Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, è legittima la contestazione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, giacché quest'ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all'art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato.
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- 1. Immigrazione clandestina: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 settembre 2022
- 2. Criminalità organizzata ed immigrazioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 27 dicembre 2020
Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2017, n. 57440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57440 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
57440-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 23/11/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente - Sent. n. sez. - 1255/2017 ROBERTO BINENTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO CENTOFANTI N.2500/2017 GAETANO DI UR EL MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BA KT nato il [...] UB MD AI nato il [...] avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della trasnazionalità, il rigetto nel resto;
Udito l'avvocato SANTINO FORESTA del foro di ROMA per BA KT, anche in sostituzione dell'avv.to LUCA BARTOLINI del foro di ANCONA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Udito l'avvocato GIANNI MARASCA del foro di ANCONA per UB MD AI, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. ト B RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 13 luglio 2016 la Corte di assise di appello di Ancona confermava la declaratoria di penale responsabilità di BA KT e BA Md DE, solo concedendo loro le attenuanti generiche e riducendo la pena, in ordine ai delitti sotto specificati: Entrambi: a) associazione per delinquere (unitamente alla coimputata AN OL, assolta però sin dal primo grado, nonché a RI TT, NI OR e PA IN, separatamente giudicati, e ad altri soggetti, non tutti identificati, operanti in Italia e in AN), finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio nazionale di cittadini bengalesi, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998; con l'aggravante dell'essere BA KT organizzatore dall'Italia dell'associazione, dell'avere quest'ultima ad oggetto i reati-fine come sopra qualificati, nonché della transnazionalità (artt. 416, primo, secondo e sesto comma, cod. pen., e 4 I. n. 146 del 2006); dall'anno 2007 sino all'attualità (giudizio immediato chiesto e disposto nel 2011); BA KT: b) favoreggiamento (in concorso con la coimputata AN OL, assolta però sin dal primo grado, nonché con altri soggetti operanti in Italia e in AN, identificati o meno), a fini di profitto, dell'immigrazione illegale in Italia di plurimi cittadini bengalesi (nove compiutamente identificati), ottenuta tramite l'utilizzo di falsi documenti d'identità, o tramite quello di titoli autorizzativi d'ingresso rilasciati sulla base di situazioni lavorative fittizie, da attuare nel nostro Paese;
con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre e più persone, in relazione a cinque o più persone, utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti o alterati o comunque illecitamente ottenuti, nonché con l'aggravante della transnazionalità (artt. 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 l. n. 146 del 2006); in epoca comunque prossima e antecedente gli ingressi illegali succedutisi sino al giugno 2010; c) favoreggiamento (in concorso con RI BE, separatamente giudicato, ed altri soggetti non identificati), a fini di profitto, dell'immigrazione illegale in Italia di ulteriori cinque cittadini bengalesi, in imputazione identificati, ottenuta tramite l'utilizzo di titoli autorizzativi d'ingresso rilasciati sulla base di situazioni lavorative fittizie, da attuare nel nostro Paese;
con le aggravanti di cui al capo b), transnazionalità esclusa (artt. 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998); in epoca prossima e antecedente il 14 dicembre 2009; 2 d) di falso ideologico (in concorso con RI BE, separatamente giudicato), tramite induzione in errore dei pubblici ufficiali italiani preposti, in Italia e in AN, al rilascio dei titoli autorizzativi d'ingresso, attestanti le situazioni lavorative fittizie descritte al capo c) (artt. 48 e 479 cod. pen.); dal luglio al dicembre 2009; e) favoreggiamento (in concorso con RI TT, NI OR, PA IN, ID JB EN AL, LI ET, NU UN e ND Barchiesi, separatamente giudicati), a fini di profitto, dell'immigrazione illegale in Italia di 71 cittadini bengalesi, in imputazione identificati, ottenuta tramite l'utilizzo di titoli autorizzativi d'ingresso rilasciati sulla base di fittizi progetti formativi, da attuare nel nostro Paese;
con le aggravanti di cui al capo c) (artt. 12, comma 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis), testo pro-tempore vigente, d.lgs. n. 286 del 1998); sino al giugno 2008; f) falso ideologico (in concorso con le persone di cui al capo precedente, separatamente giudicate), tramite induzione in errore dei pubblici ufficiali italiani preposti, in AN, al rilascio dei "visti" d'ingresso, attestanti i fittizi progetti formativi descritti al capo e) (artt. 48 e 479 cod. pen.); in epoca prossima e antecedente la data di inizio validità dei visti (maggio 2008 ed oltre); BA Md DE (a seguito di contestazioni suppletive in dibattimento): e5), e6), e7), concorso nei fatti di cui al capo e), con rispettivo specifico riferimento all'ingresso illegale dei cittadini bengalesi HA EM, ZI AR e KH KA;
f4), f5), f6), concorso nei fatti di cui al capo f), con rispettivo specifico riferimento alle posizioni da ultimo menzionate.
