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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1245/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 922/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 28/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070802517 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1245/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 922/4/2019, depositata il 28/10/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla “Resistente_1” avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con il quale sono state compensate somme contabilizzate pari ad € 78.909,00 per le quali, secondo l'Ufficio, mancava la documentazione giustificativa.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna della società cooperativa contribuente al pagamento delle spese di lite.
La società cooperativa contribuente si è costituita con rituali controdeduzioni dell'1/06/2020 eccependo l'infondatezza dell'appello con la conferma della sentenza di prime cure con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e uditi il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il dott. Difensore_1, in collegamento da remoto, per la società cooperativa contribuente, che ha concluso per il rigetto del gravame dell'Ufficio, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Come esattamente precisato dalla sentenza di prime cure la somma versata a titolo di indennità di trasferta non ammonta, in realtà, ad € 78.909,00, come asserito nell'impugnato avviso di accertamento, bensì alla minor somma di € 55.171,76.
Tale somma corrisponde a € 46,48 al giorno versati dalla cooperativa ai quattro soci lavoratori per la loro attività prestata nell'anno 2013.
L'Ufficio sostiene che l'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 917/1986, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in quanto fra le parti non vi sarebbe il contratto di lavoro con la conseguente impossibilità di verificare il luogo della trasferta.
Tale doglianza è infondata.
E' essenziale, innanzitutto, precisare che nella fattispecie in esame ci troviamo di fronte ad una società cooperativa di lavoro che ha ad oggetto l'attività edilizia.
La società cooperativa contribuente non ha dipendenti bensì soci lavoratori ai quali si applica l'art. 7 quinquies del D.L. n. 193/2016 che novellando l'art. 51, 6° comma, lett. c), del predetto DPR n. 917/1986 stabilisce che è possibile <...la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la trasferta si è svolta>>.
Il 2° comma dello stesso art. 7 quinquies del D.L. n. 193/2016 precisa che: <ai lavoratori ai quali a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51>>.
Tale norma non distingue fra varie categorie di lavoratori. Essa, pertanto, si applica ai lavoratori in genere e quindi anche ai soci lavoratori della società cooperativa contribuente che sono privi di un contratto di lavoro in quanto il titolo del loro rapporto di lavoro è rappresentato dallo stesso atto costitutivo della cooperativa che gli riconosce la qualità di soci lavoratori.
Peraltro, sul piano oggettivo, la somma di € 46,48 è stata loro attribuita, come prevede l'art. 51, 6° comma, lett. c) del citato DPR n. 917/1986 <<...senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta>>.
Osserva il Collegio che tale norma va applicata alla fattispecie in esame sulla base della fondamentale regola iuris secondo ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
Peraltro, che tale sia l'interpretazione da effettuare è stato autorevolmente precisato dalle stesse Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza del 15/11/2017 n. 27093 secondo cui <...tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente all'originaria volontà è del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un preesistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito>>.
Peraltro, la tesi dell'Ufficio, secondo cui la corresponsione della predetta indennità di trasferta sarebbe stata effettuata per tutti 365 giorni nell'anno, è errata in quanto, come già precisato dalla sentenza di prime cure,
i giorni lavorativi per i quali è avvenuto il versamento della predetta indennità sono 1.187 per tutti e quattro i soci lavoratori.
Pertanto, per ciascun socio lavoratore, l'indennità è stata pagata con riferimento a 297 giorni e non per tutti i 365 giorni dell'anno come erroneamente sostenuto dall'Ufficio.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
condanna l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento in favore della società cooperativa contribuente delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano in € 2.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1245/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 922/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 28/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070802517 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1245/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 922/4/2019, depositata il 28/10/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla “Resistente_1” avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con il quale sono state compensate somme contabilizzate pari ad € 78.909,00 per le quali, secondo l'Ufficio, mancava la documentazione giustificativa.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna della società cooperativa contribuente al pagamento delle spese di lite.
La società cooperativa contribuente si è costituita con rituali controdeduzioni dell'1/06/2020 eccependo l'infondatezza dell'appello con la conferma della sentenza di prime cure con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e uditi il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il dott. Difensore_1, in collegamento da remoto, per la società cooperativa contribuente, che ha concluso per il rigetto del gravame dell'Ufficio, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Come esattamente precisato dalla sentenza di prime cure la somma versata a titolo di indennità di trasferta non ammonta, in realtà, ad € 78.909,00, come asserito nell'impugnato avviso di accertamento, bensì alla minor somma di € 55.171,76.
Tale somma corrisponde a € 46,48 al giorno versati dalla cooperativa ai quattro soci lavoratori per la loro attività prestata nell'anno 2013.
L'Ufficio sostiene che l'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 917/1986, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in quanto fra le parti non vi sarebbe il contratto di lavoro con la conseguente impossibilità di verificare il luogo della trasferta.
Tale doglianza è infondata.
E' essenziale, innanzitutto, precisare che nella fattispecie in esame ci troviamo di fronte ad una società cooperativa di lavoro che ha ad oggetto l'attività edilizia.
La società cooperativa contribuente non ha dipendenti bensì soci lavoratori ai quali si applica l'art. 7 quinquies del D.L. n. 193/2016 che novellando l'art. 51, 6° comma, lett. c), del predetto DPR n. 917/1986 stabilisce che è possibile <...la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la trasferta si è svolta>>.
Il 2° comma dello stesso art. 7 quinquies del D.L. n. 193/2016 precisa che: <ai lavoratori ai quali a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51>>.
Tale norma non distingue fra varie categorie di lavoratori. Essa, pertanto, si applica ai lavoratori in genere e quindi anche ai soci lavoratori della società cooperativa contribuente che sono privi di un contratto di lavoro in quanto il titolo del loro rapporto di lavoro è rappresentato dallo stesso atto costitutivo della cooperativa che gli riconosce la qualità di soci lavoratori.
Peraltro, sul piano oggettivo, la somma di € 46,48 è stata loro attribuita, come prevede l'art. 51, 6° comma, lett. c) del citato DPR n. 917/1986 <<...senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta>>.
Osserva il Collegio che tale norma va applicata alla fattispecie in esame sulla base della fondamentale regola iuris secondo ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
Peraltro, che tale sia l'interpretazione da effettuare è stato autorevolmente precisato dalle stesse Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza del 15/11/2017 n. 27093 secondo cui <...tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente all'originaria volontà è del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un preesistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito>>.
Peraltro, la tesi dell'Ufficio, secondo cui la corresponsione della predetta indennità di trasferta sarebbe stata effettuata per tutti 365 giorni nell'anno, è errata in quanto, come già precisato dalla sentenza di prime cure,
i giorni lavorativi per i quali è avvenuto il versamento della predetta indennità sono 1.187 per tutti e quattro i soci lavoratori.
Pertanto, per ciascun socio lavoratore, l'indennità è stata pagata con riferimento a 297 giorni e non per tutti i 365 giorni dell'anno come erroneamente sostenuto dall'Ufficio.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
condanna l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento in favore della società cooperativa contribuente delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano in € 2.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025