Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
La condotta del pubblico ufficiale che esegue la consultazione della banca dati istituita presso il Dipartimento della Sicurezza del Ministero dell'Interno a norma dell'art. 8 del medesimo testo normativo nei limiti e nelle forme consentite dal titolare dello "ius excludendi alios", ma utilizza le informazioni acquisite in violazione delle norme stabilite o le comunica ad altri soggetti non autorizzati, integra il reato previsto dall'art. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121; se, però, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni sono realizzati al fine di perseguire un profitto patrimoniale o non patrimoniale ricorre il reato di divulgazione di segreti di ufficio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 19978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19978 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 390
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 14270/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MB BE n. il 23 giugno 1962;
2) ZI LL n. il 6 gennaio 1963;
3) IO MA n. il 3 agosto 1955;
avverso la sentenza 9 novembre 2011 - Corte di Appello di Brescia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. POLICASTRO Aldo sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Mainardi Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 9 novembre 2011, depositata in cancelleria il 18 novembre 2011, la Corte di Appello di Brescia, riqualificato il fatto originariamente contestato (art. 326 c.p., comma 1) ai sensi della L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 12 confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 4 dicembre 2009 che aveva dichiarato MB BE, ZI LL e IO MA, responsabili del reato loro ascritto e, applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod pen., li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata IO MA, nella sua qualità di finanziere in servizio presso la Guardia di Finanza di Bisogne, su istigazione di MB BE e ZI LL, estraeva mediante la consultazione della Banca Dati del Ministero dell'Interno, notizie di ufficio destinate a rimanere segrete.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito, in via di principalità, dalle disposte intercettazioni telefoniche da cui risultava che l'investigatore privato MB richiedeva alla ZI di rivolgersi presso il suo amico NA (che secondo la prospettazione di accusa andava identificato nel coimputato IO MA) al fine di acquisire ulteriori informazioni per il reperimento di una donna poi identificata per LL IA. Ulteriori indagini consentivano di verificare che il IO (in concatenazione temporale con la richiesta di cui sopra dell'investigatore alla donna) aveva fatto quindi accesso al sistema informatico del Dipartimento di Sicurezza del Ministero dell'Interno per controllare il nominativo della LL. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
- in particolare dal ricorrente MB BE, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Alessandro Mainardi, sono stati sviluppati quattro motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata ia nullità della sentenza, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 326 cod. pen., L. n. 121 del 1981, art. 12 e art. 522 cod. proc. pen.; la sentenza gravata ha erroneamente ritenuto di dover riqualificare il reato contestato al ricorrente, posto che una volta esclusa la sussistenza dell'Ipotesi di aver agito per procurare a sè o ad altri un indebito profitto, non si poteva che ravvisare la sussistenza della fattispecie attenuata del conseguimento di un vantaggio non patrimoniale, di cui alla seconda parte dell'art. 326 cod. pen., comma 3;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva rilevata la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 326 cod. pen.; non poteva ravvisarsi il ritenuto reato di cui alla L. n. 121 del 1981, art. 12 posto la notizia richiesta era consistita nell'indirizzo di tale LL IA, notizia che non era certamente segreta;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione risultante dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche;
dalla lettura della conversazione captata risultava una richiesta di interessamento generico rivolta dal ricorrente alla ZI e non la richiesta di consultazione di una banca dati;
d) con il quarto motivo di impugnazione veniva eccepita la nullità della sentenza art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla L. n. 121 del 1981, art. 12; non è ravvisabile il concorso dello MB nell'attività consultiva del IO essendosi quest'ultimo limitato a ricevere tramite la ZI il dato informativo, senza alcuna attività propulsiva nei confronti del pubblico ufficiale affinché accedesse alla banca dati;
- dal ricorrente ZI LL, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Marco Agosti, sono stati invece sviluppati due motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata l'inosservanza di norme processuali, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); il capo di imputazione ascritto alla prevenuta è generico per non aver espresso le condotte illecite addebitabili alla stessa essendo insufficiente la mera indicazione di essere stata la medesima un'istigatrice;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurata la illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e); non risulta dagli atti la consapevolezza della segretezza delle informazioni richieste;
il giudice del merito l'ha ritenuta sussistente per il solo fatto che l'informazione fosse contenuta in una banca dati. - dal ricorrente IO MA, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Massimi Achilli e Rossetta Repetti, sono stati sviluppati motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva eccepita la violazione degli artt. 516, 522 e 604, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); la Corte di Appello, attraverso la riqualificazione del fatto, ha in realtà identificato un fatto nuovo o diverso e come tale avrebbe comportato l'obbligo di restituzione degli atti al primo giudice;
con la nuova qualificazione del fatto si assume per vero che il RO sia l'informatore della ZI, fatto che non emerge dalla conversazioni intercettate;
in ogni caso detta riqualificazione avrebbe richiesto che gli imputati venissero previamente informati onde poter apprestare le necessarie difese;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
l'art. 326 disciplina infatti una fattispecie che richiede necessariamente la volontaria o colposa diffusione di dati o informazioni che prevede per il suo perfezionamento la comunicazione dei dati stessi a terze persone: nella vicenda mancano le prove di un collegamento tra l'informazione data e l'informatore;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); il giudice non ha sufficientemente argomentato sugli indizi raccolti in dibattimento a carico del IO avendo ritenuto di poter identificare il ricorrente sulla base delle sole conversazioni intercettate tra lo MB e la ZI, senza alcun approfondimento;
d) con il quarto motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e dell'art. 11 Cost., al sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); la riqualificazione del fatto non è stata sufficientemente motivata;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); nessuna prova è stata raggiunta in relazione alla sufficienza indiziaria anche per il reato di cui alla L. n. 121 del 1981, art. 12. MOTIVI DALLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Balian ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). 3.1 - Ciò posto, deve osservarsi che il primo motivo del ricorso MB, non è fondato e deve essere respinto.