2. La Corte di assise di appello, facendo proprie le considerazioni della Corte di primo grado, reputava dunque provato sulla base dell'escussione dei testimoni addotti in dibattimento, della copiosa documentazione in atti (proveniente dall'Ambasciata italiana di Dacca, dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ancona e dal locale Sportello unico dell'immigrazione) e dalle intercettazioni telefoniche trascritte che i due prevenuti, tra loro fratelli, si - fossero associati tra loro (e con gli altri soggetti di cui al capo a) dell'imputazione) - BA KT in qualità di organizzatore e BA Md DE di mero partecipe allo scopo di commettere plurimi delitti di - favoreggiamento dell'immigrazione illegale in Italia di cittadini bengalesi, e li avessero effettivamente posti in essere, procurando se del caso ai migranti falsi documenti d'identità e inducendo in errore i pubblici ufficiali italiani (rispettivamente preposti, in Italia e in AN, al rilascio dei "nulla osta" 3 lavorativi e dei "visti" d'ingresso) sulla sussistenza dei relativi presupposti, nei termini (e, per BA Md DE, nei limiti) di cui in imputazione. Le sentenze di merito concordemente ricostruivano il meccanismo alla base disegno complessivo, che muoveva dalla preliminare del criminoso individuazione, da parte degli imputati (BA KT dirigendo le operazioni dall'Italia, BA Md DE viaggiando tra Italia e AN, entrambi in collegamento con soggetti ulteriori lì residenti), di cittadini bengalesi interessati ad emigrare, che venivano contattati ed a cui veniva garantito, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, di ottenere in modo fraudolento il titolo d'ingresso e permanenza in Italia. Lo scopo era raggiunto mercé l'attestazione di fittizie assunzioni, о di fittizie iniziative formative;
sulla base della relativa documentazione, confezionata con la complicità di commercialisti e consulenti del lavoro italiani, erano ottenuti i permessi (ideologicamente falsi, perché falsamente attestanti la sussistenza della situazione legittimante) che consentivano agli interessati di accedere al territorio nazionale. In considerazione della complessità del meccanismo, della pluralità dei soggetti coinvolti, della stabilità delle condotte, della precisa divisione dei ruoli e della predisposizione di strutture logistiche e di supporto, i giudici di merito ritenevano l'esistenza di una vera e propria organizzazione transnazionale dedita al traffico irregolare di migranti, facente capo a BA KT, regolarmente soggiornante in Italia, e nella quale operavano (in Italia, in AN o facendo la spola tra i due paesi) BA Md DE e gli altri soggetti già menzionati. BA KT agiva in Italia, procurandosi (con l'aiuto dei sodali aventi le necessarie competenze tecniche) le false attestazioni e ponendo in essere le ulteriori attività necessarie per il rilascio dei "nulla osta". Era lui, inoltre, che fissava le "quote" dovute quale corrispettivo di tale illecita intermediazione. BA Md DE, viaggiando tra Italia e AN, reperiva i suoi connazionali, riscuoteva da loro le "quote" e consegnava loro la documentazione, artificiosamente procurata, che serviva per rilascio del "visto" d'ingresso da parte dell'Ambasciata italiana.
3. Preliminarmente alla disamina di merito, la Corte di assise di appello respingeva l'eccezione d'incompetenza territoriale, in secondo grado riproposta dalla difesa di BA KT, osservando sul punto che il sodalizio criminoso era stato creato ed agiva incontestabilmente in Ancona, mentre i reati ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 dovevano parimenti ritenersi ivi perpetrati, trattandosi di reati "a consumazione anticipata", coincidente con il luogo ove erano stati posti in essere gli atti volti ad organizzare l'ingresso illegale (essendo invece 4 irrilevante il luogo di quest'ultimo). Dunque, sia che il reato più grave fosse quello sub a), come doveva ritenersi più corretto, sia che fosse quello sub b), come ritenuto dal primo giudice con statuizione non gravata, la competenza apparteneva all'autorità procedente.
4. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di assise di appello, richiamata la pertinente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, riteneva, rispetto a tutti i reati per cui era stata contestata, l'aggravante della transnazionalità.
