Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
L'art. 112 cod. proc. civ., stabilendo che il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, si applica, quale disposizione generale contenuta nel primo libro del codice di rito, anche all'appello, come ad ogni altro procedimento d'impugnazione. Sicché, quando l'appello sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione (divisibile) in misura maggiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado, la mancata impugnazione della parte condannata produce un effetto preclusivo che, pur non potendo dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all'unica impugnazione ed impedisce che operi in danno dell'appellante - con riforma in peggio - un'eventuale, sopravvenuta innovazione normativa, pur se espressamente dichiarata applicabile "anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato" (principio affermato in relazione ad ipotesi di accessione invertita, con sopravvenienza nel corso del giudizio dell'art. 5 bis, comma settimo bis, della legge n. 359 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC RA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI TALARICO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SIMERI CRICHI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASMARA 58, presso l'avvocato F. LOMANNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TARANTINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 509/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata l'11/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rizzo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Tarantino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza pubblicata l'11 ottobre 1996, rigettava l'appello di RA SC contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato il Comune di Simeri Crichi al risarcimento dei danni cagionati alla SC con l'accessione invertita di un suo terreno occupato in funzione dell'opera pubblica costituita da impianti sportivi, ma modificava tuttavia la decisione adeguandola alla norma di cui all'art. 1, comma 65 legge 549/1995 (sopravvenuta in corso di causa) e così riduceva l'indennizzo liquidato dal Tribunale in somma corrispondente al valore venale del terreno occupato.
Confermando la sentenza impugnata nel punto in cui il Tribunale aveva ritenuto la inedificabilità dell'area occupata dal Comune di Simeri Crichi, la Corte di merito rilevava che tale classificazione era stata fatta correttamente discendere dalla inclusione dell'area stessa nella zona "a verde attrezzato, sport e tempo libero" secondo la previsione del piano regolatore generale, dovendo al vincolo così imposto negarsi il carattere espropriativo, ravvisabile invece nella deliberazione del Consiglio Comunale che, attuandò quella previsione, aveva in concreto destinato il terreno della SC alla realizzazione di un campo da calcio. Risultava per altro congrua la valutazione equitativa dell'incidenza negativa del vincolo sul valore del bene, come operata dal Tribunale che aveva liquidato l'indennizzo in somma pari alla metà del valore venale delle più vicine aree edificabili. Confermava infine la decisione del Tribunale anche nel punto in cui aveva negato la condanna al pagamento diretto, a favore della SC, della indennità di occupazione legittima, in luogo del disposto versamento presso la Cassa Depositi e prestiti. Contro questa sentenza RA SC ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione, cui resiste il Comune di Simeri Crichi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la SC denuncia "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 112, 324 e 343 c.p.c., nonché violazione del divieto della reformatio in peius e critica la decisione per avere la Corte di merito, pur nel difetto di impugnazione del Comune di Simeri Crichi, liquidato il risarcimento del danno in importo inferiore, rispetto a quello determinato dal Tribunale, in applicazione del criterio normativo sopravvenuto nel corso del giudizio (art. 1, comma 65, legge 549/1995, che aveva sostituito il comma 6 dell'art. 5 bis della legge 359/1992, estendendo anche alla liquidazione del danno da illegittima occupazione privativa il criterio di determinazione della indennità da espropriazione di cui al primo comma dello stesso art. 5 bis). Il motivo è fondato.
È ben vero che il comma 6 dell'art. 5 bis legge 359/1992, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 549/1995 disponeva la applicabilità del nuovo criterio in tutti i casi in cui non fosse stata ancora determinata in via definitiva pure l'entità del risarcimento del danno da accessione invertita e che il comma 7 bis dello stesso art. 5 bis legge 359/1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 662/1996 (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5 bis, con sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1996), più esplicitamente dichiara che le nuove disposizioni si applicano "anche ai provvedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato", ma non per ciò può dirsi che il legislatore abbia inteso introdurre eccezione al principio generale che regola il rapporto tra i due gradi del giudizio di merito e, ponendo nei motivi dell'impugnazione il limite alla cognizione devoluta al giudice di appello, si esprime nel divieto della riforma in peggio pur nell'ambito dello stesso capo. Si suole affermare che l'art. 112 c.p.c., stabilendo che il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, quale disposizione generale contenuta nel primo libro del codice di rito, si applica anche all'appello, come ad ogni altro procedimento di impugnazione.
Sicché quando, come nella specie, l'appello sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione (divisibile) in misura maggiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado, la mancata impugnazione della parte condannata produce, per certo un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all'unica impugnazione, e impedisce che operi in danno dell'appellante - con riforma in peggio - la sopravvenuta innovazione normativa pur se espressamente dichiarata applicabile "anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato".
3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce violazione dell'art. 2043 c.c. e difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'indennizzo, censurando la decisione là dove la Corte di merito ha assunto come termine di riferimento al riguardo l'importo pari alla metà del valore unitario di mercato delle aree edificabili circostanti, senza tener conto che il vincolo di inedificabilità introdotto nel piano regolatore generale è temporaneo e non può perciò incidere negativamente sul valore del terreno e che, in concreto, il consulente tecnico dell'ufficio aveva accertato che i terreni in questione sono compresi in zona "limitrofa e marginale rispetto a quella destinata all'espansione del centro urbano, dove già esistono fabbricati di civile abitazione preesistenti all'adozione dello strumento urbanistico". Il motivo è infondato.
