CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2026, n. 20677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20677 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di AR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU NE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria LU MI, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi il 18 febbraio 2022, ha ridotto a un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflitta a IO Di AR, cui sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, giudicato colpevole del delitto di furto aggravato dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, per essersi impossessato di diverse barre di alluminio sottratte a MO PA. Il fatto, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20677 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 27/03/2026 2 commesso a RA ON (BR) il 31 maggio 2019, ha riguardato materiali in parte temporaneamente collocati sul marciapiede dal personale della ditta e in parte già installati sulla facciata di un adiacente palazzo in fase di ristrutturazione. La Corte territoriale ha, altresì, su gravame anche della parte civile, condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della stessa, riconoscendole una provvisionale di euro 400,00, oltre che alla rifusione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo cinque motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 624, 625 n. 7 e 120 cod. pen., nonché in relazione all'art. 531 cod. proc. pen. per la mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, assumendosi che, ove detta aggravante fosse esclusa, il fatto dovrebbe essere riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen., reato procedibile a querela già al momento della commissione del fatto, con la conseguenza che, in difetto di tempestiva querela nel termine di tre mesi, dovrebbe pronunciarsi declaratoria di non doversi procedere, senza che tale carenza possa reputarsi sanata dalla successiva costituzione di parte civile, intervenuta oltre il termine utile, rilevante solo per il furto aggravato divenuto perseguibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente applicazione del relativo regime transitorio. Il ricorrente ritiene disconnessa e priva di iter logico la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto integrata l'aggravante sostenendo che gli operai, essendo dediti al lavoro, non potessero garantire una sorveglianza costante. Si evidenzia che tale presunta insufficienza del controllo sarebbe una circostanza di fatto mai emersa e mai provata nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Per contro, il cantiere sarebbe stato costantemente presidiato dalle maestranze e dotato di videosorveglianza, sicché sarebbe mancato in radice l'affidamento dei beni al mero senso di rispetto dei terzi consociati, tipico della aggravante in esame. A sostegno della tesi, il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante non sussiste laddove la cosa sia sottoposta a diretta sorveglianza e, più in generale, quando la res non sia affidata al mero rispetto dei terzi perché collocata in un contesto munito di effettivi presidi di controllo o delimitazione. 3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., causa di non punibilità ingiustamente negata dal giudice d'appello sulla scorta di un presunto danno parametrato ai disagi e ai ritardi nell'ultimazione dei lavori, circostanza fattuale definita come mai emersa nel dibattimento e in contrasto con le risultanze 3 processuali. Si lamenta, inoltre, che il giudice di appello non abbia proceduto alla necessaria valutazione complessa e congiunta dei criteri ex art. 133 cod. pen., omettendo qualsivoglia confronto con elementi ritenuti decisivi dalla difesa, quali il disinteresse processuale palesato dalla persona offesa, l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato, nonché la natura occasionale e priva di pericolosità della condotta. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 541 cod. proc. pen. e all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., censurandosi la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il primo grado di giudizio, nonostante l’inerzia della stessa in appello. Il difensore rileva come, sebbene fosse stato celebrato il giudizio di appello, la parte civile non si era mai presentata in udienza, né aveva rassegnato le proprie conclusioni o la nota spese. In ossequio al disposto dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. e ai pacifici arresti della giurisprudenza di legittimità, in difetto di una tempestiva domanda e della relativa nota, sarebbe stata preclusa al giudice la liquidazione d'ufficio delle spese in favore della parte vittoriosa rimasta assente nel grado, non avendo quest'ultima espletato alcuna attività processuale passibile di rimborso. 3.4. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 76, 82 e 523 cod. proc. pen., nonché dell'art. 120 cod. pen. (in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.), per il sopravvenuto venir meno della querela. