Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 11832/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 11832/2022 e 12067/2022 RGAC e vertenti
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Piedigrotta 9 presso Parte_1
l'avv. Gisella Novia, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE nel giudizio 11832/2022
e elettivamente domiciliati in Napoli alla Via G. Parte_2 Parte_3
Appulo 1 presso gli avv.ti Stefano Colusso e Pierluigi Vitolo, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI nel giudizio 12067/2022
E
, in persona dell'amministratore p.t.., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carbonara 20 presso l'avv. Stefano D'Angelo, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore a seguito di riassunzione
CONVENUTO in entrambi i giudizi
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le opposizioni vanno rigettate.
ha convenuto il Condominio in Napoli, , chiedendo di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la sentenza 5766/2021 di questo Tribunale inopponibile al
[...]
, ed in particolare a , facente parte di quel Controparte_2 Parte_1
Condominio – e conseguentemente dichiarare illegittime le deliberazioni adottate dall'assemblea del convenuto nelle date 27/7/2021, 1/9/2021 e 28/9/2021 CP_1
“per violazione dell'art. 1137 c.c. dell'art. 1135 c.c e per l'errata applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1126 c.c. dei criteri legali per il riparto delle spese di cui alla sentenza n. 5766/2021 del Tribunale di Napoli”, con rimborso delle spese di mediazione e con vittoria delle spese di lite con distrazione;
la causa è stata iscritta a ruolo col n. 11832/2022; si è costituito il eccependo che il Tribunale sia incompetente CP_1 per valore essendo invece competente il GdP, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e la sua carenza di legittimazione attiva, la propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità della domanda, e comunque rigettare nel merito le opposizioni, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
Parte_2
e a loro volta hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_3 CP_1
, chiedendo di dichiarare nulle o subordinatamente annullare
[...] Controparte_1 le deliberazioni adottate dall'assemblea del convenuto nelle date 27/7/2021, CP_1
1/9/2021 e 28/9/2021, con vittoria delle spese di lite e del procedimento di mediazione;
la causa è stata iscritta a ruolo col n. 12067/2021; si è costituito il CP_1 convenuto eccependo che il Tribunale sia incompetente per valore essendo invece competente il GdP, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e la sua carenza di legittimazione attiva, la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva, l'improcedibilità della domanda, e comunque rigettare nel merito le opposizioni, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
successivamente le due cause sono state riunite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione;
ora la causa va decisa.
Preliminarmente la domanda va dichiarata procedibile, poiché gli attori in entrambe le cause riunite hanno attivato la procedura di mediazione con lo stesso oggetto del successivo giudizio.
Va rigettata l'eccezione d'incompetenza per valore sollevata dal Condominio convenuto nel giudizio 11832/2022 poiché il valore della sentenza che si chiede di dichiarare inopponibile all'attore è di circa 40.000 euro;
va rigettata anche l'eccezione proposta nel giudizio 12067/2022, in quanto tale giudizio ha ad oggetto unicamente l'impugnazione di tra delibere condominiali, delle quali quella del 27/7/2021, con cui venne approvato un preventivo lavori per € 3.500 + Iva, - ed una, quella del 28/9/2021, colla quale venne pagina 2 di 5 approvato un diverso preventivo lavori per € 2500 + Iva;
ai sensi dell'art. 104.1 cpc
“Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.”, e l'art. 10.2 cpc dispone che “ le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.”.
Nel merito, prima di tutto non si comprende per quale ragione gli attori affermano di impugnare una deliberazione del 1°/9/2021, quando l'assemblea riunitasi in quella data non adottò alcuna delibera, dato che durante la riunione venne a mancare il numero legale.
