Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 3
Il principio della specificità dei motivi di appello in quanto assolve alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.
La "dicatio ad patriam" quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico, assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessità di ricorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, potendo l'intenzione di mantenere la cosa a disposizione della collettività risultare anche da un comportamento omissivo.
Per il disposto dell'art. 370 cod. proc. civ. la parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione e che non abbia proposto controricorso, può partecipare alla discussione orale senza che occorra, a tali limitati fini, che la procura speciale al difensore venga previamente notificata al ricorrente.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile Sez. Lavoro: Sentenza n 17101 del 22-07-2009Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO FR, nella qualità di procuratore di: TO DO, SO ET, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANFILO CASTALDI 9, presso lo studio dell'avvocato ZOCCALI M., difesi dall'avvocato CARDONE LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE RIZZICONI, in persona del Sindaco p.t.; per procura speciale n. rep. 63697 del Notaio Dott. Rita TRIPODI in SANT'EUFEMIA DI ASPROMONTE il 4/10/2000, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'Avvocato BUONAFEDE, difeso dall'avvocato CARBONE NATALE, giusta delega in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 85198 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato CARDONE, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CARBONE, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto.
Svolgimento del processo
Con citazione del 27 maggio 1986, MA NC, nella qualità di procuratore speciale dei coniugi IT OM e CA TA, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palmi il Comune di Rizziconi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere occupato abusivamente una superficie di 1.500 mq. di un fondo di proprietà dei suoi rappresentati, sito in Drosi, contrada Chiusa, realizzandovi due strade comunali denominate via Reggio Calabria e via Venezia.
L'ente convenuto contestò la domanda deducendo che i coniugi IT-CA gli avevano ceduto gratuitamente il suolo in contestazione, cui era stata impressa la destinazione pubblica di strade ancor prima che venissero realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria resesi necessarie a seguito della lottizza ione abusiva effettuata dagli stessi proprietari, dei quali chiese in via riconvenzionale la condanna al pagamento delle spese e degli oneri sostenuti per la realizzazione delle predette opere.
Disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale, con sentenza 7 agosto 1993, condannò il Comune di Rizziconi alla corresponsione della somma di lire 61.335.000, oltre rivalutazione ed interessi. La sentenza, gravata da entrambe le parti, veniva ribaltata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria che. disposto un supplemento di C.T.U., in accoglimento dell'impugnazione proposta in via principale dal Comune, rigettava la domanda così argomentando. Dagli atti di causa era emerso che i coniugi IT-CA, già con la lottizzazione attuata nel 1965, destinarono il terreno in oggetto a strade per l'accesso ai singoli lotti da vendere.
Edificati questi ultimi, all'incirca a partire dal 1970, le strade furono effettivamente realizzate, tant'è che il Comune provvide in seguito semplicemente alla loro sistemazione e pavimentazione. L'essere le predette strade ubicate nell'abitato della frazione di Drosi, interposte tra altre strade pubbliche e destinate in concreto al transito, induceva ad affermarne un uso pubblico continuativo, confermato dal loro inserimento nella rete viaria pubblica e nella toponomastica fin dal 1977, e per di più mai impedito dai coniugi IT-CA ne' dagli acquirenti dei lotti. Ne conseguiva che sull'area in questione doveva ritenersi costituita una servitù pubblica di passaggio, per effetto della c.d. dicatio ad patriam, in favore della collettività indeterminata dei cittadini di Rizziconi.
Per la cassazione di tale sentenza il MA, nella qualità, ha proposto ricorso affidato a due motivi.
L'ente intimato ha depositato procura al difensore, intervenendo alla discussione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che il Comune di Rizziconi, avendo rilasciato una valida procura speciale al proprio difensore, aveva titolo per partecipare alla discussione orale a norma dell'art. 370, primo comma, c.p.c.; di vero, contrariamente a quanto eccepito dal
MA, oppostosi all'intervento del difensore dell'ente intimato alla pubblica udienza di discussione, la citata disposizione normativa non richiede che ai predetti limitati fini la procura venga previamente notificata al ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivatori. Viene dedotto che in tutte le sue difese, e in particolare con l'atto di appello, il Comune di Rizziconi aveva eccepitò l'avvenuta cessione gratuita, da parte dei coniugi IT-CA, del terreno ove vennero realizzate le strade e la prescrizione quinquennale, decorrente dall'effettuata occupazione acquisitiva, dell'azione di danni. In aperta violazione della richiamata norma, la corte reggina ha invece rigettato la domanda ritenendo nella fattispecie realizzata l'ipotesi della dicatio ad patriam, implicante l'esistenza di una servitù di uso pubblico del tutto estranea al coacervo delle domande e delle eccezioni avanzate dalle parti.
Con l'altro motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 825 c.c., 7 sub c) legge 12 febbraio 1958 n. 126, 115 e 120 c.p.c. nonché vizi motivazionali. Si ascrive alla corte del merito di non avere motivato in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti di fatto dell'istituto della dicatio ad patriam e, in particolare, sul preteso comportamento dei proprietari rivolto unicamente a mettere il bene a disposizione della comunità indeterminata di cittadini per soddisfare una esigenza comune, non in via precaria e per mera tolleranza, ma con carattere di continuità. D'altra parte, la ricorrenza dei requisiti cennati è esclusa dalle acquisizioni processuali e dalla stessa prospettazione del Comune secondo cui le preesistenti piste erano state realizzate dai coniugi IT-CA non per l'uso pubblico ma per l'accesso privato agli edifici costruiti sul suolo di loro proprietà. Infine, le due strade, in quanto inserite nel complesso viario del Comune, sono di proprietà dello stesso ente: ciò esclude l'applicazione dell'ari 825 c.c., non potendosi parlare di servitù.
