CASS
Sentenza 10 agosto 2023
Sentenza 10 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2023, n. 34823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34823 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AN GH nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere ARa Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti gli avvocati Francesca Casarotto e Furio Faranda, i quali hanno chiesto l'accoglimentc del ricorso e hanno depositato due sentenze di questa Corte. Penale Sent. Sez. F Num. 34823 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di LA AN GH alla Autorità Giudiziaria della Romania come richiesto nel Mandato d'Arresto Europeo esecutivo emesso dall'Autorità Giudiziaria Rumena di Hunedoara in data 10 ottobre 2022 in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Hunedoara in data 18 marzo 2022 per i reati di cui agli artt. 320, 323, 335 del codice penale rumeno commessi il 30 agosto 2017, il 14 novembre 2017 e il 23 giugno 2018 in Romania e in Ucraina, ad eccezione del reato di guida senza patente commesso il 14 novembre 2017, limitatamente alla pena complessiva di anni uno mesi sei di reclusione, oltre a 767 giorni di detenzione, a seguito della revoca del beneficio della libertà condizionale di c:ui alla sentenza n. 94 del 30 aprile 2009 pronunciata dal Tribunale di Hunedoara, definitiva con decisione della Corte di Appello di Alba Iulia in data 19 gennaio 2010. Dal mandato di arresto europeo emerge che i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Hunedoara il 30 agosto 2017 hanno ad oggetto i seguenti fatti: LA, mentre si trovava in Ucraina, ha ottenuto da un cittadino ucraino non identificato una patente di guida contraffatta, consegnandogli una copia della sua carta d'identità e delle sue foto;
inoltre, il 14 novembre 2017 e il 23 giugno 2018 ha guidato due diversi veicoli sulle strade pubbliche della città di Hunedoara, senza essere in possesso di una patente di guida valida e, fermato dalla polizia, ha esibito la patente di guida ucraina falsificata. La Corte di appello territoriale ha dato atto che fatti, compiutamente descritti negli atti inviati dall'autorità giudiziaria rumena, sono sussumibili nella fattispecie di concorso in falsificazione di documenti, uso di atto falso e guida senza patente. La sentenza impugnata non ha accolto la richiesta dell'Autorità Giudiziaria romena in relazione alla prima condotta di guida senza patente commessa in data 14 novembre 2017, poiché tale condotta, per l'ordinamento italiano è una mera violazione amministrativa, e, dunque, non sussiste il requisito della doppia specialità, mentre, in relazione alla condotta di guida senza patente commessa il 23 giugno 2018, essendo stata dimostrata la recidiva nel biennio, la richiesta è stata accolta. La Corte di appello ha, infine, evidenziato che il Tribunale di Hunedoara ha specificato che la pena per i reati per cui sussiste il requisito della doppia punibilità deve determinarsi in anni uno mesi sei di reclusione, oltre a giorni 767 conseguenti alla revoca del beneficio della libertà condizionale, di cui alla sentenza sopra indicata. Nei limiti di tale pena è stata, pertanto, disposta la consegna del LA. 2 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione LA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, in particolare violazione degli artt. 2 L. 69/2005 e 2 e 3 della CEDU. nonché dell'art. 698 cod. proc. pen., in considerazione del pericolo concreto per LA di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in relazione alla gravissima situazione del sistema carcerario romeno. Nella relazione trasmessa alla Corte di appello di Torino, viene molto genericamente illustrava la situazione carceraria e, altrettanto genericamente, indicato il trattamento riservato al ricorrente. La difesa si sofferma, in particolare, sulla valutazione dello spazio individuale di tre mq., che deve essere garantito al detenuto. E' incontrastato il principio secondo il quale, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. chiuso, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre mq. detratto quello impegnato da strutture sanitarie ed arredi fissi. Si allega una recente sentenza della Prima Sezione di questa Corte, secondo la quale anche il letto singolo deve essere inteso come un "arredo tendenzialmente fisso" e, quindi, escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, Ministero Giustizia, Rv. 284510 - 01). 