito, Rv. 287407 - 01, in materia di permesso premio) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino Rv. 257671 - 01); viceversa, per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, il giudizio prognostico di 6 Ai\J ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattannentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01). 2.3. Pertanto, la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 anche in deroga alle disposizioni vigenti riguarda essenzialmente le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro compiuta risocializzazione, la magistratura di sorveglianza, nel valutare la corrispondente istanza specificamente riferita alla detenzione domiciliare, se deve ritenere concedibile la misura ai collaboratori di giustizia anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47-ter cit., nel contempo ha il potere - dovere di verificare che il richiedente sia persona per la quali si riscontri la sussistenza delle condizioni soggettive previste dalla norma che disciplina l'istituto, restando riservata alla motivata discrezionalità valutativa dei giudici del merito l'accertamento delle condizioni stesse nel singolo caso, non potendo certo pervenirsi alla - non condivisibile - conclusione che, per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, la concessione del beneficio sia di fatto obbligatoria, senza possibilità di estrinsecazione della valutazione giudiziale. 3. Ciò posto, si osserva che la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel caso in esame non si pone in contrasto con i principi sopra richiamati e resiste alle critiche mosse dalla difesa con l'impugnazione. Infatti, sulla base delle logiche ed esaustive argomentazioni della citata ordinanza, AR D'AT, benché abbia dato segnali positivi a seguito della scelta collaborativa e, successivamente, nel tratto di iter trattamentale finora maturato (secondo quanto hanno riferito gli organi deputati a fornire parere in merito), non risulta però avere conseguito, per le ragioni suindicate, un grado di 7 maturità e affidabilità adeguato a farlo ritenere pronto per l'ammissione alla liberazione condizionale o alla detenzione domiciliare. 3.1. Pertanto, il provvedimento impugnato - con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici - sulla scorta delle considerazioni rassegnate contenute nella relazione di sintesi e di quanto indicato dalla D.N.A.A., ha ritenuto necessario rispettare le scansioni proprie della progressione trattarnentale, che hanno fatto propendere, in modo univoco, per il prosieguo dell'esperienza nel circuito carcerario fino al conseguimento (all'esito, fra l'altro, della fruizione positiva di ulteriori permessi premio) di quella solida maturità occorrente - anche in riferimento a soggetti che hanno optato per un proficuo percorso colla borativo, ma che hanno commesso gravi delitti - per l'ammissione ad uno dei benefici richiesti. 3.2. La valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici degli istituti della liberazione condizionale e della detenzione domiciliare, non si è nemmeno fondata su una motivazione carente o contraddittoria. L'ancora inadeguato - per come motivatamente valutato dal Tribunale - stadio raggiunto nel percorso della graduale risocializzazione da AR D'AT (in uno con la pena da espiare e la gravità dei reati commessi), fa sì che i dedotti elementi della regolare condotta, della fruizione dei permessi premio e del parziale risarcimento del danno non potrebbero, in ogni caso, modificare decisivamente la ponderazione rilevante ai fini della delibazione sulle istanze. 3.3. Le censure connotanti entrambi i motivi dell'impugnazione non possono meritare, quindi, condivisione. Per un verso, non è stato trascurato il dato che, dal momento dell'inizio della collaborazione, la progressione trattamentale contrassegnante il comportamento dell'odierno ricorrente ha fatto emergere alcuni risultati positivi, ma è stato considerato - con analisi radicata sulle risultanze della relazione di sintesi, analisi svolta in maniera equilibrata e priva di fratture logiche - che l'ancora iniziale processo di ravvedimento e risocializzazione esige la conferma di ulteriori prove per testare, con gradualità, la sua maturità in contesto extramurario. Per altro verso, non è stato misconosciuto il positivo percorso finora compiuto dal collaboratore di giustizia, né sono stati obliterati apoditticamente gli assunti e gli orientamenti espressi nei pareri resi dalle Autorità inquirenti antimafia, ma il Tribunale di sorveglianza ha 8 opportunamente proceduto al bilanciamento di quei dati con gli altri di segno diverso, pure affiorati in modo obiettivo, traendone la conclusione della necessità di un'ulteriore fase di trattamento inframurario, apprezzata come propedeutica all'accesso del detenuto ad una misura esterna. 3.4. