Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 2
Il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della soppressione prosegue in persona del direttore generale della nuova azienda locale nella qualità di commissario liquidatore rappresentante la gestione stralcio, che usufruisce della soggettività dell'ente soppresso. Ne deriva che non sussiste litisconsorzio necessario tra la Regione e la gestione stralcio e quindi l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio tra di esse è priva di conseguenze giuridiche.
A norma dell'art. 308 cod. proc. civ. solo la mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della estinzione del processo importa acquiescenza ad essa, mentre il rigetto o l'omesso esame dell'eccezione, non ne preclude la riproposizione in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15548 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HOSPITAL APPIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore unico Dr. Roberto Allocca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORE EX USL/31 ROMA, nella persona del commissario Liquidatore legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA via PASTEUR 70, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, difesa dall'avvocato RAFFAELE MARCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
REGIONE LAZIO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3413/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 26/05/99 e depositata il 18/11/99 (R.G. 2613/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato G. Sante ASSENNATO;
udito l'Avvocato Claudio TOMASSINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Soc. Hospital Appia (casa di cura Madonna della Letizia), per prestazioni ospedaliere rese in regime di assistenza indiretta, otteneva nei confronti della USL Roma 31, dal Presidente del Tribunale di Velletri, decreto ingiuntivo per L. 836.257.226, a saldo del residuo credito, dopo acconti ricevuti.
Proponeva opposizione la Usl Roma 31, lamentando tra l'altro il difetto di legittimazione attiva della società predetta, che aveva operato in regime di non convenzionamento, per cui il rimborso delle spese sanitarie doveva essere effettuato direttamente agli assistiti. Si costituiva l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Veniva chiamata in giudizio, iussu iudicis, la regione Lazio. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 722/1992, rigettava l'opposizione, ritenendo che nella fattispecie fosse ravvisabile un regime di convenzionamento basato su una prassi amministrativa e che, in ogni caso, nella fattispecie sussisteva anche una cessione dei crediti, che gli assistiti avevano effettuato nei confronti della Usl alla società opposta.
Avverso questa sentenza proponeva appello la Usl, che insisteva sul difetto di legittimazione attiva, ritenendo che nella fattispecie non sussisteva ne' un convenzionamento diretto per mancanza di prova scritta ne' un mandato legalmente dato alla società dagli aventi diritto.
Resisteva la società s.r.l. Hospital Appia.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 18.11.1999, accoglieva l'appello e riteneva che nella fattispecie la società appellata non era titolare dei crediti azionati, perché gli stessi si appartenevano agli assistiti a norma di legge, non sussistendo, per mancanza di atto scritto un convenzionamento diretto tra la stessa e la Usl, ne' essendo stata provata la cessione di crediti dagli assistiti alla società appellata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Soc. Hospital Appia.
Resiste con controricorso la gestione liquidatoria della Usl Roma 31. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 112, 116, 307, 324 c.p.c., artt. 1260, 1703, 2909 oc, art. 12 d.l. n.264/1974, art. 11 l.r. n. 15/1975, art. 19 l.r. n. 57/1983, nonché motivazione carente e contraddittoria, ai sensi dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.. Il motivo, per quanto unico, si articola in quattro censure, che - quindi - vanno valutate come quattro autonomi motivi. Con la prima censura, la ricorrente lamenta che, sebbene la sentenza di primo grado fosse basata su due autonome ragioni di decisione, cioè la sussistenza di convenzionamento tra le parti in causa, e la cessione dei crediti degli assistiti, con l'appello la Usl aveva censurato esclusivamente la ritenuta esistenza di un convenzionamento nonché di un mandato legalmente dato alla società per i crediti dei beneficiari dell'assistenza.
Lamenta la ricorrente che la cessione di credito è istituto diverso dal mandato di cui all'art. 1703 e segg. c.c., per cui non essendo stata specificamente impugnata la seconda ragione di decisione, costituita dalla ritenuta cessione di credito, sul punto si era formato il giudicato, mentre, la sentenza impugnata che aveva sul punto pronunciato, in assenza di un motivo di impugnazione, aveva violato l'art. 112 c.p.c.. 2.1. Va, preliminarmente, osservato che la cessione del credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferito anche nell'interesse del mandatario, ancorché utilizzabili per finalità solutorie o di garanzia impropria sono figure distinte e tra loro incompatibili, posto che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che, diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante, per cui il mandatario agisce pur sempre per conto del mandante.