5. In ordine al trattamento sanzionatorio inflitto a BA KT, la stessa Corte muoveva dal reato sub b), già ritenuto più grave dal primo giudice, e dalla medesima pena base inflitta per esso in primo grado, ossia quella di nove anni di reclusione e 300.000 euro di multa (a partire, per quest'ultima, dalla misura unitaria di 25.000 euro); operando poi la diminuzione per le attenuanti generiche e l'aumento ex art. 81 cod. pen.
6. Per la cassazione della sentenza ricorre l'avv. Luca Bartolini, difensore di fiducia dell'imputato BA Akhter, sulla base di sei motivi. Con il primo motivo, il ricorrente rinnova l'eccezione d'incompetenza territoriale del foro di Ancona. Assume che il reato più grave sia quello sub b) dell'imputazione ed evidenzia che i migranti avevano avuto accesso al territorio nazionale tramite la frontiera aeroportuale di Roma Fiumicino. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'applicazione al reato associativo dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006 (transnazionalità). Richiama a tal fine giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che escluderebbe dalla sfera di operatività di tale aggravante l'ipotesi della coincidenza, qui ravvisabile, tra il gruppo organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, e l'associazione per delinquere contestata. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell'applicazione della medesima aggravante ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Questi ultimi necessiterebbero di una "sponda" nello Stato di emigrazione e si estenderebbero per definizione al suo territorio, sicché la transnazionalità sarebbe ontologicamente ricompresa nella relativa figura criminosa e non potrebbe essere autonomamente contestata a titolo di circostanza. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che la pretesa condotta di avvenuta contraffazione dei documenti d'identità dei migranti, presupposto 5 (concorrente) per l'integrazione del reato sub b), di cui BA KT è stato riconosciuto colpevole, non troverebbe in atti alcun riscontro, anzi sarebbe smentita da un passaggio dell'intercettazione telefonica tra l'imputato e tale Rajiamia, pure ripreso in sentenza;
onde denuncia la carenza di motivazione ed il travisamento della prova. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole dell'inosservanza, ed erronea applicazione, dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento al capo e) dell'imputazione. I progetti formativi ivi menzionati sarebbero stati legalmente predisposti da società regolarmente operanti. Nessuno dei loro legali rappresentanti, o dei loro soci, è stato neppure indagato nel procedimento. I progetti sono stati anche validati dagli uffici amministrativi competenti a riceverli. Sarebbero stati i migranti, una volta entrati in Italia, a non dare ad essi corso per loro autonoma scelta. Il loro ingresso (pur "intermediato" a pagamento) sarebbe stato perfettamente legale. Con il sesto motivo, il ricorrente riferisce la medesima censura al capo f) dell'imputazione. I "visti" d'ingresso, attestando l'esistenza dei progetti formativi in discorso, non incorporerebbero, per le ragioni già indicate, elementi fittizi, e la falsità ideologica contestata non avrebbe ragion d'essere.
7. Nell'interesse dello stesso imputato ricorre altresì il difensore di fiducia, avv. Sante Foresta, sulla base di unico articolato motivo, che denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Il ricorrente assume anzitutto violate le norme codicistiche in materia di competenza territoriale, il cui rispetto era stato invocato in entrambi i gradi. La Corte di secondo grado, smentendo il primo giudice, reputava più grave ai fini della competenza il reato sub a), salvo poi smentirsi essa stessa più oltre all'atto della determinazione del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si riferiva, per la quantificazione della pena base ex art. 81 cod. pen., al reato sub b). Tale interna contraddizione (definita un vero e proprio "gioco dell'oca") sarebbe di per sé causa di annullamento. In ogni caso, venendo correttamente in rilievo questo secondo reato, esso, a fronte di attività preparatoria esauritasi all'estero, doveva invece dirsi consumato con l'ingresso in Italia (aeroporto di Fiumicino, indi Corte di assise di Roma). In secondo luogo la sentenza impugnata sarebbe viziata per avere applicato al reato associativo l'aggravante della transnazionalità, in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite già ricordata, dopo averne frainteso la portata e aver speso argomentazioni illogiche e finanche poco comprensibili. 6 La stessa sentenza, inoltre, sarebbe errata sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, sia per l'assunzione del reato sub b) quale reato più grave ex art. 81 cpv. cod. pen., in antitesi con quanto affermato ai fini della competenza territoriale;
sia per essersi essa discostata, nella determinazione della pena base dello stesso reato, dal minimo edittale, cui contraddittoriamente aveva dichiarato di volersi attenere, sia quanto alla pena detentiva che a quella pecuniaria.
