Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
L'operatività del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto ("ne bis in idem") non può essere esclusa sulla base della mera ipotesi che manchi l'identità tra il fatto già giudicato e quello da giudicare, occorrendo invece che la non identità risulti in termini di ragionevole certezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 17268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17268 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/04/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDESE Franco - Consigliere - N. 342
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 21493/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
nel procedimento a carico di:
RU IC, n. a Troppa (VV) il 20.3.1943;
e da:
LL OL, n. a Ionadi (CZ), il 29.4.1964;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 26 marzo 2003, di riforma della sentenza del Pretore di Ferrara, in data 17 novembre 1995;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 26 marzo 2003, riformando la condanna pronunciata dal Pretore di Ferrara il 17 novembre 1995, nei confronti di RU IC e LL OL, per il delitto di concorso in ricettazione di assegni circolari provento di rapina, dichiarava non doversi procedere in relazione a precedente giudicato formatosi a carico dei predetti con la sentenza del Pretore di Ferrara - Sezione distaccata di Cento, in data 1 marzo 1993, pronunciata in relazione ai reati di ricettazione e di truffa riguardanti altri assegni circolari provenienti dalla stessa rapina dalla quale provenivano quelli di cui all'imputazione del presente processo.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la corte d'Appello di Bologna, deducendo violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, poiché la medesimezza del fatto, presupposto dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p., non ricorrerebbe quando gli imputati devono rispondere di ricettazioni aventi ad oggetto distinti assegni circolari, pur se provenienti da un medesimo fatto delittuoso, non essendo stato addotto alcun elemento in ordine ad una contestuale ricezione dei titoli medesimi da parte degli imputati, così da rendere unico il reato di ricettazione;
perché sussista la preclusione del ne bis in idem, aggiunge il ricorrente, non è sufficiente che il requisito della medesimezza del fatto si ponga in termini possibili, ma deve risultare in termini di ragionevole certezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 649 c.p.p. pone il divieto di aprire un procedimento, per lo stesso fatto e contro la stessa persona, quando già vi sia stata pronuncia di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili. La giurisprudenza, poi, ha chiarito il concetto di "medesimezza del fatto", nel senso che esso deve intendersi come identità degli elementi costitutivi del reato, cioè di condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. Nel caso di specie, non si discute di eventi giuridici diversi, trattandosi dello stesso reato di ricettazione di assegni circolari provenienti dalla medesima rapina;
pertanto, il fatto diverso potrebbe ravvisarsi soltanto nel caso in cui la condotta, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia stata un'estrinsecazione ulteriore dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. Nel ricorso del P.G. si contesta la valutazione espressa dal giudice di merito, secondo la quale "non è ipotizzabile che gli imputati abbiano ricevuto, in distinte circostanze, gli assegni circolari provenienti da una medesima rapina" e si afferma che "non è sufficiente che il requisito della medesimezza del fatto si ponga in termini possibili, ma deve risultare in termini di ragionevole certezza". Questa affermazione non può condividersi, perché dal tenore dell'art. 649 c.p.p. risulta che il divieto di bis in idem è improntato ad una logica essenzialmente ispirata al favor rei, per cui la tesi del P.G. ricorrente deve essere rovesciata, nel senso che l'esclusione della medesimezza del fatto non deve porsi in termini ipotetici, ma deve risultare in termini di ragionevole certezza. Poiché, nel caso di specie, tale certezza non sussiste, come, del resto, implicitamente ammesso dallo stesso ricorrente, il ricorso, in applicazione dei principi come sopra formulati, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006