Ciò si realizza anche nel caso di mandato in rem propriam, cioè quando il mandato sia conferito nell'esclusivo interesse del mandatario.
La funzione di garanzia impropria è, perseguibile nelle due ipotesi con modalità diverse. Nella cessione del credito, la funzione di garanzia si pone come clausola limitativa e risolutoria della cessione stessa una volta che l'entità del riscosso soddisfi l'entità del debito;
nel mandato irrevocabile all'incasso la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo in previsione della possibilità solutoria al momento dell'incasso (Cfr. Cass. 28 luglio 1997, n. 7020; 25 luglio 1996, n. 6726; 23 luglio 1997, n. 6882).
2.2. La stessa compensazione volontaria, pattuita fra le parti in aggiunta al conferimento di un mandato all'incasso, non comporta alcuna rinuncia del mandante al ricavo ed al suo trasferimento, ma solo la facoltà del mandatario di operare, successivamente all'incasso, la compensazione volontaria tra i crediti riscossi in nome e per conto del mandante e quelli da lui vantati nei suoi confronti, salvo il diritto per i crediti residuali, che restano esclusi non solo dalla compensazione, ma anche da ogni cessione (Cass. 26 agosto 1995, n. 9030).
3.1. Nella fattispecie, avendo quindi la sentenza di primo grado fondato l'accoglimento della domanda su due ragioni (l'esistenza di un rapporto di convenzione diretta tra l'opposta e la Usl, e l'esistenza di una cessione di credito degli assistiti alla casa di cura), ciascuna delle due ragioni, essendo autonome rationes decidendi, doveva essere impugnata autonomamente.
3.2. Infatti, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre alla caducazione della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata (cfr. Cass. 9.12.1994, n. 10555;
Cass. 18.7.2000, n. 9449; Cass. 18.4.1998, n. 3951).
3.3. Nell'atto di appello, come riconosce la stessa controricorrente nel controricorso (pag. 5), l'impugnazione era stata effettuata sia ribadendo la carenza di un regime convenzionale tra le parti, sia la mancanza di un "espresso mandato legalmente dato dagli aventi diritto (i beneficiari della prestazione)...".
La corte di merito ha ritenuto di dover accogliere l'appello e quindi dichiarare la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta non solo sotto il profilo dell'insussistenza di un regime convenzionale tra la società e la Usl, ma anche sotto il profilo della mancanza di prova della cessione di credito da parte degli assistiti nei confronti della Usl. Sennonché non era stata censurata la ritenuta cessione di credito posta a fondamento dell'accoglimento della domanda da parte del Tribunale, ma l'inesistenza di un mandato a riscuotere.
3.4. Che poi detta censura non fosse conferente rispetto alla seconda ratio decidendi adottata dal tribunale, ciò non incide sul. punto che il giudice di appello non era stato richiesto di pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno della cessione di credito. Infatti l'atto d'appello introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado (Cass. 15 maggio 2000, n. 6231). Per delimitare l'oggetto dell'appello, ai fini del riesame della sentenza impugnata e, quindi, per individuare l'ambito della domanda, occorre far riferimento alle specifiche censure avanzate dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di riesame, la cognizione del giudice nel giudizio di appello - che non è iudicium novum con effetto devolutivo generale, ma solo una revisio priozis istantiae - resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi.
4. Ne consegue che nella fattispecie la sentenza impugnata, avendo ritenuto insussistente, per mancanza di prove, la cessione di credito a favore dell'opposta da parte degli assistiti, ha violato l'art. 112 c.p.c, in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
che quale principio generale contenuto nel primo libro del codice di rito, si applica anche al giudizio di appello (cfr. Cass. 8.9.1999, n. 9526).
5. L'accoglimento della prima censura comporta l'assorbimento anche della seconda censura (in tema di vizio motivazionale relativamente alla ritenuta insussistenza di prova delle dette cessioni di credito) nonché della terza censura (relativa alla violazione dell'art. 12 d.l. n. 264/1974 e dell'art. 11 l. r. n. 15/1975).