8. Ricorre infine per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato BA Md DE, avv. Gianni Marasca, sulla base di tre motivi.
8.1. primo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, 479 e 416 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova. L'affermazione di responsabilità dell'imputato BA Md DE, in ordine al reato associativo ed ai reati-fine a lui riferibili, si baserebbe sul travisamento della prova dichiarativa fornita dai tre migranti (KH KA, HA MA e ZI AR) la cui illegale immigrazione è contestata ai capi e5)-e7), perché non sarebbe vero che essi si siano limitati in dibattimento a riconoscere le fattezze fisiche del medesimo imputato, presente in aula, avendolo già accusato nel corso delle indagini;
se fosse stato così, i relativi fatti di reato sarebbero stati lui contestati ab origine, e non in via suppletiva nel corso del primo dibattimento, come invece accaduto. L'asserzione della Corte territoriale, secondo cui tali testimoni sarebbero credibili non emergendo l'intento calunnioso o l'interesse a mentire, non terrebbe poi conto delle moderne acquisizioni della psicologia forense, che escludono la necessità del movente illecito per privare una testimonianza di attendibilità, la quale non sarebbe stata quindi convenientemente saggiata. L'affermazione di responsabilità si baserebbe sul travisamento, altresì, delle dichiarazioni, di asserito riscontro, di OR, imputato in procedimento connesso. Questi, secondo la Corte di secondo grado, avrebbe riferito di un suo viaggio in AN nel giugno 2008, nel corso del quale avrebbe incontrato BA Md DE, dedito a svolgere la parte del piano criminoso che non poteva aver luogo in Italia;
il che, secondo la stessa Corte, smentirebbe l'assunto di quest'ultimo di non essersi recato in quel periodo nel Paese d'origine. Sostiene il ricorrente che OR abbia reso asserzioni esattamente contrarie, negando di aver mai incontrato l'imputato in AN e di aver comunque mai interloquito con lui dei tirocini formativi. Infine, secondo il ricorrente, nessun riscontro potrebbe trarsi dalle telefonate intercettate, nessuna delle quali coinvolgerebbe BA Md DE, 7 o fornirebbe comunque elementi confermativi della sua partecipazione alla consorteria criminale.
8.2 Il secondo motivo parimenti denuncia la violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, 479 e 416 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova. Ferma la circostanza da ultimo evidenziata (l'inesistenza di contatti telefonici tra BA Md DE ed i soggetti partecipi del gruppo criminale), sarebbe illogico e contraddittorio con quanto statuito rispetto alla coimputata OL, assolta ritenere l'ininfluenza del dato in chiave processuale sol perché i due - fratelli (BA e BA KT), frequentandosi per ragioni di parentela, avrebbero facilmente avuto modo di concertare altrimenti le comuni attività delittuose. Così ragionando, la sentenza impugnata avrebbe anteposto un criterio ipotetico ad un elemento probatorio reale, criterio viceversa ripudiato (correttamente, si assume) per OL, moglie di BA.
8.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 4 I. n. 146 del 2006, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'aggravante della transnazionalità sarebbe stata irragionevolmente ritenuta, rispetto al reato associativo, nonostante la coincidenza del gruppo criminale operante in più Stati con l'associazione per delinquere oggetto d'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Bartolini, identico nella sostanza alla prima censura mossa nel ricorso dell'avv. Foresta, entrambi difensori di BA KT, attiene alla competenza per territorio, che secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe dovuto declinare in favore della Corte di assise di Roma. L'assunto è infondato. Va anzitutto ricordato che, allorché si tratti di determinare la competenza, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di statuire in merito, anche accedendo direttamente agli atti processuali (Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Mendico, Rv. 245122), senza venire condizionata dalle argomentazioni contenute nella sentenza a tale titolo impugnata, essendo sul punto giudice della decisione e non della motivazione. Tanto premesso, occorre rilevare che, a norma dell'art. 15 cod. proc. pen., se uno o più dei reati connessi appartengono alla competenza dell'Assise ed altri a quella del Tribunale, la Corte conoscerà anche di questi ultimi. 