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere integrata l'ipotesi della revoca tacita della costituzione di parte civile. Pur nella consapevolezza del principio di immanenza ex art. 76 cod. proc. pen., la difesa evidenzia che la perdurante assenza della stessa per l'intero giudizio di secondo grado, unita alla mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 cod. proc. pen., costituirebbe un comportamento concludente idoneo a determinare la revoca tacita ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto del venir meno della volontà di procedere penalmente, con conseguente declaratoria di non doversi procedere. 3.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, specificamente invocate nei motivi di appello. Si evidenzia l'intrinseca contraddittorietà di una decisione che, pur valorizzando positivamente la personalità dell'imputato e il suo stato di incensuratezza al fine di concedere i doppi benefici di legge, pretermetterebbe del tutto i medesimi elementi - unitamente al corretto comportamento processuale e alla peculiarità della condotta - nel giudizio sulle attenuanti. Si censura come illegittimo il silenzio motivazionale sul punto e il mero rinvio all'adeguatezza della pena, omettendo il confronto con i fattori attenuanti specificamente dedotti. 4 4. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con valenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso;
all'udienza pubblica si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per il rigetto. Il difensore del ricorrente, dopo aver chiesto la trattazione orale, ha trasmesso certificato medico a giustificazione della propria assenza, chiedendo comunque che il ricorso fosse deciso. Nessuno è comparso per la parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo – con cui si chiede l’esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, per tale via, la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, sul rilievo che, espunta l'aggravante, il fatto sarebbe rimasto ab origine procedibile a querela e che il relativo difetto non sarebbe stato suscettibile di sopravvenuto recupero mediante la costituzione di parte civile – è infondato. La Corte territoriale ha dato risposta puntuale a entrambe le direttrici del gravame: da un lato, ha chiarito che parte delle barre era già installata sulla facciata e che le altre erano state collocate esattamente dinanzi ad essa, in attesa di immediato impiego, sicché la loro temporanea esposizione rinveniva una ragione oggettiva e non differibile nelle modalità di esecuzione dei lavori;
dall'altro, ha spiegato che la mera presenza delle maestranze sul cantiere, perché assorbite nell'attività lavorativa, non si traduceva in una vigilanza diretta e continua idonea a elidere l'affidamento alla pubblica fede. Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente e coerente con il principio per cui il requisito della necessità ricorre anche quando l'esposizione del bene sia imposta dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività in corso, derivando da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Meci, Rv. 279087-01, in un caso in cui l'aggravante è stata ravvisata nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico;
così pure Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein Ezz El Din, Rv. 280492-01, in un caso in cui la detta aggravante è stata ritenuta in relazione al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle 5 consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza). La decisione dei giudici di merito, ancora, è conforme al condiviso indirizzo secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Rv. 286317-01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, [...], Rv. 239095-01). Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha escluso la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Esclusa, per le ragioni già dette, la riqualificazione del fatto nel furto semplice, viene in rilievo il diverso e corretto percorso seguito dalla Corte territoriale: il reato, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., era originariamente procedibile d'ufficio; solo per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 esso è divenuto perseguibile a querela, con applicazione del regime transitorio che consentiva la proposizione della querela nel termine di tre mesi decorrente dal 30 dicembre 2022. In tale assetto, la costituzione di parte civile non revocata ben poteva essere valorizzata quale equipollente della querela, poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule sacramentali, può essere desunta anche da atti che non la contengano in modo espresso, come ribadito da Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, [...], Rv. 286741-01, nonché da Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, [...], Rv. 284844-01. 3. Il secondo motivo – incentrato sulla causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. che, si assume, sarebbe stata ingiustamente negata – è inammissibile. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, all'entità del danno o del pericolo, al grado della colpevolezza e all'eventuale abitualità del comportamento;
tale apprezzamento, ove sorretto da motivazione non manifestamente illogica, resta riservato al giudice di merito. Nella specie la Corte di appello ha escluso la tenuità valorizzando, non in termini meramente assertivi, il valore della refurtiva e le ricadute pregiudizievoli della sottrazione sull'esecuzione dei lavori;