Il primo motivo è fondato e va accolto con conseguente assorbimento del secondo.
Tutte le circostanze di fatto indicate dalla corte d'appello come comprovanti la dicatio ad patriam devono ritenersi estranee alla piattaforma delle allegazioni delineatasi nel giudizio di secondo grado. Basti infatti leggere i motivi specificatamente formulati in appello e le conclusioni ivi precisate dal Comune per acquisire la certezza che esso non intese affatto contrastare la pretesa del MA in virtù dell'istituto predetto. Di vero, nell'atto di appello, l'ente appellante, dopo avere richiamato in premessa tutte le ragioni espresse in primo grado, in seguito (da pag.4), nella parte propriamente dedicata all'esposizione dei "motivi", censurò in maniera specifica la sentenza di primo grado per avere accolto la pretesa attorea benché prescritta;
argomentò, a sostegno della svolta doglianza, che erroneamente il primo giudice aveva ravvisato nella fattispecie una occupazione espropriativa anziché un'occupazione appropriativa acquisitiva;
questa aveva comportato l'acquisto a titolo originario in capo alla P.A. del suolo e, di riflesso, il diritto dei coniugi IT-CA al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà; tuttavia, in quanto originato da un illecito extracontrattuale (occupazione sine titulo), tale diritto si prescriveva in cinque anni decorrenti dal giorno in cui la trasformazione del terreno rivelò la sua irreversibile destinazione a opera pubblica;
e poiché il tribunale individuò tale dies a quo nel 31 dicembre 1977, l'azione risarcitoria era già prescritta al momento dell'inizio del giudizio. In un simile contesto, dunque, la corte del merito avrebbe dovuto arrestare il suo esame al motivo, puntuale e determinato, esposto nell'atto di appello (ripetesi, da pag.4 in poi); essa invece accolse un virtuale "primo motivo" di appello, tale considerando quello "con cui il Comune sostanzialmente richiamò le deduzioni svolte in primo grado". Così operando, la corte territoriale non ha considerato che il requisito della specificità dei motivi di appello, in quanto assolve la duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede. Ed infatti, al fine di delimitare l'oggetto dell'appello e individuare, quindi, l'ambito della domanda, occorre fare riferimento alle specifiche censure avanzate dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di riesame. Simmetricamente, la cognizione del giudice nel giudizio di appello - che non è iudicium novum con effetto devolutivo generale - resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Di qui la necessità che quei motivi, per essere tali, siano riferibili alla precedente decisione e consentano di circoscrivere i punti della stessa che l'impugnante vuole sottoporre a nuova valutazione da parte del giudice d'appello e le ragioni per le quali egli non ne condivide la motivazione. Sicché non può ammettersi, a tal fine, come invece ha fatto la corte territoriale, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, per l'ovvia ragione che quelle difese e quelle argomentazioni precedono nel tempo la pronuncia impugnata e non sono idonee, quindi, in linea di massima, a costituire un motivo di censura riferibile alle enunciazioni contenute in detta pronuncia;
a meno che, com'è altrettanto ovvio, l'appellante non si dolga proprio del fatto che non siano state prese in considerazione dal giudice le difese da lui dedotte nel corso del giudizio: nel qual caso, però, il motivo di gravame non si traduce nella mera riproposizione delle precedenti argomentazioni, bensì nel vizio di omesso esame che, con riguardo ad esse, venga (specificamente) addebitato alla decisione impugnata (in argomento, vedi Cass. nn. 2967/1981, 3542/1989, 10860/94, 12037/1995, 498/1999). Per debito di ragione, va detto che la denunciata violazione di legge sussiste anche sotto altro profilo. Dopo aver escluso o comunque non ravvisato nel comportamento complessivo dei coniugi IT-CA una vicenda traslativa a titolo gratuito, così come eccepito e richiesto dal Comune nel corso del giudizio di primo grado, la corte reggina si è soffermata a valutare la portata del comportamento medesimo come dicatio ad patriam del terreno, malgrado a una tale indagine ostasse, anzitutto, la diversità dei due istituti;
mentre, infatti, la dicatio si limita ad asservire ad un uso pubblico un bene privato, mantenendone invariata l'appartenenza, la prospettata cessione avrebbe avuto ovviamente l'effetto di trasferire la proprietà del terreno al Comune;
il che non può non considerarsi incompatibile con un consapevole asservimento attuale alla destinazione voluta, realizzabile anche con un mero comportamento omissivo (cfr. Cass. 4830/1981; 5445/1984). Palese è quindi la violazione da parte della corte d'appello della norma di cui all'art. 112 c.p.c. Essa non poteva rigettare la domanda ritenendo il terreno in cui erano state realizzate le strade gravato da servitù di pubblico transito costituita per effetto dicatio ad patriam, laddove lo stesso Comune aveva chiesto in via di eccezione l'accertamento della appartenenza dominicale del terreno in contestazione appuntando poi le censure in sede di gravame esclusivamente sulla non rilevata prescrizione dell'azione di risarcimento danni accolta dal giudice di prime cure. Alla stregua delle considerazioni svolte, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Catanzaro, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito l'altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001