Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 640
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità art. 51, commi 5 e 6, DPR n. 917/1986

    La Corte ha ritenuto che la norma si applichi anche ai soci lavoratori di società cooperative, in virtù dell'art. 7 quinquies del D.L. n. 193/2016, che equipara il trattamento dei soci lavoratori a quello dei dipendenti per le indennità di trasferta. La norma non distingue tra diverse categorie di lavoratori e si applica anche ai soci lavoratori privi di un contratto di lavoro formale. Inoltre, l'importo attribuito è in misura fissa, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, come previsto dalla norma.

  • Accolto
    Infondatezza avviso di accertamento

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondato l'appello dell'Ufficio. Ha precisato che la somma versata a titolo di indennità di trasferta era inferiore a quanto asserito nell'avviso di accertamento e che tale somma era correttamente attribuita ai soci lavoratori ai sensi della normativa vigente. La Corte ha inoltre rilevato che l'Ufficio ha erroneamente sostenuto che l'indennità fosse stata corrisposta per tutti i giorni dell'anno, mentre i giorni lavorativi per i quali è avvenuto il versamento erano 1.187 per tutti e quattro i soci lavoratori, corrispondenti a circa 297 giorni per ciascun socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 640
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 640
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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