si tratta di apprezzamento di merito non manifestamente illogico e che non può essere neutralizzato dallo stato di incensuratezza, che non può logicamente comportare, sempre e comunque, la 6 detta tenuità. La censura, pertanto, finisce per sollecitare una rivalutazione del fatto e della concreta offensività della condotta, non consentita in questa sede. 4. Il terzo motivo – circa la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il primo grado di giudizio in violazione di legge, sul presupposto che la parte civile, pur appellante, non fosse poi comparsa nel giudizio di secondo grado – è infondato. La questione va riguardata nella sua corretta sequenza processuale. La persona offesa si era ritualmente costituita parte civile nel giudizio di primo grado e, all'esito di quel giudizio, aveva rassegnato le proprie conclusioni. Il Tribunale, pur affermando la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, aveva tuttavia omesso le conseguenti statuizioni civili. Proprio per colmare tale omissione la parte civile ha proposto appello, chiedendo la condanna al risarcimento, la liquidazione di una provvisionale e la rifusione delle spese del primo grado;
la Corte territoriale ha accolto tale specifico gravame. Ne consegue che difettava, pertanto, non la domanda, ma solo la successiva partecipazione all'udienza tenutasi in appello. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, in accoglimento di quello specifico motivo di appello, ha liquidato le sole spese del primo grado, già sostenute e per l'attività effettivamente svolta dalla parte civile, escludendo invece qualunque riconoscimento per l'appello proprio in ragione della mancata comparizione e della mancata presentazione di nuove conclusioni o nota spese in detto grado. Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile rimasta assente e priva di conclusioni, poiché qui la statuizione non riguarda le spese del giudizio di appello, ma l'omessa pronuncia sulle conseguenze civili e sulle spese del primo grado, nonostante la rituale costituzione della parte civile, le conclusioni ivi rassegnate e l'attività difensiva allora svolta. Resta, in ogni caso, fermo il principio, affermato da Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, [...], Rv. 214641-01, secondo cui la presentazione della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non è condizione necessaria per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, poiché il giudice può provvedervi anche in mancanza della nota, purché vi sia domanda di refusione, come nella specie. 5. Il quarto motivo – con cui si afferma il sopravvenuto venir meno della querela per omessa partecipazione al giudizio d'appello – è manifestamente infondato. La mancata comparizione della parte civile nel giudizio di appello non ha determinato alcuna revoca tacita della costituzione. La Corte territoriale ha fatto 7 corretta applicazione del principio di immanenza di cui all'art. 76 cod. proc. pen.; e, nella specie, l'assenza di una revoca espressa si saldava, anzi, con la persistente volontà di coltivare l'azione civile, resa palese dal previo atto di appello proposto proprio dalla persona offesa. Né la mancata presentazione di conclusioni in udienza è idonea, da sola, a integrare rinuncia alla querela o revoca della costituzione, tanto più in presenza di un'impugnazione già proposta dalla parte civile e mai abbandonata. Va, in definitiva, ribadito che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; per l'affermazione di analogo principio al giudizio di legittimità, Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [...], Rv. 257199-01). 6. Il quinto motivo - sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è, infine, anch’esso infondato. La censura muove, infatti, da una lettura solo formale della decisione impugnata e non tiene conto della complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale. Quest'ultima, dopo avere confermato la sussistenza del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha ritenuto eccessiva la pena inflitta in primo grado, l'ha ridotta a un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e ha contestualmente valorizzato il concreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato, concedendo anche la sospensione condizionale e la non menzione in ragione della positiva prognosi desunta dall'incensuratezza. In tale contesto non ricorre un'omissione motivazionale decisiva: la consistente riduzione della pena rispetto a quella inflitta in primo grado rende evidente che la Corte di merito ha comunque preso in considerazione gli elementi favorevoli indicati dalla difesa e li ha tradotti in una complessiva mitigazione del trattamento sanzionatorio. Né l'incensuratezza, il corretto comportamento processuale o la dedotta occasionalità della condotta imponevano, di per sé, una motivazione più analitica, trattandosi di elementi non automaticamente decisivi e già apprezzati, per quanto rilevante, ai fini della prognosi favorevole posta a base dei benefici concessi. La doglianza, pertanto, non evidenzia una violazione di legge né una motivazione mancante o apparente, ma sollecita una diversa e più favorevole valutazione di merito del trattamento sanzionatorio, non consentita nel giudizio di 8 legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986- 01). 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non va adottata statuizione sulle spese della parte civile in questa sede, non risultando svolta attività difensiva nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU NE IS Maria OS