2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del radicamento di LA nel territorio dello Stato e all'omesso riconoscimento della sentenza romena con esecuzione della stessa in Italia. La difesa ha provato il radicamento dei LA in Italia e, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto opporre il relativo motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis I. 69/2005. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, non solo ha circoscritto i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna alle ipotesi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.), escludendo il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del :L0/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, GH, Rv. 282911), ma 3 soprattutto ha eliminato la possibilità di impugnare "nel merito" la decisione della Corte di appello sulla consegna dell'interessato. La nozione di "violazione di legge" è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo che in essa possano rientrare i vizi logici della motivazione (da denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Ebbene, il ricorrente non rimprovera alla Corte di appello di avere disapplicato o fatto erronea applicazione di un determinato principio di legge o di uno specifico parametro normativo, bensì di avere assunto determinazioni, asseritamente erronee - secondo il ricorrente - sulla base del documento trasmesso dalle autorità dello Stato di emissione e di altra documentazione prodotta. 3. Quanto alla prima doglianza, quel che è sufficiente rilevare è che il Collegio di appello ha effettuato l'indagine mirata già delineata da questa Corte sin dalla sentenza AR (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni complementari necessarie per verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale, al quale concretamente il consegnando sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo "astratto" di violazione dell'art. 3 CEDU) e, sulla base di esse - delle quali è tenuta a prendere atto senza pretendere garanzie di sorta su loro rispetto (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211) -, ha motivatamente escluso il siffatto rischio. Alla luce dei dati esposti in motivazione, non emergono vizi qualificabili come violazione di legge, avendo la Corte di appello indicato le informazioni fornite dalle autorità rumene sul trattamento carcerario„ tra le quali quella dello spazio disponibile al ricorrente di "almeno 3 mq.". Dalle dettagliate informazioni complementari richieste dalla Corte e trasmesse con nota del 17 marzo 2023 risulta che, in ipotesi di consegna, il LA sarebbe ristretto solo per il periodo iniziale definito "di quarantena e osservazione" della durata di giorni ventuno presso il penitenziario di Bucarest - iRahova in cui sarà assicurato lo spazio minimo di tre metri quadri per ciascun detenuto. In tale periodo il detenuto sarà sottoposto a regime chiuso che consente, comunque, il diritto ad una passeggiata di due ore ogni giorno, oltre a numerose attività fuori dalla camera di detenzione, quali accesso ai campi sportivi, possibilità di effettuare acquisti, partecipazione ad attività educative, utilizzo di strumenti elettronici per consultazione della posizione giuridica, con conseguente possibilità di trascorrere un periodo molto più lungo fuori dalla celia. 4 Vero è che per il periodo iniziale di quarantena è indicata nelle celle la presenza di letti a castello che rientrano nella nozione di arredi fissi di cui non si deve tenere conto ai fini della valutazione dello spazio fruibile, a differenza del letto a un piano, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, la brevissima durata del periodo di quarantena e la presenza dei fattori compensativi sopra indicati consentono di superare tale condizione -che si ribadisce- è relativa a un periodo iniziale estremamente contenuto. Per il resto, la detenzione sarà eseguita nel carcere di Arad, per una prima parte della pena probabilmente in regime chiuso -a seconda cel comportamento del consegnando-, in relazione al quale è comunque assicurato uno spazio libero per detenuto superiore a tre metri quadri;
