Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 2
Nel caso in cui il convenuto, contro il quale sia stato domandato il ripristino della distanza legale tra le costruzioni, opponga di aver eseguito la propria costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione, tale deduzione non configura un'eccezione in senso proprio, ma si risolve nella mera negazione della sussistenza di una condizione dell'azione "ex adverso" proposta; conseguentemente - secondo i principi regolanti la ripartizione dell'onere probatorio - la sussistenza di tale condizione, e cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti al tempo della sua esecuzione, dev'essere dimostrata dall'attore.
In presenza di una norma regolamentare edilizia prescrivente per le costruzioni un distacco minimo dal confine, la convenzione tra proprietari confinanti per l'esecuzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare, stante la sua illiceità per contrasto con una norma inderogabile posta a tutela dell'interesse pubblico, non attribuisce per il principio "quod nullum est nullum producit effectum", nessun diritto ai suoi stipulanti con la conseguenza che nessun danno risarcibile può essere riconosciuto al proprietario che, in esecuzione di detto accordo, abbia costruito a distanza inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare e, in accoglimento della domanda del vicino, sia stato condannato ad arretrare la costruzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8661 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato FIORINO G., difeso dall'avvocato PERICA US, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI RI, CI US, CI RE tutti in proprio e nella qualità di eredi di TI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, (St. MELE) difesi dall'avvocato FAGIOLO MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1426/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Roma, decidendo sull'appello proposto da AN NI avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri aveva accolto la domanda, proposta nei suoi confronti, con atto di citazione notificato il 22 giugno 1987, da IB IA, GI IA, TO IA e MA NT, di demolizione del fabbricato da lui costruito in violazione della distanza minima di mt. 7,50 dal confine prescritta dal P.R.G. del Comune di Valmontone, approvato con delibera n.5806 del 20 ottobre 1980 dalla Giunta della Regione Lazio, con sentenza resa in data 29 aprile 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha limitato l'ordine di demolizione del fabbricato alla sola parte del fabbricato posta nell'ambito di mt. 7,50 dal confine col fondo degli attori.
Ha osservato il giudice d'appello, a confutazione del primo motivo di gravame, secondo cui la costruzione era stata realizzata prima dell'anno 1980 e, quindi, prima dell'approvazione del P.R.G. di Valmontone, che l'atto pubblico di acquisto del fondo da parte del NI, stipulato il 7 novembre 1984, e le risultanze della prova per testi offerta dallo stesso NI per dimostrare la conclusione con i confinanti IA e NT di un accordo che presupponeva la titolarità del diritto di proprietà in capo al NI costituivano elementi presuntivi della collocazione della data di costruzione del manufatto "ad epoca anteriore all'adozione da parte del Comune di Valmontone del P.R.G...."
Inoltre, la corte di merito ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto in grado d'appello dal NI, questi, costituendosi in giudizio in primo grado, non aveva addotto di aver realizzata la costruzione prima del 1980, bensì solo che la costruzione era stata eseguita dopo l'adozione del P.R.G. ma prima della sua approvazione. E, comunque, incombeva sull'appellante l'onere, non assolto, di provare che, come ora adduceva, la costruzione era stata realizzata prima dell'entrata in vigore del P.R.G..
Quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, che il NI assumeva di avere sofferto per avere realizzata la costruzione in buona fede, sulla base degli accordi intercorsi con gli attori, la corte distrettuale ha osservato che l'appellante conosceva o doveva conoscere la causa d'invalidità dell'accordo, necessitante della forma scritta ad substantiam, e, quindi, non poteva imputare all'altra parte di avere egli confidato senza colpa nella validità del contratto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il NI, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso IB IA, GI IA e TO IA, in proprio e quali eredi di MA NT, frattanto deceduta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per contraddittoria ed insufficiente motivazione, adducendo che: a) la Corte d'Appello, pur riconoscendo che le risultanze processuali consentivano di ritenere la costruzione eseguita in data anteriore all'entrata in vigore del P.R.G., ha contraddittoriamente ritenuto di disporre il parziale abbattimento dell'edificio, in tal modo applicando retroattivamente le prescrizioni di detto strumento urbanistico;
b) la Corte d'Appello cade in un ulteriore errore, mostrando di ritenere che nei rapporti tra privati le norme del P.R.G. sarebbero applicabili subito dopo l'adozione dello strumento urbanistico e non, invece, dopo l'approvazione di esso.
Col secondo motivo, che, in considerazione del collegamento logico col primo, può essere esaminato congiuntamente allo stesso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., rilevando che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che spettasse a lui l'onere di provare l'anteriorità della costruzione rispetto all'approvazione del P.R.G., poiché, invece, spetta a colui che invochi il rispetto delle distanze dimostrare che l'opera fu realizzata nella vigenza delle norme che prescrivono le distanze ritenute violate. Osserva la Corte che non può dubitarsi che, come osserva il ricorrente col secondo motivo, la motivazione dell'impugnata sentenza sia errata in diritto, nella parte in cui, a chiusura dell'esame del primo motivo d'appello, ritiene che spettasse al convenuto l'onere di provare che, come egli adduceva, il fabbricato era stato realizzato in epoca anteriore all'approvazione del P.R.G., poiché, com'è stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4511 del 23 agosto 1995; sent. n. 3692 del 27 marzo 1993), "nel caso in cui il convenuto, contro il quale sia stato domandato il ripristino della distanza legale tra le costruzioni, opponga di avere eseguita la propria costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione, tale deduzione non configura un'eccezione in senso proprio, ma si risolve nella mera negazione della sussistenza di una condizione dell'azione ex adverso proposta;
conseguentemente - secondo i principi regolanti la ripartizione dell'onere probatorio - la sussistenza di tale condizione, e cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti al tempo della sua esecuzione, dev'essere dimostrata dall'attore".