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU NE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria LU MI, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi il 18 febbraio 2022, ha ridotto a un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflitta a IO Di AR, cui sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, giudicato colpevole del delitto di furto aggravato dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, per essersi impossessato di diverse barre di alluminio sottratte a MO PA. Il fatto, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20677 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 27/03/2026 2 commesso a RA ON (BR) il 31 maggio 2019, ha riguardato materiali in parte temporaneamente collocati sul marciapiede dal personale della ditta e in parte già installati sulla facciata di un adiacente palazzo in fase di ristrutturazione. La Corte territoriale ha, altresì, su gravame anche della parte civile, condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della stessa, riconoscendole una provvisionale di euro 400,00, oltre che alla rifusione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo cinque motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 624, 625 n. 7 e 120 cod. pen., nonché in relazione all'art. 531 cod. proc. pen. per la mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, assumendosi che, ove detta aggravante fosse esclusa, il fatto dovrebbe essere riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen., reato procedibile a querela già al momento della commissione del fatto, con la conseguenza che, in difetto di tempestiva querela nel termine di tre mesi, dovrebbe pronunciarsi declaratoria di non doversi procedere, senza che tale carenza possa reputarsi sanata dalla successiva costituzione di parte civile, intervenuta oltre il termine utile, rilevante solo per il furto aggravato divenuto perseguibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente applicazione del relativo regime transitorio. Il ricorrente ritiene disconnessa e priva di iter logico la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto integrata l'aggravante sostenendo che gli operai, essendo dediti al lavoro, non potessero garantire una sorveglianza costante. Si evidenzia che tale presunta insufficienza del controllo sarebbe una circostanza di fatto mai emersa e mai provata nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Per contro, il cantiere sarebbe stato costantemente presidiato dalle maestranze e dotato di videosorveglianza, sicché sarebbe mancato in radice l'affidamento dei beni al mero senso di rispetto dei terzi consociati, tipico della aggravante in esame. A sostegno della tesi, il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante non sussiste laddove la cosa sia sottoposta a diretta sorveglianza e, più in generale, quando la res non sia affidata al mero rispetto dei terzi perché collocata in un contesto munito di effettivi presidi di controllo o delimitazione. 3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., causa di non punibilità ingiustamente negata dal giudice d'appello sulla scorta di un presunto danno parametrato ai disagi e ai ritardi nell'ultimazione dei lavori, circostanza fattuale definita come mai emersa nel dibattimento e in contrasto con le risultanze 3 processuali. Si lamenta, inoltre, che il giudice di appello non abbia proceduto alla necessaria valutazione complessa e congiunta dei criteri ex art. 133 cod. pen., omettendo qualsivoglia confronto con elementi ritenuti decisivi dalla difesa, quali il disinteresse processuale palesato dalla persona offesa, l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato, nonché la natura occasionale e priva di pericolosità della condotta. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 541 cod. proc. pen. e all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., censurandosi la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il primo grado di giudizio, nonostante l’inerzia della stessa in appello. Il difensore rileva come, sebbene fosse stato celebrato il giudizio di appello, la parte civile non si era mai presentata in udienza, né aveva rassegnato le proprie conclusioni o la nota spese. In ossequio al disposto dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. e ai pacifici arresti della giurisprudenza di legittimità, in difetto di una tempestiva domanda e della relativa nota, sarebbe stata preclusa al giudice la liquidazione d'ufficio delle spese in favore della parte vittoriosa rimasta assente nel grado, non avendo quest'ultima espletato alcuna attività processuale passibile di rimborso. 3.4. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 76, 82 e 523 cod. proc. pen., nonché dell'art. 120 cod. pen. (in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.), per il sopravvenuto venir meno della querela. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere integrata l'ipotesi della revoca tacita della costituzione di parte civile. Pur nella consapevolezza del principio di immanenza ex art. 76 cod. proc. pen., la difesa evidenzia che la perdurante assenza della stessa per l'intero giudizio di secondo grado, unita alla mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 cod. proc. pen., costituirebbe un comportamento concludente idoneo a determinare la revoca tacita ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto del venir meno della volontà di procedere penalmente, con conseguente declaratoria di non doversi procedere. 