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto, dunque, all'insieme dei principi ricordati in precedenza, in virtù dei quali per formulare il giudizio inerente all'ammissione o meno dell'istanza alla liberazione condizionale ed alla detenzione domiciliare generica, anche nella proiezione peculiare determinata dall'applicazione dell'art. 16-nonies I n.82/91, il giudice del merito deve comunque dar conto delle ragioni su cui si fonda la valutazione della sussistenza - o della insussistenza - degli elementi atti a far ritenere la misura idonea a evitare che il condannato commetta altri reati, in relazione a tutti i fattori rilevanti, fra i quali rilevano le caratteristiche di personalità del soggetto, l'effettivo stadio del trattamento intramurario (quando esso sia avvenuto), gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero e, ove del caso, l'efficacia del complesso di prescrizioni da imporre, nel quadro della gradualità trattamentale per l'accesso alle misure alternative, sempre in funzione della maturazione del definitivo e irreversibile distacco del condannato dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 27 tytt Penale Sent. Sez. 1 Num. 40895 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva le domande di liberazione condizionale e di detenzione domiciliare avanzate, ai sensi dell'art. 16-nonies I. n.82/91, nell'interesse di AR D'AT detenuto nel carcere di Roma — BB in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidi, associazione di stampo mafioso (per la quale gli è stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 I. n.203/91), associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, violazione della legge armi ed altro. In sintesi, il Tribunale pur dando atto della ammissibilità della istanza sulla base della normativa speciale sopra richiamata stante l' ammissione del condannato allo speciale programma di protezione (quale collaboratore di giustizia), delle positive valutazioni espresse dalla D.N.A.A. rispetto alla importanza della collaborazione e della assenza di attuali collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, nonché della regolarità della sua condotta inframuraria e della partecipazione alle attività trattamentali (come evidenziato nella relazione trattamentale trasmessa dal carcere) e della fruizione dal luglio 2024 di permessi premio, tuttavia riteneva le richieste di misure alternative alla detenzione ancora premature, considerando necessaria la prosecuzione dell'osservazione inframuraria (anche con la fruizione di ulteriori permessi premio) al fine di valutare l'autenticità della revisione critica avviata da parte del detenuto, tenuto anche conto del suo curriculum criminale e dei gravi reati per i quali si trova in espiazione della pena. 2. Avverso tale ordinanza AR D'AT, per mezzo dell'avv. Sefania Steri, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 16-nonies I. n. 82/91 poiché, a suo parere, il Tribunale di sorveglianza ha usato delle mere clausole di stile per respingere le richieste, nonostante tutti gli elementi di segno positivo evidenziati nel provvedimento impugnato. In particolare, evidenzia che il parere della D.N.A.A. (che nella fattispecie era contrario in considerazione del fatto che 2 AR D'AT fruisce di permessi premio da non molto tempo) non è vincolante e che, comunque, dal contenuto dello stesso parere emerge la prova della importanza della sua collaborazione e del suo sincero ravvedimento, confermato peraltro dal gruppo di osservazione del carcere e dal risarcimento dei danni in favore delle persone offese, da lui effettuato in modo rateale. Pertanto, il Tribunale ha omesso di considerare che, nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per la concessione di uno dei benefici invocati incorrendo, in tal modo, nella lamentata violazione di legge. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta necessità di proseguire l'osservazione inframuraria per valutare l'autenticità del processo di ravvedimento avviato che è stata considerata necessaria senza, però, tenere conto di tutti gli elementi positivi sopra indicati che avrebbero dovuto, al contrario, indurre alla concessione della liberazione condizionale o della detenzione domiciliare. 3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Valutato il complesso degli elementi acquisiti, il Tribunale di sorveglianza ha considerato opportuna la prosecuzione del trattamento inframurario, dando rilievo anche al fatto che il detenuto ha iniziato a fruire di permessi premio dal luglio 2024 (quindi, da meno di un anno rispetto alla data del provvedimento impugnato); pertanto, nel solco del principio di progressione trattannentale, si è ritenuta necessaria la prosecuzione della fruizione dei permessi premio sso t. T"r— leri-fU- r (come indicato anche dalla D.N.A.A. nel suo parere) per testare l'affidabilità del collaboratore, onde poter poi accedere alle invocate misure alternative, aventi base necessariamente fiduciaria. Inoltre, dato che l'odierno ricorrente sta espiando la pena dell'ergastolo ed annovera un passato criminale di rilievo, tale prosecuzione dell'osservazione è stata considerata utile 3 anche al fine di saggiare l'autenticità del processo di risocializzazione e di ravvedimento che, allo stato, si trova ancora in una fase iniziale. 