in relazione a tali celle non è indicata la presenza di letto a castello, che è, invece, specificato con riferimento al penitenziario di Rahova, con la conseguenza che il letto è valutabile come spazio fruibile e, dunque, lo stesso è quanto meno pari a tre metri quadri per detenuto. Inoltre, nel carcere di Arad sono previsti maggiori spazi orari di uscite e di attività da realizzare fuori dalla cella, come specificato nella nota inviata. Occorre, a questo proposito, segnalare che, rispetto alla fattispecie presa in esame dalla sentenza della Sesta Sezione di questa Corte, prodotta dalla difesa all'odierna udienza, nel periodo di detenzione in regime chiuso viene garantito uno spazio libero per detenuto superiore a tre metri quadri. Il trattamento del condannato per il periodo successivo sarà eseguito presso il carcere di Deva in regime semi aperto e, successivamente, in regime di apertura. Anche con riferimento all'esecuzione della pena per il periodo successivo è assicurato uno spazio minimo per detenuto di tre metri quadri, compreso il letto che, anche in tali ipotesi, non è a castello. Peraltro, nei regimi semiaperti e aperti il ridotto tempo trascorso in cella è tale che i fattori compensativi concorrono alla valutazione globale del trattamento a cui sarà sottoposto il consegnando. Dunque, sulla scorta delle informazioni complementari trasmesse dalla Autorità Giudiziaria Rumena, correttamente la sentenza impugnata ha escluso che LA sarà sottoposto in corso di esecuzione della pena a trattamenti inumani e degradanti, essendo garantito lo spazio minimo individuale, che sarà sostanzialmente di tre mq. - come stabilito dalla sentenza Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, -dep. 19/02/2021-, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 - 02, dalla quale si discosta in parte la sentenza della Prima Sezione di questa Corte oggi prodotta in udienza - almeno fino alla esecuzione di un quinto della pena, quando poi, in relazione al comportamento tenuto, il condannato potrebbe essere ammesso ad un regime di detenzione aperto o semiaperto. 5 In particolare, sulla base del quadro informativo ufficialmente comunicato, al quale le autorità dello Stato di esecuzione non possono negare fede, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale si sottrae alle censure sopra indicate, non potendo affermarsi che le strutture penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell'accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive nei relativi istituti penitenziari rumeni e della assenza di elementi specifici di segno contrario. Occorre, peraltro, evidenziare che, dalle indicazioni emergenti dal Piano di azione 2020-2025 presentato dalla Romania al Consiglio d'Europa, risultavano, effettivamente, conseguite graduali migliorie strutturali degli istituti penitenziari. 4. Per quanto concerne la censura avente ad oggetto il radicamento del LA in Italia da almeno cinque anni, occorre osservare che tutta la documentazione prodotta dalla difesa (il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto da LA con decorrenza 15 dicembre 2021, la lettera di assunzione del predetto in data 8 ottobre 2022, la richiesta di iscrizione all'anagrafe presso il Comune di Moncalieri presentata in data 17 dicembre 2022, la scelta del trattamento di fine rapporto datata 8 ottobre 2022 e buste paga relative agli anni 2021 e 2022) dimostrano, al più, una presenza costante in Italia del predetto a fare tempo dalla fine del 2021. Per contro, le fotografie asseritamente ritraenti il ricorrente in Italia nel 2017, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non hanno data certa e, comunque, non dimostrano una permanenza stabile del predetto nel territorio dello Stato, dal momento che possono essere state scattate in occasione di soggiorni occasionali del LA nel nostro paese, come dimostrato dalla certa presenza del LA in Romania dove ha commesso i reati di cui al m.a.e. nel 2017 e nel 2018. Del tutto prive di pregio sono, infine, le dichiarazioni in atti sottoscritte da AB IA AR e da AB NI che collocano l'imputato stabilmente dimorante in Italia, la prima da cinque anni e la seconda da sei anni;
tali dichiarazioni sono meramente assertive, assolutamente prive di data certa e di alcuna specificazione in grado di dimostrare un risalente e stabile radicamento del LA in Italia. 4.1.Va, da ultimo, ricordato, che, a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis I. 69/2005, la procedura di riconoscimento in Italia della sentenza emessa dallo Stato richiedente non può mai essere attivata su richiesta dell'interessato, poiché ciò avverrebbe in violazione di norme inderogabili, relative al rispetto della sovranità degli Stati (art. 10 Cost.). 6 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimeriti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso 1'8 agosto 2023