3.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, specificamente invocate nei motivi di appello. Si evidenzia l'intrinseca contraddittorietà di una decisione che, pur valorizzando positivamente la personalità dell'imputato e il suo stato di incensuratezza al fine di concedere i doppi benefici di legge, pretermetterebbe del tutto i medesimi elementi - unitamente al corretto comportamento processuale e alla peculiarità della condotta - nel giudizio sulle attenuanti. Si censura come illegittimo il silenzio motivazionale sul punto e il mero rinvio all'adeguatezza della pena, omettendo il confronto con i fattori attenuanti specificamente dedotti. 4 4. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con valenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso;
all'udienza pubblica si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per il rigetto. Il difensore del ricorrente, dopo aver chiesto la trattazione orale, ha trasmesso certificato medico a giustificazione della propria assenza, chiedendo comunque che il ricorso fosse deciso. Nessuno è comparso per la parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo – con cui si chiede l’esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, per tale via, la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, sul rilievo che, espunta l'aggravante, il fatto sarebbe rimasto ab origine procedibile a querela e che il relativo difetto non sarebbe stato suscettibile di sopravvenuto recupero mediante la costituzione di parte civile – è infondato. La Corte territoriale ha dato risposta puntuale a entrambe le direttrici del gravame: da un lato, ha chiarito che parte delle barre era già installata sulla facciata e che le altre erano state collocate esattamente dinanzi ad essa, in attesa di immediato impiego, sicché la loro temporanea esposizione rinveniva una ragione oggettiva e non differibile nelle modalità di esecuzione dei lavori;
dall'altro, ha spiegato che la mera presenza delle maestranze sul cantiere, perché assorbite nell'attività lavorativa, non si traduceva in una vigilanza diretta e continua idonea a elidere l'affidamento alla pubblica fede. Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente e coerente con il principio per cui il requisito della necessità ricorre anche quando l'esposizione del bene sia imposta dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività in corso, derivando da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Meci, Rv. 279087-01, in un caso in cui l'aggravante è stata ravvisata nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico;
così pure Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein Ezz El Din, Rv. 280492-01, in un caso in cui la detta aggravante è stata ritenuta in relazione al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle 5 consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza). La decisione dei giudici di merito, ancora, è conforme al condiviso indirizzo secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Rv. 286317-01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, [...], Rv. 239095-01). Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha escluso la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Esclusa, per le ragioni già dette, la riqualificazione del fatto nel furto semplice, viene in rilievo il diverso e corretto percorso seguito dalla Corte territoriale: il reato, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., era originariamente procedibile d'ufficio; solo per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 esso è divenuto perseguibile a querela, con applicazione del regime transitorio che consentiva la proposizione della querela nel termine di tre mesi decorrente dal 30 dicembre 2022. In tale assetto, la costituzione di parte civile non revocata ben poteva essere valorizzata quale equipollente della querela, poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule sacramentali, può essere desunta anche da atti che non la contengano in modo espresso, come ribadito da Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, [...], Rv. 286741-01, nonché da Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, [...], Rv. 284844-01. 3. Il secondo motivo – incentrato sulla causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. che, si assume, sarebbe stata ingiustamente negata – è inammissibile. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, all'entità del danno o del pericolo, al grado della colpevolezza e all'eventuale abitualità del comportamento;
tale apprezzamento, ove sorretto da motivazione non manifestamente illogica, resta riservato al giudice di merito. Nella specie la Corte di appello ha escluso la tenuità valorizzando, non in termini meramente assertivi, il valore della refurtiva e le ricadute pregiudizievoli della sottrazione sull'esecuzione dei lavori;