3.1.1 - Per quanto concerne i rapporti tra l'art. 326 cod. pen. e l'art. 12 cit. L., deve osservarsi che occorre avere riguardo a due aspetti: il primo attiene al fatto se la rivelazione di notizie di ufficio abbia per oggetto dati custoditi nel Sistema D'Indagine Interforze (SDI) e il secondo, discendente dal primo, se l'operatore sia stato autorizzato o meno dal sistema a operare su quella banca dati e abbia operato secondo le modalità previste dal dominus loci, da colui cioè che, in altre parole, ha diritto di escluderlo qualora sapesse dell'accesso e questo fosse non legittimo.
Se quindi la permanenza dell'operatore all'interno della banca dati è obiettivamente autorizzata e l'operatore esegue la consultazione nei limiti e nelle forme consentite dal titolare dello ius excludendi alios, come avvenuto nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro configurabile il reato di cui all'art. 12 cit. L. trattandosi infatti di dati e informazioni lecitamente acquisite, ma dal pubblico ufficiale comunicate (ad altri soggetti non autorizzati) ovvero utilizzate (in modo non autorizzato) in violazione delle norme stabilite;
va da sè, per contro, che nell'ipotesi in cui l'acquisizione sia stata di per sè illecita alla fonte la condotta integrerà altre ipotesi di reato (dall'accesso abusivo al sistema informatico ai sensi dell'art. 615 ter cod. pen. alla rivelazione del contenuto di corrispondenza ex art. 618 cod. pen., dalla rivelazione del contenuto di documenti segreti ex art. 621 cod. pen. alla rivelazione del segreto professionale ex art. 622 cod. pen.). Rimane infine integrato il delitto di cui all'art. 326 c.p., comma 3 se, pur nell'ipotesi di acquisizione lecita, il pubblico ufficiale (o il suo concorrente) persegua un profitto patrimoniale o non patrimoniale. La riqualificazione operata dal giudice è pertanto corretta. 3.2 - Anche il secondo motivo di gravame MB è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 - La norma di cui all'art. 12 cit. L. non distingue, ai fini della punibilità della condotta, ne' le finalità per le quali si acquisisce un dato o informazione contenuto nel CED, ne' la qualità del dato o dell'informazione, essendo sufficiente la comunicazione o l'uso "in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa". La norma in questione, invero, va letta in uno con l'art. 8 (istituzione del CED) e l'art. 9 che, nel disciplinare l'accesso ai dati ed informazioni e loro uso, precisa che i soggetti legittimati all'accesso devono essere "debitamente autorizzati ai sensi del successivo art. 11, comma 2" e che "è comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a)", ossia "classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia". Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia utilizzato informazioni e dati presenti nel CED per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a), sicché, correttamente, è stato ritenuto colpevole del reato in esame;
in altra parole l'art. 12, L. cit. tutela la riservatezza dei dati e delle informazioni della banca dati ai quali si può avere accesso solo ed esclusivamente per i fini previsti dalla legge indipendentemente dal fatto che possano venire acquisiti da chi vi abbia interesse, per altra via (Cass, Sez. 2, 21 dicembre 2011, n. 4253, Buono e altro, rv. 252204). È da ritenersi pertanto irrilevante che oggetto della ricerca fosse l'ultimo indirizzo di reperibilità della LL.
Deve peraltro rilevarsi che, nella vicenda, non doveva essere considerato riservato tanto (o meglio non solo) l'indirizzo della donna ricervanda, quanto piuttosto tutta quella documentazione (multe, contravvenzioni, verbali e altro) che doveva essere consultata per ottenere quello specifico dato.
3.3 - Parimenti destituito di fondamento è la terza censura. 3.3.1 - Il giudice del merito ha posto in debita evidenza come emerga dalla conversazione captata che la richiesta dello MB fosse diretta ad accedere a informazioni che altrimenti non potevano essere acquisite (essendo rimasti vani i relativi tentativi), essendo evidente che, in caso contrario, non sarebbe stato necessario avvalersi di un finanziere;
peraltro dal tenore della conversazione captata, come fa implicitamente intendere la Corte territoriale, vi era un ricorso abituale a tale "canale alternativò, onde acquisire aliunde informazioni riservate;
quando il ricorrente fa per vero riferimento nella sua conversazione con la ZI ai NA la donna immediatamente è in grado di comprendere di chi si tratta e quale tipo di intervento viene richiesto, sottintendendo questo colloquio una pratica abituale sottostante come comprova la mancanza di chiarimenti della ZI al suo interlocutore;
vi è inoltre, a conferma di ciò, il fatto, evidenziato dal giudice della cognizione, che la ZI abbia comunque successivamente avvertito il ricorrente che il IO aveva agito di nascosto dei colleghi e che del risultato ne era stata eseguita una stampa.
