Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 875
CASS
Sentenza 22 gennaio 2001

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Il principio della specificità dei motivi di appello in quanto assolve alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.

La "dicatio ad patriam" quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico, assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessità di ricorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, potendo l'intenzione di mantenere la cosa a disposizione della collettività risultare anche da un comportamento omissivo.

Per il disposto dell'art. 370 cod. proc. civ. la parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione e che non abbia proposto controricorso, può partecipare alla discussione orale senza che occorra, a tali limitati fini, che la procura speciale al difensore venga previamente notificata al ricorrente.

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  • 1Cassazione Civile Sez. Lavoro: Sentenza n 17101 del 22-07-2009
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 875
Data del deposito : 22 gennaio 2001

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