Per quanto concerne la sentenza 5766/2021, è vero che è stata emessa nei confronti del
, e non del Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_2
, e ciò è evidente;
ma non ha interesse ad una tale pronuncia, perché
[...] Parte_1 tale circostanza non lo esclude automaticamente dal subire gli effetti di quella sentenza: egli, infatti, oltre che condomino di , lo è pure di , Controparte_2 Controparte_1 perché così risulta dalle tabelle millesimali prodotte dallo stesso attore. Il fatto che la partecipazione degli attori in entrambi i giudizi al convenuto avviene CP_1 tramite la comproprietà di parti comuni, e non possedendo una unità immobiliare all'interno del fabbricato al civico 33, non muta i termini della questione: ciò che conta è che gli attori sono inseriti nelle tabelle millesimali del civico 30, del quale dunque fanno parte. La sentenza quindi, si ripete, non è inopponibile a per il solo fatto che è Parte_1 stata emessa nei confronti del Condominio di Via della Cerra 33, del quale sotto alcuni aspetti fa parte. Tutto ciò vale sicuramente per , mentre per Parte_1 Parte_1 quanto concerne (e quindi anche suo coniuge in regime di Parte_2 Pt_3 comunione legale) costei non è menzionata nella tabelle (lo sono e Persona_1
; non essendo e menzionati nelle tabelle Persona_2 Parte_2 Pt_3 millesimali del Condominio di Napoli, , del quale quindi non fanno Controparte_1 parte, allora non si vede quale interesse ha a proporre la domanda che si esamina: infatti, non essendo condomini del civico 33, non corrono alcun rischio di subire gli effetti della sentenza 5766/2021, e le deliberazioni di quel Condominio non sono a loro opponibili.
Con la deliberazione del 27/7/2021 furono approvati dei lavori per € 3500 + Iva finalizzati ad eliminare le cause delle infiltrazioni per le quali il Condominio di Via della
Cerra 33 era stato condannato colla sentenza 5766/2021, il che ovviamente è di certo legittimo;
inoltre: “L'assemblea invita l'Amministratore ad emettere bollette straordinarie ….“ (per ripartire quella spesa) “… nelle misura di 1/3 per Finizio e 2/3 per l'intero condominio”. Di per sé questa decisione non è lesiva per gli attori, perché si limita a stabilire che 1/3 della spesa sarà a carico del condomino destinatario unitamente al Condominio tutto della pronuncia di condanna contenuta nella sentenza 5766/2021, e che 2/3 sarà invece a carico del Condominio;
ma poi l'amministratore dovrà ripartirla in pagina 3 di 5 base ad una delle tabelle millesimali in vigore, e solo allora gli interessi di Parte_1 potranno essere pregiudicati, qualora la tabella adottata dall'amministratore non fosse quella effettivamente applicabile (quelli di e a prescindere, Parte_2 Pt_3 non possono essere pregiudicati dalla deliberazione, come già visto).
Con la deliberazione del 28/9/2021 venne approvata una spesa di 2.500 + IVA per
“lavori di manutenzione al muro perimetrale e piattabanda altezza appartamento
, ossia la parte vittoriosa nella sentenza 5766/2021 – e fu deciso Parte_4 che per ripartire detta spesa sarebbe stata applicata la tabella A-E”. Non si rinviene in atti una tabella A-E bensì la tabella A “valida per la ripartizione delle spese relative a tutte le parti comuni esclusi ascensori e scale” nella quale è incluso Parte_1
( no, ma se lo fosse varrebbe lo stesso discorso che vale per Parte_2
). sostiene di non avere un appartamento sottostante la porzione di Parte_1 Parte_1 lastrico, quella di proprietà esclusiva del , interessata dai lavori resi Controparte_3 necessari dalla sentenza 5766/2021: il fatto però è che il lastrico solare è una parte comune le cui spese vanno ripartite in base alla tabella A, nella quale ha Parte_1
91 millesimi, il quale dunque non si può sottrarre alla spesa. e Parte_2
invece, salvo il caso che siano loro attribuiti i millesimi nominalmente riferibili Pt_3 ad altri non hanno interesse ad impugnare deliberazioni che non potrebbero Parte_2 in alcun modo coinvolgerli, non essendo menzionati nelle tabelle di ripartizione delle spese.
Le domande degli attori vanno dunque respinte (quella di , perché deve Parte_1 partecipare alla ripartizione delle spese in base alle tabelle;
e quella di e Parte_2
; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in Pt_3 dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 11832/2022 e 12067/2022 RGAC tra: , e attori;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenuti;
così provvede: Controparte_1 Controparte_1
1) Rigetta le domande degli attori;
2) Condanna gli attori in solido a rimborsare al convenuto le spese del CP_1 giudizio, che liquida in € 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefano D'Angelo. Così deciso in Portici in data 4/5/2025 Il giudice unico pagina 4 di 5 .
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