udita la relazione svolta dai consigliere ARa Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti gli avvocati Francesca Casarotto e Furio Faranda, i quali hanno chiesto l'accoglimentc del ricorso e hanno depositato due sentenze di questa Corte. Penale Sent. Sez. F Num. 34823 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di LA AN GH alla Autorità Giudiziaria della Romania come richiesto nel Mandato d'Arresto Europeo esecutivo emesso dall'Autorità Giudiziaria Rumena di Hunedoara in data 10 ottobre 2022 in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Hunedoara in data 18 marzo 2022 per i reati di cui agli artt. 320, 323, 335 del codice penale rumeno commessi il 30 agosto 2017, il 14 novembre 2017 e il 23 giugno 2018 in Romania e in Ucraina, ad eccezione del reato di guida senza patente commesso il 14 novembre 2017, limitatamente alla pena complessiva di anni uno mesi sei di reclusione, oltre a 767 giorni di detenzione, a seguito della revoca del beneficio della libertà condizionale di c:ui alla sentenza n. 94 del 30 aprile 2009 pronunciata dal Tribunale di Hunedoara, definitiva con decisione della Corte di Appello di Alba Iulia in data 19 gennaio 2010. Dal mandato di arresto europeo emerge che i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Hunedoara il 30 agosto 2017 hanno ad oggetto i seguenti fatti: LA, mentre si trovava in Ucraina, ha ottenuto da un cittadino ucraino non identificato una patente di guida contraffatta, consegnandogli una copia della sua carta d'identità e delle sue foto;
inoltre, il 14 novembre 2017 e il 23 giugno 2018 ha guidato due diversi veicoli sulle strade pubbliche della città di Hunedoara, senza essere in possesso di una patente di guida valida e, fermato dalla polizia, ha esibito la patente di guida ucraina falsificata. La Corte di appello territoriale ha dato atto che fatti, compiutamente descritti negli atti inviati dall'autorità giudiziaria rumena, sono sussumibili nella fattispecie di concorso in falsificazione di documenti, uso di atto falso e guida senza patente. La sentenza impugnata non ha accolto la richiesta dell'Autorità Giudiziaria romena in relazione alla prima condotta di guida senza patente commessa in data 14 novembre 2017, poiché tale condotta, per l'ordinamento italiano è una mera violazione amministrativa, e, dunque, non sussiste il requisito della doppia specialità, mentre, in relazione alla condotta di guida senza patente commessa il 23 giugno 2018, essendo stata dimostrata la recidiva nel biennio, la richiesta è stata accolta. La Corte di appello ha, infine, evidenziato che il Tribunale di Hunedoara ha specificato che la pena per i reati per cui sussiste il requisito della doppia punibilità deve determinarsi in anni uno mesi sei di reclusione, oltre a giorni 767 conseguenti alla revoca del beneficio della libertà condizionale, di cui alla sentenza sopra indicata. Nei limiti di tale pena è stata, pertanto, disposta la consegna del LA. 2 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione LA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, in particolare violazione degli artt. 2 L. 69/2005 e 2 e 3 della CEDU. nonché dell'art. 698 cod. proc. pen., in considerazione del pericolo concreto per LA di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in relazione alla gravissima situazione del sistema carcerario romeno. Nella relazione trasmessa alla Corte di appello di Torino, viene molto genericamente illustrava la situazione carceraria e, altrettanto genericamente, indicato il trattamento riservato al ricorrente. La difesa si sofferma, in particolare, sulla valutazione dello spazio individuale di tre mq., che deve essere garantito al detenuto. E' incontrastato il principio secondo il quale, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. chiuso, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre mq. detratto quello impegnato da strutture sanitarie ed arredi fissi. Si allega una recente sentenza della Prima Sezione di questa Corte, secondo la quale anche il letto singolo deve essere inteso come un "arredo tendenzialmente fisso" e, quindi, escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, Ministero Giustizia, Rv. 284510 - 01). 