8 Sulla base dei primi - ossia dei reati in funzione dei quali l'Assise è investita del simultaneus processus dovrà in questo caso essere determinata la sua competenza territoriale. Nella specie, i reati, che individuano (tra quelli connessi) la competenza dell'Assise, sono quelli sub a) e b) dell'imputazione. Quello sub a) per il titolo. Si tratta infatti del delitto di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen. [come modificato dall'art. 1, comma 5, I. n. 94 del 2009], che il codice di rito (art. 5, comma 1, lett. d-bis, aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 10 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 52 del 2010) riconduce, nominativamente, alla cognizione del predetto organo giudiziario. Il reato sub b) quoad poenam, perché - considerate le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 12, comma 3-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998 [come modificato dall'art. 1, comma 26, lett. d), l. n. 94 del 2009], e di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006, cui si applica il cumulo giuridico ex art. 63, quarto comma, cod. pen. la pena massima supera i 24 anni ed impegna (art. - 6, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) l'organo giudiziario superiore. Il solo reato sub a), tuttavia, ricade nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., e vale allora il principio di diritto (Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, G., Rv. 267503) secondo cui il relativo procedimento esercita una vis attractiva rispetto ai quelli connessi in tale elenco non compresi, quand'anche ipoteticamente più gravi del primo, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. Per determinare la competenza per territorio occorre allora far riferimento al reato associativo, e quindi al luogo in cui è la base ove si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, quantunque queste si proiettino all'estero (Sez. 1, n. 17353 del 09/04/2009, Antoci, Rv. 243566); luogo che nella specie si identifica senz'altro con il territorio di Ancona. La relativa competenza è stata dunque correttamente ritenuta. -2. Alla responsabilità di BA KT in ordine rispettivamente ai reati sub b), e) ed f) - attengono i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso dell'avv. Bartolini, che vanno prioritariamente esaminati.
2.1. Il quarto motivo secondo cui la presupposta condotta di contraffazione dei documenti d'identità dei migranti, sulla quale (anche) poggia il reato sub b), si baserebbe sul deserto probatorio, e sul travisamento di una telefonata intercettata - è infondato. 9 La sentenza impugnata puntualmente richiama, a fondamento della responsabilità dell'imputato, le numerose intercettazioni (ne sono indicate ben dieci), cui prende parte BA KT, che hanno per oggetto, tra l'altro, l'organizzazione della raccolta di documenti, falsificati per sostituzione della fotografia, di cittadini bengalesi intenzionati a venire in Italia (oltre che del corrispettivo da pagare a tale scopo e delle modalità di versamento). Tra queste intercettazioni è ineccepibilmente ricompresa quella richiamata nel motivo, svoltasi tra BA e tale Rajamia, nella quale, secondo l'incontroversa ricostruzione di cui in sentenza, i due discorrono proprio di una analoga alterazione di un documento d'identità; l'interlocutore dell'imputato propone lui di utilizzare quello di un migrante a beneficio di un altro, e l'imputato ricusa la proposta, ma solo perché l'importante differenza di età tra i due bengalesi rendeva l'operazione non praticabile;
circostanza correttamente e logicamente appressata dalla Corte territoriale come di ulteriore riscontro delle falsificazioni ripetutamente avvenute. -2.2. Il quinto ed il sesto motivo secondo cui la presupposta fittizietà dei tirocini formativi, sulla quale poggiano i reati sub e) ed f), sarebbe contraddetta dalla mancata incriminazione dei titolari, o dei soci, delle imprese che avevano rilasciato i relativi progetti, e presso cui i tirocini si sarebbero dovuti svolgere - sono infondati. La sentenza impugnata, sulla base di un ampio compendio probatorio, dal ricorrente non censurato, ricostruisce l'occorso, nel senso che la fittizia documentazione di avvio al tirocinio veniva predisposta da RI TT (dotato, quale consulente del lavoro, di specifiche competenze tecniche) e dal suo collaboratore NI OR che per tali fatti hanno peraltro riportato condanna ormai irrevocabile all'insaputa delle imprese destinatarie- dell'avviamento, per lo più ignare clienti del medesimo TT. La mancata imputazione dei titolari e soci delle Aziende è coerente con tale ricostruzione, rispetto a cui l'assunto di parte ricorrente, centrato sulla regolarità dei progetti e sulla negligente successiva condotta dei lavoratori immigrati che vi si sarebbero sottratti, si presenta come inammissibile prospettazione alternativa, in insanabile contrasto con l'apprezzamento, del tutto logico ed in questa sede incensurabile, operato dalla Corte di merito.