2.1. È utile rammentare che l'art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 convertito nella I. n. 82 del 1991, stabilisce che nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter Ord. pen., sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La norma suindicata qualifica il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non solo come documento che su richiesta dei giudici di sorveglianza deve essere allegato alla proposta o al parere formulati dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 2), ma soprattutto come elemento documentale la cui formazione è necessaria per l'ottenimento dei benefici penitenziari ivi considerati (comma 4: "Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30- ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16- quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena"). 4 2.1. In tale prospettiva, è stato più volte affermato che i presupposti per la concessione dei benefici penitenziari in deroga, alla luce del contenuto del art. 16-nonies cit., sono: a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia;
c) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante;
d) che sussista il ravvedimento (nei sensi che si preciseranno) e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
e) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16-quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
f) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta o, qualora vi sia stata condanna all'ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena (Sez. 1, n. 1554 del 12/10/2023, dep. 2024, Colangelo., non mass.; Sez. 1, n. 7452 del 09/12/2020, dep. 2021, Di Dona, non mass.). Si affianca alla situazione disciplinata nei sensi indicati quella, prevista dal comma 5 dell'art. 16-nonies cit., afferente al peculiare caso di chi si determini alla collaborazione dopo la condanna con riguardo a fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, caso nel quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, stesso d.l. (fattispecie in relazione a cui si è affermato che i benefici penitenziari previsti dall'art. 16- nonies cit. sono concedibili anche per una collaborazione prestata in relazione a fatti cui il dichiarante sia estraneo, a condizione che sia stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto di collaborazione e che questa abbia i caratteri di intrinseca attendibilità, di novità e di completezza, o per altri elementi appaia di notevole importanza ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 82 del 1991: Sez. 1, n. 13952 del 04/02/2015, Consoli, Rv. 263078 - 01). Inoltre, la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non estende le stesse ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro risocializzazione, 5 sicché tali benefici - pur potendo essere concessi a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47-ter Ord. pen. - postulano che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla personalità del condannato, onde verificare i presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (Sez. 1, n. 10587 del 20/12/2022, dep. 2023, Mastrosimone, non mass.; Sez. 1, n. 665 del 28/01/2000, Tibaldi, Rv. 215495 - 01; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185 - 01). 2.2. Non va poi dimenticato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01). A fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16-nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, non si dubita che il concetto di ravvedimento sia lo stesso, non essendovi ragione per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente. È stato, comunque, precisato (Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, Di Giacomo, non mass.; v. ora anche Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Connito, Rv. 287407 - 01, in materia di permesso premio) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino Rv. 257671 - 01); viceversa, per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, il giudizio prognostico di 6 Ai\J ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattannentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01). 2.3. Pertanto, la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 anche in deroga alle disposizioni vigenti riguarda essenzialmente le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro compiuta risocializzazione, la magistratura di sorveglianza, nel valutare la corrispondente istanza specificamente riferita alla detenzione domiciliare, se deve ritenere concedibile la misura ai collaboratori di giustizia anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47-ter cit., nel contempo ha il potere - dovere di verificare che il richiedente sia persona per la quali si riscontri la sussistenza delle condizioni soggettive previste dalla norma che disciplina l'istituto, restando riservata alla motivata discrezionalità valutativa dei giudici del merito l'accertamento delle condizioni stesse nel singolo caso, non potendo certo pervenirsi alla - non condivisibile - conclusione che, per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, la concessione del beneficio sia di fatto obbligatoria, senza possibilità di estrinsecazione della valutazione giudiziale. 