6.1. Va, invece, dichiarata inammissibile la quarta censura, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 307 c.p.c. per non aver il giudice disposto l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della regione Lazio per l'udienza fissata dal g.i. del 18.3.1987. 6.2. In punto di fatto va osservato, come emerge dallo stesso ricorso (pag. 6 e 9), che all'udienza del 14.1.1986 il g.i. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio per l'udienza del 18.3.1967, ponendo a carico dell'opposta (attuale ricorrente) la notifica dell'atto integrativo. L'opposta non effettuava detta integrazione ed all'udienza del 18.3.1987 eccepiva l'estinzione del processo. Il giudice istruttore "ritenuto che è opportuno che la decisione della causa si svolga nei confronti della Regione Lazio, ritenuto che l'opposto non ha provveduto alla citazione di questa come da ordinanza del 14.1.1987, ordina all'opponente di convenire in giudizio la regione Lazio". A tanto provvide l'opponente. Da ciò consegue che il g.i. con la seconda ordinanza, in luogo di ordinare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, in effetti implicitamente revocò la precedente ordinanza emessa a norma dell'art. 102 c.p.c. e quindi non ritenne che sussistesse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, a norma dell'art. 102 c.p.c., ma solo un'ipotesi di opportunità e comunanza di causa per disporre l'intervento del terzo ex art. 107 c.p.c.. Pertanto il g.i. non si pronunziò sull'eccezione di estinzione e dispose la chiamata in causa della Regione Lazio per ragioni di opportunità e quindi a norma dell'art. 107 c.p.c.. 7.1. Osserva questa Corte che l'art. 308 c.p.c. ammette il reclamo contro l'ordinanza dell'istruttore che dichiara l'estinzione del processo in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte, e non anche nel caso inverso in cui l'istruttore non dichiara l'estinzione stessa. Pertanto solo la mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa di estinzione comporta acquiescenza ad essa, mentre, invece, se l'istruttore non ha accolto l'eccezione, o se comunque ha omesso di provvedere, la questione va riproposta al collegio (o al giudice unico), senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame (cfr. Cass. 29.1.1964, n. 240). Se il collegio (o il giudice unico) non accoglie tale richiesta, la sentenza, che definisce il processo irritualmente proseguito, andrà impugnata con i normali mezzi di impugnazione (Cass. S.U. 18.7.1979, n. 4251).
7.2. Quanto detto attiene esclusivamente alla mancata pronunzia da parte dell'istruttorè sull'eccezione di estinzione del processo, che, avendo ad oggetto una fenomenologia non rilevabile di ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, necessita di una espressa manifestazione di volontà, sia di far valere l'eccezione di estinzione sia di censurare il mancato accoglimento di tale eccezione.
Nella fattispecie l'opposta non assume di aver riproposto al collegio di primo grado la richiesta di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; in ogni caso non risulta che l'appellata s.r.l. Hospital
Appia, che pure aveva proposto appello incidentale, avesse impugnato la sentenza di primo grado per mancata pronunzia sull'estinzione del giudizio, ne' risulta detta censura alla sentenza di primo grado (sia pure ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) nelle conclusioni rassegnate al giudice di appello, perché sulle stesse si pronunziasse. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile.
7.3. In ogni caso il motivo è anche infondato. Come è noto per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usl, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Asl alle preesistenti Usi;
poiché, però, tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni (Cass. S.U. 26 febbraio 1999, n. 102). Ne consegue che tra gestione liquidatoria e regione non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente necessità di integrare il contraddittiorio. Poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, la mancata ottemperanza al medesimo è irrilevante (cfr. Cass. 8.9.1995, n. 9471; Cass. 20.12.1986, n. 7795), con la conseguenza che nella fattispecie, a prescindere dalla revoca implicita dello stesso, non poteva, in ogni caso conseguire l'estinzione del giudizio.
8. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, mentre va rigettato il quarto motivo. Va cassata l'impugnata sentenza, in relazione, con rinvio, anche per le spese del processo di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;
rigetta il quarto motivo.
Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza e rinvia, anche le spese del processo di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2003