3. Alla qualificazione giuridica del reato sub b), assunto dalla Corte di merito come reato base ex art. 81 cod. pen., ed al relativo trattamento sanzionatorio, sempre quanto all'imputato BA KT, attengono rispettivamente il terzo motivo del ricorso dell'avv. Bartolini, nonché la terza censura mossa nel ricorso dell'avv. Foresta. 10 3.1. L'avv. Bartolini denuncia l'incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (transnazionalità) con il reato ex art. 12 decreto legislativo n. 286 del 1998 (immigrazione illegale). L'assunto muove dal presupposto che detto reato abbia necessariamente natura transnazionale (perché la condotta volta a favorire l'ingresso nel nostro Paese necessiterebbe sempre di una "sponda" nel Paese di emigrazione) e che tale natura assorba in sé l'aggravante precludendone (ne bis in idem) l'applicazione. Il primo presupposto è errato. Il reato ha natura transnazionale, ex art. 3 I. n. 146 del 2006, allorché, congiuntamente: a) sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
b) sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato anche se operante solo in ambito nazionale;
c) ricorra anche uno solo degli indici ulteriori previsti dalla citata disposizione (il reato sia commesso in più di uno Stato;
il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato). Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, non è necessariamente riferibile ad un gruppo criminale organizzato, né sempre ricorre in esso uno degli indici sopra menzionati. Esso non è dunque strutturalmente transnazionale. La transnazionalità, del resto, non è, in linea generale, un elemento costitutivo astratto della fattispecie di reato, ma un predicato riferibile alle manifestazioni concrete di esso, che presentino le anzidette condizioni (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038), e queste ben possono mancare anche in questa figura criminosa. E' errato anche il secondo presupposto. Quand'anche, in concreto, il reato ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 si presenti come transnazionale, ciò non comporta in sé alcun aggravamento di pena (producendo solo effetti sostanziali diversi, nonché effetti processuali, come previsto dalla legge n. 146 del 2006, agli articoli 10, 11, 12 e 13: Sez. U., n. 18374 del 2013, citata); a meno che non ricorrano le ulteriori condizioni di cui all'art. 4 1. n. 146 del 2006. L'aggravante speciale, da tale ultima disposizione configurata, presuppone che la commissione del reato transnazionale sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. 11 Come ben chiarito dalla citata S.U., n. 18374 del 2013, «[I]a previsione della particolare aggravante [è] stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnazionalità», vale a dire l'indice della transnazionalità c.d. soggettiva, rappresentato dal "coinvolgimento” di un gruppo criminale organizzato transnazionale, e in più richiede «un più elevato coefficiente di coinvolgimento, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, giacché (...) solo siffatta situazione, per discrezionale scelta del legislatore, è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale». La previsione dell'aggravante dunque, seppur inglobata nella più ampia nozione di transnazionalità, «in termini plasticamente rappresentabili con la configurazione geometrica dei centri concentrici», si vede ritagliata una sua specialità, non esaurendosi nella figura generale né venendone assorbita. E' agevole, allora, concludere come l'aggravante della transnazionalità sia ben riferibile al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, cui il gruppo criminale suddetto abbia fornito un contributo anche solo agevolatore, quand'anche tale delitto - senza che ciò, di per sé, comporti alcuna conseguenza sanzionatoria aggravatrice si manifesti in concreto, come nella specie, in forma - transnazionale.
3.2. L'avv. Foresta denuncia presunte intrinseche contraddizioni della sentenza impugnata, che avrebbe assunto come più grave, ai fini dell'art. 81 cod. pen., il reato sub b), dopo aver proclamato tale, ai fini della competenza, il reato associativo;
e che sarebbe partita, per la pena detentiva e pecuniaria del medesimo reato sub b), da una base edittale ben superiore al minimo, pur avendo dichiarato di volersi a quest'ultimo sostanzialmente attenere. Le doglianze non hanno pregio. La prima, perché in disparte il fatto che, come sopra chiarito, la - competenza territoriale non dipende in questo processo dalla gravità quoad poenam dei reati connessi l'individuazione del reato sub b) come reato più _ grave, ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione, non venne censurata nei motivi di appello;
il tema non può essere allora per la prima volta dedotto in cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), posto che non si è cospetto di pena illegale, ossia (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080) diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. La seconda, perché per il reato ex capo b) dell'imputazione - aggravato ai sensi degli artt. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 [come modificato dall'art. 1, comma 26, lett. d), l. n. 94 del 2009], e 4 I. n. 146 del 2006 - la forbice edittale della pena detentiva spazia da sei anni e otto mesi (cinque anni + 1/3, che è l'aumento minimo per le aggravanti citate) a trent'anni (quindici 12 anni + 1/2 + 1/3, che è l'aumento massimo in applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.). Sicché la pena base di nove anni si colloca effettivamente vicino ai minimi edittali, e comunque al di sotto della media edittale, non essendo in tal caso necessaria (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice ed essendo sufficiente il richiamo da parte sua al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Quanto alla pena pecuniaria, la misura unitaria di 25.000 euro rappresenta - per il reato de quo, come sopra aggravato - l'esatto minimo edittale.
