Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2026, proposto da
EN Micale, rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC valentina.micale@pec.it;
contro
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
per ordinare al Comune di Siracusa
- l’ottemperanza della sentenza n. 889/2024 del Giudice di Pace di Siracusa, per complessivi € 240,34; della sentenza n. 984/2024 del Giudice di Pace di Siracusa, per complessivi € 349,00; della sentenza n. 990/2024 del Giudice di Pace di Siracusa, per complessivi € 349,00; della sentenza n. 992/2024 del Giudice di Pace di Siracusa, per complessivi € 258,28; della sentenza n. 993/2024 del Giudice di Pace di Siracusa, per complessivi € 258,28; per un totale complessivo di € 1.445,90 da pagare in favore dell’avvocato EN Micale, prescrivendo tutte le relative modalità per darvi esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta che provveda all’adempimento in luogo della Pubblica Amministrazione inerte;
- per emettere ogni altro provvedimento consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di rinuncia al giudizio notificata e depositata in data 13 marzo 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IO US TO DA e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La deducente, con ricorso notificato in data 15 gennaio 2026 e depositato in data 22 gennaio 2026, ha rappresentato di essere creditrice - quale difensore distrattario - del Comune di Siracusa in forza delle sentenze in epigrafe, tutte passate in giudicato e per le quali è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica dei medesimi titoli; dunque, la ricorrente ha proposto la domanda in epigrafe.
2. Il Comune di Siracusa non si è costituito in giudizio.
3. Con atto notificato e depositato in data 13 marzo 2026 la parte ricorrente ha rappresentato di aver raggiunto con il Comune intimato, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa, un accordo transattivo per le causali di cui al proposto ricorso e che, pertanto, non ha più interesse a coltivare il giudizio.
La ricorrente ha concluso, dunque, dichiarando di rinunciare al giudizio iscritto al n. r.g. 174/2026.
4. Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, presente il difensore della parte ricorrente, che ha insistito sulla rinuncia al giudizio depositata in atti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso e, quindi, dichiarare l’estinzione del presente giudizio, sussistendo i presupposti stabiliti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, e 85, comma 9, cod. proc. amm..
6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Siracusa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA RO, Presidente
IO US TO DA, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO US TO DA | AG NA RO |
IL SEGRETARIO