3. Ciò posto, si osserva che la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel caso in esame non si pone in contrasto con i principi sopra richiamati e resiste alle critiche mosse dalla difesa con l'impugnazione. Infatti, sulla base delle logiche ed esaustive argomentazioni della citata ordinanza, AR D'AT, benché abbia dato segnali positivi a seguito della scelta collaborativa e, successivamente, nel tratto di iter trattamentale finora maturato (secondo quanto hanno riferito gli organi deputati a fornire parere in merito), non risulta però avere conseguito, per le ragioni suindicate, un grado di 7 maturità e affidabilità adeguato a farlo ritenere pronto per l'ammissione alla liberazione condizionale o alla detenzione domiciliare. 3.1. Pertanto, il provvedimento impugnato - con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici - sulla scorta delle considerazioni rassegnate contenute nella relazione di sintesi e di quanto indicato dalla D.N.A.A., ha ritenuto necessario rispettare le scansioni proprie della progressione trattarnentale, che hanno fatto propendere, in modo univoco, per il prosieguo dell'esperienza nel circuito carcerario fino al conseguimento (all'esito, fra l'altro, della fruizione positiva di ulteriori permessi premio) di quella solida maturità occorrente - anche in riferimento a soggetti che hanno optato per un proficuo percorso colla borativo, ma che hanno commesso gravi delitti - per l'ammissione ad uno dei benefici richiesti. 3.2. La valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici degli istituti della liberazione condizionale e della detenzione domiciliare, non si è nemmeno fondata su una motivazione carente o contraddittoria. L'ancora inadeguato - per come motivatamente valutato dal Tribunale - stadio raggiunto nel percorso della graduale risocializzazione da AR D'AT (in uno con la pena da espiare e la gravità dei reati commessi), fa sì che i dedotti elementi della regolare condotta, della fruizione dei permessi premio e del parziale risarcimento del danno non potrebbero, in ogni caso, modificare decisivamente la ponderazione rilevante ai fini della delibazione sulle istanze. 3.3. Le censure connotanti entrambi i motivi dell'impugnazione non possono meritare, quindi, condivisione. Per un verso, non è stato trascurato il dato che, dal momento dell'inizio della collaborazione, la progressione trattamentale contrassegnante il comportamento dell'odierno ricorrente ha fatto emergere alcuni risultati positivi, ma è stato considerato - con analisi radicata sulle risultanze della relazione di sintesi, analisi svolta in maniera equilibrata e priva di fratture logiche - che l'ancora iniziale processo di ravvedimento e risocializzazione esige la conferma di ulteriori prove per testare, con gradualità, la sua maturità in contesto extramurario. Per altro verso, non è stato misconosciuto il positivo percorso finora compiuto dal collaboratore di giustizia, né sono stati obliterati apoditticamente gli assunti e gli orientamenti espressi nei pareri resi dalle Autorità inquirenti antimafia, ma il Tribunale di sorveglianza ha 8 opportunamente proceduto al bilanciamento di quei dati con gli altri di segno diverso, pure affiorati in modo obiettivo, traendone la conclusione della necessità di un'ulteriore fase di trattamento inframurario, apprezzata come propedeutica all'accesso del detenuto ad una misura esterna. 3.4. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto, dunque, all'insieme dei principi ricordati in precedenza, in virtù dei quali per formulare il giudizio inerente all'ammissione o meno dell'istanza alla liberazione condizionale ed alla detenzione domiciliare generica, anche nella proiezione peculiare determinata dall'applicazione dell'art. 16-nonies I n.82/91, il giudice del merito deve comunque dar conto delle ragioni su cui si fonda la valutazione della sussistenza - o della insussistenza - degli elementi atti a far ritenere la misura idonea a evitare che il condannato commetta altri reati, in relazione a tutti i fattori rilevanti, fra i quali rilevano le caratteristiche di personalità del soggetto, l'effettivo stadio del trattamento intramurario (quando esso sia avvenuto), gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero e, ove del caso, l'efficacia del complesso di prescrizioni da imporre, nel quadro della gradualità trattamentale per l'accesso alle misure alternative, sempre in funzione della maturazione del definitivo e irreversibile distacco del condannato dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.