4. Residuano, per l'imputato BA KT, il secondo motivo del ricorso dell'avv. Bartolini, nonché la seconda censura mossa nel ricorso dell'avv. Foresta, che possono essere congiuntamente esaminati perché attengono alla contestata compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (transnazionalità) con il reato di associazione per delinquere. Le doglianze sono fondate.
4.1. Sul tema si è pronunciata la citata sentenza S.U., n. 18374 del 2013, affermando anzitutto il principio di diritto secondo cui «la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa». Tale principio ben si si spiega sol che si rifletta sul fatto che la mancanza di immedesimazione costituisce presupposto logico dell'aggravante, richiedendo quest'ultima che il gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, abbia recato un contributo causale alla commissione del reato. Se questo ha struttura associativa, la previsione del contributo causale implica anzitutto diversità soggettiva, ossia l'esistenza di due distinte realtà organizzative, in modo tale che gruppo criminale organizzato transnazionale possa aver dato esternamente il suo apporto alla costituzione, o all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione. Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere. Da tale sfera deve pure essere espunta come parimenti chiarito dalla citata sentenza S.U., n. 18374 del 2013 - l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati, od anche l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero, oppure che gli effetti sostanziali dell'attività della stessa consorteria si producano oltre confine. In questi casi, infatti, la manifestazione associativa, che già in sé si presenta transnazionale, non può dirsi, in termini di mera evidenza fattuale, il risultato dell'apporto contributivo di 13 un gruppo organizzato "esterno", venendo mano la condizione cui il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di legare la maggiore gravità giustificativa dell'aumento di pena.
4.2. La sentenza impugnata presta formale omaggio a tali principi, che mostra di conoscere, e tuttavia conclude per la sussistenza dell'aggravante in un contesto che, secondo la pacifica ricostruzione in essa contenuta, vide operare un solo stabile sodalizio, facente capo a BA KT, che aveva costituito un canale migratorio etnico, attuato grazie alla collaborazione fattiva e consapevole di suoi stretti familiari (tra cui il fratello BA Md DE ed il suocero OL Md NI), di cittadini italiani dotati di specifiche competenze tecniche (TT e OR) e di altri suoi connazionali operanti tra Italia e AN. La palese immedesimazione tra l'associazione ed il gruppo criminale operante in più Stati, nonché l'operatività in sé transnazionale della consorteria, appaiono viceversa incompatibili con la ritenuta aggravante, sulla base dei criteri enunciati di cui si faccia appropriata applicazione.
5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, nei confronti di BA KT, limitatamente all'aggravante della transnazionalità riferita al reato associativo, che deve essere esclusa. La relativa quota parte di pena nell'ambito di quella complessiva di quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, inflitta a titolo di continuazione per il reato stesso deve essere eliminata. - A tanto può provvedere questa Corte, senza pronunciare rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., sul recepito presupposto (che è il più favorevole per l'imputato) che l'aggravante abbia inciso nella sua portata massima, pari alla metà della pena originariamente determinata. Deve essere pertanto sottratta la quota di un mese e dieci giorni di reclusione e di 334 euro di multa.