2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del radicamento di LA nel territorio dello Stato e all'omesso riconoscimento della sentenza romena con esecuzione della stessa in Italia. La difesa ha provato il radicamento dei LA in Italia e, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto opporre il relativo motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis I. 69/2005. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, non solo ha circoscritto i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna alle ipotesi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.), escludendo il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del :L0/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, GH, Rv. 282911), ma 3 soprattutto ha eliminato la possibilità di impugnare "nel merito" la decisione della Corte di appello sulla consegna dell'interessato. La nozione di "violazione di legge" è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo che in essa possano rientrare i vizi logici della motivazione (da denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Ebbene, il ricorrente non rimprovera alla Corte di appello di avere disapplicato o fatto erronea applicazione di un determinato principio di legge o di uno specifico parametro normativo, bensì di avere assunto determinazioni, asseritamente erronee - secondo il ricorrente - sulla base del documento trasmesso dalle autorità dello Stato di emissione e di altra documentazione prodotta. 3. Quanto alla prima doglianza, quel che è sufficiente rilevare è che il Collegio di appello ha effettuato l'indagine mirata già delineata da questa Corte sin dalla sentenza AR (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni complementari necessarie per verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale, al quale concretamente il consegnando sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo "astratto" di violazione dell'art. 3 CEDU) e, sulla base di esse - delle quali è tenuta a prendere atto senza pretendere garanzie di sorta su loro rispetto (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211) -, ha motivatamente escluso il siffatto rischio. Alla luce dei dati esposti in motivazione, non emergono vizi qualificabili come violazione di legge, avendo la Corte di appello indicato le informazioni fornite dalle autorità rumene sul trattamento carcerario„ tra le quali quella dello spazio disponibile al ricorrente di "almeno 3 mq.". Dalle dettagliate informazioni complementari richieste dalla Corte e trasmesse con nota del 17 marzo 2023 risulta che, in ipotesi di consegna, il LA sarebbe ristretto solo per il periodo iniziale definito "di quarantena e osservazione" della durata di giorni ventuno presso il penitenziario di Bucarest - iRahova in cui sarà assicurato lo spazio minimo di tre metri quadri per ciascun detenuto. In tale periodo il detenuto sarà sottoposto a regime chiuso che consente, comunque, il diritto ad una passeggiata di due ore ogni giorno, oltre a numerose attività fuori dalla camera di detenzione, quali accesso ai campi sportivi, possibilità di effettuare acquisti, partecipazione ad attività educative, utilizzo di strumenti elettronici per consultazione della posizione giuridica, con conseguente possibilità di trascorrere un periodo molto più lungo fuori dalla celia. 4 Vero è che per il periodo iniziale di quarantena è indicata nelle celle la presenza di letti a castello che rientrano nella nozione di arredi fissi di cui non si deve tenere conto ai fini della valutazione dello spazio fruibile, a differenza del letto a un piano, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, la brevissima durata del periodo di quarantena e la presenza dei fattori compensativi sopra indicati consentono di superare tale condizione -che si ribadisce- è relativa a un periodo iniziale estremamente contenuto. Per il resto, la detenzione sarà eseguita nel carcere di Arad, per una prima parte della pena probabilmente in regime chiuso -a seconda cel comportamento del consegnando-, in relazione al quale è comunque assicurato uno spazio libero per detenuto superiore a tre metri quadri;
