Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 19978
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Sentenza 21 marzo 2013

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La condotta del pubblico ufficiale che esegue la consultazione della banca dati istituita presso il Dipartimento della Sicurezza del Ministero dell'Interno a norma dell'art. 8 del medesimo testo normativo nei limiti e nelle forme consentite dal titolare dello "ius excludendi alios", ma utilizza le informazioni acquisite in violazione delle norme stabilite o le comunica ad altri soggetti non autorizzati, integra il reato previsto dall'art. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121; se, però, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni sono realizzati al fine di perseguire un profitto patrimoniale o non patrimoniale ricorre il reato di divulgazione di segreti di ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 19978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19978
    Data del deposito : 21 marzo 2013

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