Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi).
Commentari • 11
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La massima Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa di lesioni personali verso un soggetto che, invece, il denunciante sapeva aver agito per legittima difesa - Cassazione penale , sez. III , 19/07/2017 , n. 41562). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III …
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Attraverso la pronunzia n. 27173 del 6 giugno 2022 (depositata in data 13 luglio 2022), la Corte di cassazione, sezione sesta, si è occupata del tema del delitto di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 del c.p., qualora sia cessata la convivenza tra i soggetti coniugati, a seguito della separazione di fatto o di diritto degli stessi. La problematica si poneva, in particolare, alla luce delle condotte persecutorie realizzate dal soggetto agente nel periodo successivo alla separazione legale o fattuale dei coniugi, le quali potevano integrare, in astratto, la più lieve fattispecie del delitto di atti persecutori, di cui all' art. 612 bis del c.p., anche nella ipotesi aggravata di cui al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2014, n. 33882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33882 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/07/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1318
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 11563/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G.M. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari n. 206/12 del 15/10/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. FODARONI Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 12/01/2011, ritenuto assorbito il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) in quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), rideterminava la pena inflitta in primo grado nei confronti di C.G.M.
nella misura di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando le statuizioni della decisione di primo grado in favore della parte civile costituita D.T. .
Confermando le valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ribadiva il giudizio di attendibilità della narrazione e di credibilità soggettiva della parte offesa, respingendo come ininfluente l'invocata acquisizione di una relazione di servizio, da cui nulla si sarebbe potuto inferire circa la natura dei rapporti intrattenuti dall'imputato con l'allora convivente D.T. ;
accoglieva, invece, la doglianza difensiva in ordine alla possibilità di sussumere quella contestata a titolo di violenza privata nell'unitaria condotta di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo da un lato l'assenza del carattere di abitualità nelle condotte contestate e dall'altro la cessazione del rapporto di convivenza fin dal 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Risultano, infatti, palesemente destituite di fondamento entrambe le doglianze enucleate nel contesto di un'impugnazione articolata in maniera oltre modo discorsiva, la prima concernente un preteso difetto di motivazione in ordine al profilo della abitualità delle condotte contestate e la seconda basata sull'intervenuta cessazione del rapporto di convivenza fin dal 2006.
La Corte territoriale ha, infatti, congruamente argomentato che le condotte vessatorie - analiticamente descritte in sentenza alle pagine 3 e 4 - si erano susseguite per un apprezzabile lasso temporale (alcuni anni) e che solo la presenza del figlio aveva trattenuto la parte offesa dallo sporgere tempestiva denunzia nei confronti di colui che rimaneva sempre il padre del minore: non si comprende, dunque, quale vizio di motivazione possa ravvisarsi nell'esposizione dei termini di una vicenda, in questo simile a molte altre sviluppatesi secondo analoghe cadenze temporali. È parimenti destituito di fondamento l'ulteriore motivo di censura riguardante la cessazione della convivenza del 2006, a fronte di una contestazione riferita a condotte commesse fino al mese di luglio del 2008.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge, infatti, assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale (Cass. Sez. 6, sent. n. 7369 del 13/11/2012, M., Rv. 254026; Sez. 6, sent. n. 26571 del 27/06/2008, V., Rv. 241253;
Sez. 6, n. 49109 del 22/09/2003, Micheli, Rv. 227719). Ed ancora, la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l'imputato quando essa sia unita all'agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 6, sent. n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183283; Sez. 6, sent. n. 11463 del 29/04/1980, Musmarra, Rv. 146480), rilevando per tale ultimo profilo i perduranti obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale (art. 315 bis cod. civ.) derivanti dalla comune potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto (art. 317 bis c.c. e art. 316 c.c., comma 2) implica di necessità il rispetto reciproco tra i genitori.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014