6. Venendo ora alla posizione dell'imputato BA Md DE, il primo motivo proposto nel suo interesse dall'avv. Marasca denuncia, sotto un primo aspetto, l'illogicità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta attendibilità dei tre migranti il cui ingresso illegale tale imputato, sotto il protesto dei tirocini fittizi, avrebbe specificamente favorito. Al relativo riscontro non sarebbe sufficiente la mera assenza di accertato movente illecito. Non sarebbe inoltre vero, e di qui la censura di travisamento, che i testimoni avrebbero accusato BA nel corso delle indagini preliminari, limitandosi in aula solo a riconoscerne le fattezze fisiche, come dimostrerebbe il fatto che egli fu destinatario di contestazione solo suppletiva. 14 Il motivo denuncia altresì il travisamento delle dichiarazioni rese da OR ex art. 210 cod. proc. pen., da cui si trarrebbe conferma dell'assenza e non già - dell'imputato in AN nel giugno 2008, epocadella presenza - immediatamente precedente l'immigrazione illegale in considerazione. Tali censure non meritano accoglimento. La Corte di merito perviene all'affermazioni di responsabilità di BA, per il reato associativo e per le condotte oggetto di contestazione suppletiva, sulla base delle autonome, ma convergenti, deposizioni dei tre cittadini bengalesi, che hanno dichiarato di essere entrati in Italia grazie all'intervento dell'organizzazione (criminale) facente capo a BA, di aver pagato a tal fine consistenti somme di denaro, di essersi accorti solo all'arrivo nel nostro Paese che non sarebbero mai potuti entrare regolarmente nel mondo del lavoro, di aver avuto ripetuti contatto in tale contesto con lo stesso BA (da tutti in aula riconosciuto), sia in Italia che in AN (era lui che aveva consegnato loro la fittizia documentazione, o l'aveva ripresa indietro dopo l'ottenimento dei visti, e a cui avevano consegnato i soldi). La Corte di merito valuta attentamente tali deposizioni, apprezzandone la linearità, la coerenza e la specificità, in uno con l'assenza di elementi perturbatori che possano minarne l'attendibilità, e conclude per la piena affidabilità e concludenza della chiamata di reità, documentalmente riscontrata dai fittizi progetti formativi esibiti in udienza ai testimoni e da loro riconosciuti come corrispondenti a quanto da BA consegnato o ripreso. Tale che appare esauriente, e sulla cui tenuta logica risulta indifferente valutazione - se tale chiamata sia o meno avvenuta per la prima volta in dibattimento sfugge a censure in sede di legittimità. La medesima Corte ha tratto la prova della presenza di BA in AN, in epoca immediatamente precedente l'ingresso illegale di HA MA, ZI SA e KH KA, avvenuto nel giugno 2008, sulla base delle probanti loro testimonianze, sicché il denunciato travisamento delle dichiarazioni di OR (che avrebbe dichiarato di non aver mai personalmente ivi incontrato BA in quel periodo) non avrebbe in alcun caso rilievo decisivo nell'infirmare il quadro di elementi che compongono la penale responsabilità dell'imputato.
7. Il secondo motivo proposto dall'avv. Marasca, nell'interesse di BA DE, denuncia l'illogicità dell'argomento secondo cui l'assenza Hd d'intercettazioni "compromettenti", specificamente riferibili a tale imputato, non avrebbe per lui valore liberatorio, e denuncia la disparità di valutazione rispetto alla coimputata OL, che su tale base è stata assolta. 15 Il motivo non ha pregio. Si è già positivamente scrutinata l'adeguatezza della motivazione che nella sentenza impugnata sorregge l'affermazione di penale responsabilità del suddetto imputato, indipendentemente dall'esistenza d'intercettazioni "individualizzanti", che costituiscono un riscontro non indispensabile e della cui mancanza è stata fornita plausibile e logica giustificazione. ne dàEN diversa è del resto la posizione di OL, rispetto a cui puntualmente atto la Corte territoriale le conversazioni telefoniche intercettate - costituivano l'unico elemento di prova a carico.
8. Il terzo motivo proposto dall'avv. Marasca, nell'interesse di BA Hd DE, attiene alla contestata compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (transnazionalità) con il reato di associazione per delinquere. Esso è identico a quello già esaminato rispetto al coimputato BA e deve essere accolto per le stesse ragioni.
9. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, nei confronti di BA Hd DE, limitatamente all'aggravante della transnazionalità riferita al reato associativo, che deve essere esclusa. La relativa quota parte di pena-nell'ambito di quella complessiva di due mesi di reclusione e 500 euro di multa, inflitta a titolo di continuazione per il -deve essere eliminata. reato stesso A tanto può provvedere questa Corte, senza pronunciare rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., sul recepito presupposto (che è il più favorevole per l'imputato) che l'aggravante abbia inciso nella sua portata massima, pari alla metà della pena originariamente determinata. Deve essere pertanto sottratta la quota di venti giorni di reclusione e di 167 euro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006 applicata al reato associativo di cui al capo A) della rubrica, che esclude;
ridetermina per l'effetto la pena relativa a tale capo A), a titolo di aumento per la continuazione, in due mesi e venti giorni di reclusione e 16 666,00 euro di multa per BA KT e in un mese e dieci giorni di reclusione e 333,00 di multa per BA Md DE;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 23/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Maria Silvio Bonito Francesco CentofantiFrancesco Bovels DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 DIC 2017 CANCELLIERE DUNG 17