si tratta di apprezzamento di merito non manifestamente illogico e che non può essere neutralizzato dallo stato di incensuratezza, che non può logicamente comportare, sempre e comunque, la 6 detta tenuità. La censura, pertanto, finisce per sollecitare una rivalutazione del fatto e della concreta offensività della condotta, non consentita in questa sede. 4. Il terzo motivo – circa la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il primo grado di giudizio in violazione di legge, sul presupposto che la parte civile, pur appellante, non fosse poi comparsa nel giudizio di secondo grado – è infondato. La questione va riguardata nella sua corretta sequenza processuale. La persona offesa si era ritualmente costituita parte civile nel giudizio di primo grado e, all'esito di quel giudizio, aveva rassegnato le proprie conclusioni. Il Tribunale, pur affermando la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, aveva tuttavia omesso le conseguenti statuizioni civili. Proprio per colmare tale omissione la parte civile ha proposto appello, chiedendo la condanna al risarcimento, la liquidazione di una provvisionale e la rifusione delle spese del primo grado;
la Corte territoriale ha accolto tale specifico gravame. Ne consegue che difettava, pertanto, non la domanda, ma solo la successiva partecipazione all'udienza tenutasi in appello. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, in accoglimento di quello specifico motivo di appello, ha liquidato le sole spese del primo grado, già sostenute e per l'attività effettivamente svolta dalla parte civile, escludendo invece qualunque riconoscimento per l'appello proprio in ragione della mancata comparizione e della mancata presentazione di nuove conclusioni o nota spese in detto grado. Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile rimasta assente e priva di conclusioni, poiché qui la statuizione non riguarda le spese del giudizio di appello, ma l'omessa pronuncia sulle conseguenze civili e sulle spese del primo grado, nonostante la rituale costituzione della parte civile, le conclusioni ivi rassegnate e l'attività difensiva allora svolta. Resta, in ogni caso, fermo il principio, affermato da Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, [...], Rv. 214641-01, secondo cui la presentazione della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non è condizione necessaria per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, poiché il giudice può provvedervi anche in mancanza della nota, purché vi sia domanda di refusione, come nella specie. 5. Il quarto motivo – con cui si afferma il sopravvenuto venir meno della querela per omessa partecipazione al giudizio d'appello – è manifestamente infondato. La mancata comparizione della parte civile nel giudizio di appello non ha determinato alcuna revoca tacita della costituzione. La Corte territoriale ha fatto 7 corretta applicazione del principio di immanenza di cui all'art. 76 cod. proc. pen.; e, nella specie, l'assenza di una revoca espressa si saldava, anzi, con la persistente volontà di coltivare l'azione civile, resa palese dal previo atto di appello proposto proprio dalla persona offesa. Né la mancata presentazione di conclusioni in udienza è idonea, da sola, a integrare rinuncia alla querela o revoca della costituzione, tanto più in presenza di un'impugnazione già proposta dalla parte civile e mai abbandonata. Va, in definitiva, ribadito che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; per l'affermazione di analogo principio al giudizio di legittimità, Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [...], Rv. 257199-01). 6. Il quinto motivo - sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è, infine, anch’esso infondato. La censura muove, infatti, da una lettura solo formale della decisione impugnata e non tiene conto della complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale. Quest'ultima, dopo avere confermato la sussistenza del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha ritenuto eccessiva la pena inflitta in primo grado, l'ha ridotta a un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e ha contestualmente valorizzato il concreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato, concedendo anche la sospensione condizionale e la non menzione in ragione della positiva prognosi desunta dall'incensuratezza. In tale contesto non ricorre un'omissione motivazionale decisiva: la consistente riduzione della pena rispetto a quella inflitta in primo grado rende evidente che la Corte di merito ha comunque preso in considerazione gli elementi favorevoli indicati dalla difesa e li ha tradotti in una complessiva mitigazione del trattamento sanzionatorio. Né l'incensuratezza, il corretto comportamento processuale o la dedotta occasionalità della condotta imponevano, di per sé, una motivazione più analitica, trattandosi di elementi non automaticamente decisivi e già apprezzati, per quanto rilevante, ai fini della prognosi favorevole posta a base dei benefici concessi. La doglianza, pertanto, non evidenzia una violazione di legge né una motivazione mancante o apparente, ma sollecita una diversa e più favorevole valutazione di merito del trattamento sanzionatorio, non consentita nel giudizio di 8 legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986- 01). 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non va adottata statuizione sulle spese della parte civile in questa sede, non risultando svolta attività difensiva nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU NE IS Maria OS