Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15548
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Sentenza 17 ottobre 2003

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Il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della soppressione prosegue in persona del direttore generale della nuova azienda locale nella qualità di commissario liquidatore rappresentante la gestione stralcio, che usufruisce della soggettività dell'ente soppresso. Ne deriva che non sussiste litisconsorzio necessario tra la Regione e la gestione stralcio e quindi l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio tra di esse è priva di conseguenze giuridiche.

A norma dell'art. 308 cod. proc. civ. solo la mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della estinzione del processo importa acquiescenza ad essa, mentre il rigetto o l'omesso esame dell'eccezione, non ne preclude la riproposizione in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15548
    Data del deposito : 17 ottobre 2003

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