Come ha rilevato la Corte di merito sul fondamento dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico dell'Ufficio, l'area in questione nella zonizzazione, del piano regolatore generale (approvato nel marzo 1982) è esterna, pur se contigua, a quella di espansione residenziale, per essere invece compresa nella zona destinata a verde attrezzato, sport e tempo libero e perciò sottratta alla edificabilità, essendo stata dal Comune occupante utilizzata in conformità a tale classificazione urbanistica con la realizzazione di un campo per il gioco del calcio. A ragione dunque i giudici di merito hanno riferito la natura di area non edificabile alla previsione di piano regolatore generale che la includeva in quella parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale (quindi nella zona omogenea "F", secondo la definizione di cui al d.m. 2 aprile 1968) e così si sono correttamente adeguati al criterio di valutazione dettato dall'art. 5 bis, comma 3, legge 359/1992 che impone di "considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio" e cioè - nella specie - all'atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Simeri Crichi che realizzava la previsione programmatica dello strumento urbanistico, definiva la natura dello specifico impianto sportivo e designava le aree interessate dalla relativa localizzazione. La determinazione degli ambiti territoriali del piano regolatore generale destinati alle attrezzature pubbliche di interesse generale aveva dunque comportato la disciplina conformativa del diritto di proprietà dei suoli in quegli spazi compresi (secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità di recente confermato da Cass. n. 2272 del 1999), discendendo la inedificabilità del terreno di proprietà della SC da tale qualificazione urbanistica (di zona "F") e non già da uno specifico vincolo espropriativo incidente su un bene determinato (nel senso dell'art. 2 legge 1187/1968). E se al contrario, come afferma la difesa della ricorrente, la indicazione del piano regolatore generale dovesse nella specie intendersi come incidente sù beni determinati con vincolo espropriativo (di cui non dovrebbe perciò tenersi conto), la inedificabilità del terreno della SC discenderebbe tuttavia dalla preesistente sua inclusione nel territorio agricolo del Comune di Simeri Crichi.
Si deve, infine, considerare che i giudici di merito, benché abbiano - e a ragione - escluso la edificabilità dell'area in questione, in luogo di applicare - come si sarebbe dovuto il criterio determinativo di cui all'art. 5 bis, comma 4, legge 359/1992 che assimila alle aree agricole quelle comunque inedificabili, hanno condiviso il criterio equitativo suggerito dal consulente tecnico, palesemente in contrasto con quello normativo, determinando l'indennizzo risarcitorio con riferimento a un supposto valore venale pari alla metà di quello delle più prossime aree comprese nella diversa zona di espansione residenziale. E una tale, benché non corretta, statuizione in ordine al valore venale del bene occupato, in difetto di impugnazione da parte del Comune è divenuta cosa giudicata.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia dato adeguata risposta al rilievo, fatto oggetto di uno specifico motivo di appello, secondo cui della somma liquidata dal Tribunale a titolo di indennità di occupazione legittima non doveva essere disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ma doveva al riguardo essere pronunciata la condanna al pagamento diretto a favore della creditrice. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto della finalità propria della indennità di occupazione legittima, diretta a reintegrare, il patrimonio del proprietario del bene occupato in ragione della mancata percezione del reddito;
del fatto che la indennità è stata determinata, non già in sede amministrativa, ma attraverso l'accertamento giudiziale sul presupposto della legittimazione della attrice come titolare del bene occupato;
del fatto che il disposto deposito irragionevolmente ritarda la realizzazione del diritto riconosciuto giudizialmente.
Il motivo non è fondato.
Condivide il Collegio l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 10 455 del 1990) consolidato nel senso della inammissibilità della condanna dell'espropriante al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità per la occupazione legittima di un bene - in funzione della sua espropriazione e della realizzazione di un'opera di pubblica utilità -, inammissibilità desunta dall'espressa previsione dell'art. 72 legge 2359/1865 che, prevedendo il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari quando l'indennità di occupazione non sia accettata, rinvia quanto al conseguente sviluppo del procedimento alle norme dettate per l'indennità di espropriazione, realizzando così una razionale identità di disciplina. E, infatti, in relazione ad entrambe le indennità il deposito - in luogo del pagamento diretto - è giustificato dalla medesima ratio, comune essendo la esigenza di tutelare insieme la eventuale posizione di terzi titolari di diritti reali o di credito i quali potrebbero aver titolo per opporsi al pagamento (di tutta o parte) della somma depositata a favore dell'espropriato e l'interesse dell'espropriante a conseguire la liberazione nei confronti di ogni possibile avente diritto (interesse che non può dirsi in via assoluta soddisfatto dalla sentenza che ha liquidato la indennità di occupazione sul presupposto della titolarità del diritto di proprietà del bene in capo alla parte attrice nel giudizio).
4. In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata è cassata nel punto in cui (in difetto dell'appello del Comune di Simeri Crichi) ha adeguato la liquidazione del danno da occupazione privativa al criterio di cui all'art. 5 bis legge 359/992. E poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere - a norma dell'art. 384, primo comma, secondo ipotesi, c.p.c. - decisa nel merito con la determinazione dell'indennizzo risarcitorio nell'importo di lire 28.350.000 (come già liquidato dal Tribunale con riferimento al presunto valore venale del bene oggetto della occupazione acquisitiva). La soccombenza reciproca delle parti è giusto motivo di compensazione delle spese dei giudizi di appello e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Simeri Crichi al pagamento a favore di RA SC della somma di lire 28.350.000, con interessi legali dall'11 ottobre 1993, a titolo di risarcimento dei danni da accessione invertita del terreno occupato;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di appello. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999