3.4 - Il quarto motivo dei ricorso MB è altresì infondato. 3.4.1 - Il giudice del merito ha posto in chiara evidenza che fu proprio il prefato ad attivare l'amicizia della ZI, la cui successiva condotta, come richiamato più sopra al par. 3.3, integra il dolo generico richiesto per l'integrazione del reato così come diversamente qualificato dal giudice.
4.1 - Il primo motivo del ricorso ZI non è fondato e deve essere respinto.
4.1.1 - Non si ravvisa nella fattispecie alcuna genericità di contestazione. Il ruolo di istigatrice della prevenuta non va letta per vero come termine avulso dal contesto, ma in relazione al capo di imputazione nella sua interezza e alla interrelazione vuoi con la condotta antecedente dello MB vuoi con quella successiva del IO. Il reato contestato risulta pertanto esplicitato in ogni suo profilo.
4.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
4.2.1 - Sul punto si richiamano le stesse argomentazioni sviluppare per lo MB a par. 3.3.1.
5.1 - Il primo motivo di ricorso IO non è fondato e deve essere respinto.
5.1.1 - Nella fattispecie non è stato contestato alcun fatto nuovo o diverso. Il fatto è sempre il medesimo essendo stato invece inquadrato in un diverso parametro di legge. Questo Collegio ritiene al riguardo di dover dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte di legittimità e che il Collegio condivide, secondo cui il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato allorché alla modifica o ad una qualsiasi ulteriore precisazione dell'originaria imputazione segua la lesione in concreto del diritto di difesa, attraverso un'effettiva menomazione del suo esercizio nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale. (La Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione nel caso di contestazione suppletiva del delitto di invasione di terreni, effettuata con la mera indicazione dell'articolo di legge e col generico riferimento all'invasione arbitraria del terreno, in quanto connessa all'originaria imputazione di modificazione dello stato dei luoghi, sicché la specificazione dell'addebito si traeva dalla condotta complessivamente a-scritta). n. 6170 del 1997 rv. 207934, n. 7583 del 1999 rv. 213645, n. 36003 del 2004 rv. 229756, n. 46203 del 2004 rv. 231169, N. 41663 del 2005 rv. 232423; Sezioni Unite: n. 16 del 1996 rv. 205619, violazione che non si è verificata nella fattispecie.
È appena poi il caso rilevare, comunque, in via incidentale, in relazione alla cen-sura circa la riscontrata violazione del diritto di difesa, che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6 CEDU, commi 1 e 3, lett. a) e b), e dall'art. 111 Cost., comma 3, è assicurata anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione delle parti processuali sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 2, 9 maggio 2012, n. 32840, rv. 253267, Damjanovic e altri).
5.1.2 - Da respingersi è altresì la censura difensiva in relazione all'incertezza circa l'individuazione del IO;
al suo nome si è per vero pervenuti con indagini correlate ai tabulati telefonici circa le conversazioni telefoniche intervenute tra il ricorrente e la ZI e con la verifica susseguente, nei registro della banca dati del dipartimento, circa l'esistenza di una consultazione svolta dal ricorrente proprio in ordine al nominativo della LL, in una sequenza temporale successiva compatibile con la richiesta avanzata dallo MB alla ZI medesima.
5.2 - Anche il secondo motivo di gravame IO è privo di pregio e va rigettato.
5.2.1 - Il reato ritenuto in sentenza, come più volte ricordato, è quello di cui all'art. 12 cit. L., che si realizza allorquando il pubblico ufficiale comunichi ad altri il dato acquisito ovvero ne faccia uso di dati in violazione delle disposizioni della citata legge, evenienza esattamente verificatasi nella vicenda come argomentato nel provvedimento gravato in modo esaustivo e immune da vizi logici e giuridici.
5.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
5.3.1 - Sul punto si richiama quanto argomentato al paragrafo 5.1.1. 5.4 - Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato. 5.4.1 - Le argomentazioni sono per contro sufficienti ed esaustive. Il giudice ha per vero chiarito che il reato ex art. 12 cit. L. è lex specialis.
5.5 - Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile per quanto sopra ampiamente argomentato.
5.6 - Tutte le restanti doglianze difensive, non espressamente qui trattate, sono da ritenersi inammissibili perché in fatto e tendenti a sollecitare una rivisitazione nel merito del materiale probatorio già delibato dal giudice. Alla Corte di Cassazione deve ritenersi per vero preclusa la reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e di valutazione del fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare (così come è stato fatto) se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con I limiti di una plausibile opinabllità di apprezzamento" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 4842 del 2 dicembre 2003, Elia). Nè i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. con la L. n. 46 del 2006, essendo stato affermato e più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono Interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8094, Ienco, rv 236540). 6. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013