Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN5 67 8/0 1 LA CORTE ONE Oggetto Atto di precetto sottoscritto da difensore sprovvisto SEZIONE TERZA CIVILE di procura;
opposizione all'esecuzione: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: inammissibilità. R.G.N. 19589/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 831/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Cron.12246 Consigliere Dott. FrancesCO TRIFONE Rep. 2051 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 09/02/01 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente CORTE PHENA CASSAZIONE SE N TENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 dai 3000 per dingy ILME INDUSTRIA MATERIALE ELETTRICO SPA, in persona del IL CANCELLIERE presidente e amministratore delegato sig. Alberto Casagrande, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MANFREDONIA CORRADO, che lo difende unitamente LIRE 3000 CANCELLERIA all'avvocato CORIELLI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG503323 GENERAL CONTROL SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 00831/99 proposto da:2001 281 GENERALCONTROL SPA, in persona dell'amministratrice unica dott.ssa. Matilde Desiderio Vishtak, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato LANZILLO RAFFAELLA, giusta delega in atti;
A ricorrente - nonchè
contro
ILME SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 1850/98 del Pretore di MILANO, VI Sezione Civile, emessa il 22/5/1998, depositata il 25/05/98; RG.11826/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito 1'Avvocato PIETRO CICERCHIA;
(per delega Avv. Giuseppe Corielli); udito l'Avvocato RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale consizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1. La spa General Control, con atto di precetto del 23 aprile 1995, fondando la richiesta su ordinanza del pretore di Milano emessa il 13 marzo 1996 ai sensi del- l'art. 186 ter cod. proc. civ., intimò alla spa Ilme il pagamento della somma di oltre lire 553 milioni. Al- l'intimazione di pagamento seguì pignoramento presso il Credito Italiano, la Banca Nazionale del lavoro e la Banca Commerciale Italiana.
2. La Società Ilme, con ricorso al pretore di Mila- no del 13 settembre 1996, ha proposto opposizione al- l'esecuzione ed ha dedotto, per quanto ancora interes- sa, che il precetto era giuridicamente inesistente per- ché l'atto non recava la sottoscrizione dell'intimante, ma del suo difensore sprovvisto di procura, come si ri- cavava dal fatto che la procura era stata conferita per il successivo pignoramento presso terzi. La Società General Control si è costituita in giu- dizio ed ha resistito all'opposizione. :
3. L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 25 maggio 1998. Il pretore ha ritenuto che il difensore, che aveva sottoscritto l'atto di precetto, aveva agito in base a procura conferita per il giudizio di cognizione, nella quale era contemplato anche il potere di compiere l'at- tività difensiva necessaria anche nella fase di esecu- zione e che nell'atto di pignoramento presso terzi la creditrice, rilasciando altra procura, aveva ratificato la precedente attività del suo difensore.
4. Per la cassazione di questa sentenza la Società Ilme ha proposto ricorso articolato in due motivi ed illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Società General Con- trol, la quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale deb- bono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. L'atto di opposizione a precetto, come è stato esattamente indicato dal pretore, si configura come at- to di opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., in quanto pone un problema di conformità del pre- cetto al modello legale indicato nell'ultimo comma del- l'art. 480 cod. proc. civ., il quale richiede che "il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 ", cioè dalla parte o dal difensore munito di pro- cura. Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi doveva essere proposta dalla Società Ilme nel termine perento- 4 rio di cinque giorni dalla notificazione del precetto, la quale è avvenuta il 23 aprile 1996, come, tra l'al- la stessa opponente dichiara con l'atto di opposi- tro, zione. Sennonché l'opposizione è stata preposta oltre que- sto termine, in quanto formulata con il ricorso deposi- tato il 13 settembre 1996, cioè ben oltre il termine prima indicato. Pertanto, il ricorso principale deve essere riget- tato.
3. La conclusioni raggiunte non consentono l'esame dei motivi del ricorso con i quali è stato denunciato l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata sia nel dichiarare che la sottoscrizione dell'atto di precetto da parte del difensore non munita di procura era stata ratificata dalla creditrice attraverso il conferimento della procura per la fase esecutiva veral e propria, sia nel dichiarare che il difensore che aveva sottoscritto l'atto di precetto agiva in base a procura rilasciata per il giudizio di cognizione.
4. Il ricorso incidentale è inammissibile, anche se all'accoglimento di proposto in forma condizionata quello principale. Infatti, il controricorso che lo contiene è stato notificato il 24 dicembre 1998, cioè oltre il termine л с indicato dal primo comma dell'art. 370 cod. proc. civ., in quanto il ricorso era stato notificato il 9 novembre 1998. 5. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, quello prin- cipale deve essere rigettato e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. h0000 Le spese di questo giudizio possono essere compen- 290000 sate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
p. q. m.
лост 129.AP La Corte, riunisce i ricorsi rigetta il ricorso 4561 20 65 3067 12.00 principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
151,70 dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2001. Luigi FrancescFrancesco Di Nanni, Est. flus & Walle Il Presidente Angeli juhin ( CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista A ни Depositata in Cancelleria Oggi, lì 18 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista the ક E N O 9