Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8661
CASS
Sentenza 25 giugno 2001

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Nel caso in cui il convenuto, contro il quale sia stato domandato il ripristino della distanza legale tra le costruzioni, opponga di aver eseguito la propria costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione, tale deduzione non configura un'eccezione in senso proprio, ma si risolve nella mera negazione della sussistenza di una condizione dell'azione "ex adverso" proposta; conseguentemente - secondo i principi regolanti la ripartizione dell'onere probatorio - la sussistenza di tale condizione, e cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti al tempo della sua esecuzione, dev'essere dimostrata dall'attore.

In presenza di una norma regolamentare edilizia prescrivente per le costruzioni un distacco minimo dal confine, la convenzione tra proprietari confinanti per l'esecuzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare, stante la sua illiceità per contrasto con una norma inderogabile posta a tutela dell'interesse pubblico, non attribuisce per il principio "quod nullum est nullum producit effectum", nessun diritto ai suoi stipulanti con la conseguenza che nessun danno risarcibile può essere riconosciuto al proprietario che, in esecuzione di detto accordo, abbia costruito a distanza inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare e, in accoglimento della domanda del vicino, sia stato condannato ad arretrare la costruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8661
    Data del deposito : 25 giugno 2001

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