Cionondimeno, la decisione è ugualmente corretta, avendo accertata, sulla base delle risultanze processuali, esattamente valorizzate come elementi indiziari, l'anteriorità dell'approvazione del P.R.G. rispetto all'epoca in cui fu realizzata la costruzione. Al riguardo, va escluso il vizio di contraddittorietà denunciato dal ricorrente, essendo evidente, sulla base dell'esame dell'intera motivazione dedicata all'esame del primo motivo di appello, che laddove la Corte d'Appello ha affermato che "gli elementi presuntivi della collocazione della data di costruzione del manufatto ad epoca anteriore all'adozione da parte del Comune di Valmontone del P.G. ..." è incorsa in mero errore materiale, intendendo, invece, dire che quegli elementi presuntivi consentivano di collocare la data di esecuzione della costruzione in epoca posteriore all'approvazione del P.R.G..
A tale conclusione, invero, portavano inequivocabilmente le ragioni esposte in esito alla valutazione delle risultanze processuali, sicché la statuizione adottata in dispositivo non si pone in contrasto con la motivazione.
Va, infine, escluso che la corte di merito abbia ritenuto, errando, che la costruzione eseguita tra la data di adozione e quella di approvazione dello strumento urbanistico locale sia illegittima, avendo inteso solo rilevare che in primo grado il convenuto aveva incentrata la sua difesa sull'assunto che l'opera era stata realizzata dopo l'adozione del P.R.G. ma prima dell'approvazione, non anche sul rilievo, fatto solo in sede d'appello, che la realizzazione del fabbricato era anteriore al 1980 e, quindi, anche alla stessa adozione del P.R.G.. E, comunque, l'eventuale errore resterebbe privo di rilevanza, perché, come si è detto, dalla parte della motivazione riservata all'esame delle risultanze processuali risulta chiaro che il giudice d'appello ha ritenuto provata la realizzazione dell'opera in epoca successiva all'approvazione del P.R.G.. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 2043 cod. civ., adducendo che la Corte d'Appello non ha esattamente inteso il senso del terzo motivo d'appello, concernente il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Chiarisce, all'uopo, che egli non aveva affermato di avere confidato nella validità dell'accordo concluso coi vicini, accordo indubbiamente nullo per difetto di forma scritta, bensì di avere confidato nella parola di controparte, che l'aveva autorizzato ad erigere il fabbricato a distanza inferiore a quella prescritta dal P.R.G.. Sicché, gli attori dovevano essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., del danno da lui subito. La censura è destituita di fondamento, avendo, il giudice d'appello, correttamente interpretata la causa petendi della domanda risarcitoria proposta dal NI, individuandola nella violazione di un accordo concluso dal NI con gli attori, in virtù del quale il primo sarebbe stato autorizzato a costruire a distanza non legate. È, invero, corretto ritenere che le intese intercorse tra vicini al fine di consentire ad uno di essi di realizzare un'opera senza rispettare le distanze legali integri un contratto. E, poiché si sarebbe trattato di contratto verbale e, quindi, nullo per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam, altrettanto correttamente la corte distrettuale, in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 2325 dell'11 luglio 1972; sent. n. 6337 del 26 giugno 1998), ha escluso qualsiasi colpa degli attori, essendo evidente che non può configurarsi responsabilità di un contraente per l'invalidità del contratto quando l'invalidità derivi da una norma di legge che per prescrizione assoluta si ritiene nota alla generalità dei cittadini.
È opportuno, peraltro, precisare che, stante la natura della norma che detta la prescrizione in esame, ove anche l'accordo fosse stato concluso per iscritto, dalla sua violazione non sarebbe potuto comunque derivare un diritto al risarcimento per il ricorrente, poiché in presenza di una norma regolamentare edilizia prescrivente per le costruzioni un distacco minimo dal confine, la convenzione tra proprietari confinanti per l'esecuzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare, stante la sua illiceità per contrasto con una norma inderogabile posta a tutela dell'interesse pubblico, non attribuisce per il principio quod nullum est nullum producit effectum, nessun diritto ai suoi stipulanti, con la conseguenza che, nessun danno risarcibile può essere riconosciuto al proprietario che, in esecuzione di detto accordo, abbia costruito a distanza inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare ed, in accoglimento della domanda del vicino, sia stato condannato ad arretrare la costruzione (cfr. Cass. 7 luglio 1987, n. 5900). Conclusivamente, salva la correzione della motivazione in diritto ai sensi dell'art. 384, cpv., cod. proc. civ., come precisato esaminando i primi due motivi, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 3.125.800, di cui L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 7 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001