Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Il principio secondo cui il creditore il quale replica all'eccezione di pagamento del debitore, affermando che la somma riscossa è relativa ad un diverso debito, è tenuto a specificare quest'ultimo e a dimostrarlo, non opera quando il credito sia portato da cambiali, o da altro titolo di credito, perché in tal caso il possesso del titolo, da parte del creditore, fa presumere che esso non sia stato pagato, ed è onere del debitore provare il contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta da:
Dr. Michele LUGARO Presidente
Dr. Mario SPADONE Consigliere
Dr. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere
Dr. Antonio VELLA Consigliere
Dr. Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL TA, difesa dall'avv. Domenico Conserva, domiciliata in Roma, via Michele Mercati 51/3, presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN IN, domiciliato in Bari, via Putignani 226, presso l'avv. Angelo Di Bari;
TT IN, domiciliato in Bari, via Giulio Petroni 23, presso l'avv. Domenico Griseta;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 482 del 7 maggio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 1998 dal relatore Carlo Cioffi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN AN e IN TA promossero azione esecutiva
contro
TA CO, in virtù di alcune cambiali da lei emesse a loro favore.
TA CO propose opposizione, innanzi al Tribunale di Bari, sostenendo di aver pagato l'intero debito.
IN AN e IN TA si costituirono, e ne chiesero il rigetto, sostenendo che le cambiali, rilasciate in pagamento del prezzo di appalti da essi espletati, non erano state onorate. Il tribunale rigettò l'opposizione, e la sua decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, con la sentenza n. 482 del 7 maggio 1996. La Corte pugliese ha osservato in particolare che il possesso delle cambiali da parte degli esproprianti lasciava presumere che le stesse non erano state pagate;
e che le prove offerte da TA CO non dimostravano che quest'ultima aveva corrisposto ai suoi creditori le somme portate dai titoli di credito. Quest'ultima chiede la cassazione di tale sentenza per un solo motivo, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della confessione giudiziale che a suo dire IN AN e IN TA avrebbero reso, riconoscendo che le cambiali in questione furono emesse per pagare il prezzo degli appalti nel dettaglio indicati, e che essi avevano riscosso le somme di cui alle ricevute esibite, per l'appunto pagate, sempre a suo dire, per adempiere tali obbligazioni. La ricorrente sostiene, inoltre, che è rimasta sfornita di prova l'affermazione di IN AN, di aver ricevuto le somme indicate nelle ricevute appena dette per ragione diversa, non meglio specificata;
e che al riguardo la Corte territoriale non ha tenuto conto del principio per cui è onere del creditore, che lo allega, specificare il diverso rapporto al quale riferisce il pagamento ricevuto, e provarlo.
La censura è infondata.
Non risulta, dalla sentenza impugnata, e dallo stesso ricorso (in cui è stato trascritto il testo delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da IN AN), che gli attuali intimati abbiano confessato di aver riscosso, rilasciando le ricevute riconosciute, il prezzo degli appalti in relazione ai quali la ricorrente aveva, a suo dire, emesso le cambiali.
Risulta invece l'esatto contrario: gli intimati hanno ammesso di aver ricevuto le somme indicate nelle quietanze esibite da controparte, ma hanno affermato che tali pagamenti erano relativi ad altri debiti della ricorrente.
È poi certamente esatto, come ricorda la ricorrente, che il creditore - il quale replica all'eccezione di pagamento del debitore affermando che la somma riscossa è relativa ad un diverso debito - è tenuto a specificare quest'ultimo, e a dimostrarlo;
ma tale principio non vale quando il credito sia portato da cambiali, o da altro titolo di credito, perché in tal caso il possesso del titolo, da parte del creditore, fa presumere che esso non sia stato pagato, ed è onere del debitore provare il contrario (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 1978 n. 4351; sez. II, 14 maggio 1991 n. 5397;
sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1126).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 12 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 17/3/1999.