in relazione a tali celle non è indicata la presenza di letto a castello, che è, invece, specificato con riferimento al penitenziario di Rahova, con la conseguenza che il letto è valutabile come spazio fruibile e, dunque, lo stesso è quanto meno pari a tre metri quadri per detenuto. Inoltre, nel carcere di Arad sono previsti maggiori spazi orari di uscite e di attività da realizzare fuori dalla cella, come specificato nella nota inviata. Occorre, a questo proposito, segnalare che, rispetto alla fattispecie presa in esame dalla sentenza della Sesta Sezione di questa Corte, prodotta dalla difesa all'odierna udienza, nel periodo di detenzione in regime chiuso viene garantito uno spazio libero per detenuto superiore a tre metri quadri. Il trattamento del condannato per il periodo successivo sarà eseguito presso il carcere di Deva in regime semi aperto e, successivamente, in regime di apertura. Anche con riferimento all'esecuzione della pena per il periodo successivo è assicurato uno spazio minimo per detenuto di tre metri quadri, compreso il letto che, anche in tali ipotesi, non è a castello. Peraltro, nei regimi semiaperti e aperti il ridotto tempo trascorso in cella è tale che i fattori compensativi concorrono alla valutazione globale del trattamento a cui sarà sottoposto il consegnando. Dunque, sulla scorta delle informazioni complementari trasmesse dalla Autorità Giudiziaria Rumena, correttamente la sentenza impugnata ha escluso che LA sarà sottoposto in corso di esecuzione della pena a trattamenti inumani e degradanti, essendo garantito lo spazio minimo individuale, che sarà sostanzialmente di tre mq. - come stabilito dalla sentenza Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, -dep. 19/02/2021-, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 - 02, dalla quale si discosta in parte la sentenza della Prima Sezione di questa Corte oggi prodotta in udienza - almeno fino alla esecuzione di un quinto della pena, quando poi, in relazione al comportamento tenuto, il condannato potrebbe essere ammesso ad un regime di detenzione aperto o semiaperto. 5 In particolare, sulla base del quadro informativo ufficialmente comunicato, al quale le autorità dello Stato di esecuzione non possono negare fede, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale si sottrae alle censure sopra indicate, non potendo affermarsi che le strutture penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell'accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive nei relativi istituti penitenziari rumeni e della assenza di elementi specifici di segno contrario. Occorre, peraltro, evidenziare che, dalle indicazioni emergenti dal Piano di azione 2020-2025 presentato dalla Romania al Consiglio d'Europa, risultavano, effettivamente, conseguite graduali migliorie strutturali degli istituti penitenziari. 4. Per quanto concerne la censura avente ad oggetto il radicamento del LA in Italia da almeno cinque anni, occorre osservare che tutta la documentazione prodotta dalla difesa (il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto da LA con decorrenza 15 dicembre 2021, la lettera di assunzione del predetto in data 8 ottobre 2022, la richiesta di iscrizione all'anagrafe presso il Comune di Moncalieri presentata in data 17 dicembre 2022, la scelta del trattamento di fine rapporto datata 8 ottobre 2022 e buste paga relative agli anni 2021 e 2022) dimostrano, al più, una presenza costante in Italia del predetto a fare tempo dalla fine del 2021. Per contro, le fotografie asseritamente ritraenti il ricorrente in Italia nel 2017, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non hanno data certa e, comunque, non dimostrano una permanenza stabile del predetto nel territorio dello Stato, dal momento che possono essere state scattate in occasione di soggiorni occasionali del LA nel nostro paese, come dimostrato dalla certa presenza del LA in Romania dove ha commesso i reati di cui al m.a.e. nel 2017 e nel 2018. Del tutto prive di pregio sono, infine, le dichiarazioni in atti sottoscritte da AB IA AR e da AB NI che collocano l'imputato stabilmente dimorante in Italia, la prima da cinque anni e la seconda da sei anni;
tali dichiarazioni sono meramente assertive, assolutamente prive di data certa e di alcuna specificazione in grado di dimostrare un risalente e stabile radicamento del LA in Italia. 4.1.Va, da ultimo, ricordato, che, a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis I. 69/2005, la procedura di riconoscimento in Italia della sentenza emessa dallo Stato richiedente non può mai essere attivata su richiesta dell'interessato, poiché ciò avverrebbe in violazione di norme inderogabili, relative al rispetto della sovranità degli Stati (art. 10 Cost.). 6 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimeriti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso 1'8 agosto 2023