Articolo 13 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 maggio 1963
Art. 13.
Le entrate ordinarie e straordinarie
del bilancio dell'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato, comprese
quelle delle gestioni speciali ed
autonomie e per partite di giro,
accertate nell'esercizio finanziario
1955-56, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo,sono stabilite
come risulta dal conto consuntivodella
Amministrazione stessa, allegato al
consuntivo del Ministero dei trasporti
per l'esercizio predetto, in.......... L. 841.681.701.470

delle quali furono riscosse e verbale. L. 775.610.776.529
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e rimasero da riscuotere.............. L. 66.070.921.91
Entrata in vigore il 2 maggio 1963