Sentenza 27 febbraio 2015
Massime • 1
I limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma secondo bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (testo introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma terzo, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva.
Commentari • 2
- 1. Un potere senza spada e senza borsa?Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2019
- 2. La Corte di Cassazione e le libertà dei cittadini: le attuali tendenze della giurisprudenza penale di legittimitàSaveria Cusumano · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2016
Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2015, n. 32702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32702 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/02/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 479
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 50236/2014
ha pronunciato la seguente:
32702/15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE Sq
Composta da
Saverio Felice Mannino - Presidente - Sent. n. sez. 479 Silvio Amoresano CC - 27/02/2015
Luca Rannacci R.G.N. 50236/2014
Aldo Aceto - Relatore -
Andrea Gentili
ha pronunciato la seguente DEPOSI1ATA IN CANCELLERIA SENTENZA IL 2 7 LUG 2015 sul ricorso proposto da
AB AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2014 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Loris Codato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. AB AN ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 22/10/2014 del Tribunale di Venezia che ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del 22/09/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli all'esito dell'arresto in flagranza per i delitti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione a fine di cessione a terzi di circa 30 chilogrammi di hashish) e resistenza a pubblico ufficiale.
1.1.Con il primo motivo eccepisce violazione dell'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Deduce al riguardo che il Tribunale ha totalmente omesso di motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero superamento del quantitativo di principio attivo, nella misura stabilita da questa Suprema Corte. Tanto più, prosegue, che nel caso di specie il superamento è minimo e denota comunque una scarsa purezza dello stupefacente sequestrato che la stessa ordinanza definisce "da strada".
1.2.Con il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Lamenta, in particolare, che oltre ad aver ammesso le proprie responsabilità, aveva reso dichiarazioni a carico del fornitore della sostanza (successivamente arrestato) utili anche a individuare gli acquirenti. Il Tribunale ha fornito una lettura eccessivamente restrittiva della norma che non tiene conto del decisivo rilievo che l'arresto del fornitore ha comunque contribuito a interrompere il traffico di stupefacenti.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., ingiustamente non applicato dal Tribunale di Venezia anche se l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non eleverebbe comunque il minimo edittale oltre la soglia dei tre anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3. Ha valore decisivo la ragione posta a fondamento del diniego della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere che, nell'economia del provvedimento impugnato, assume portata dichiaratamente assorbente.
Spiega infatti il Tribunale che, aldilà di ogni considerazione circa l'effettiva sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990 o della pretesa circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, stesso d.P.R., a prescindere, perciò, dall'entità della pena irroganda, osta alla concessione di una misura cautelare meno afflittiva il fatto che l'imputato ha commesso il reato allorquando si trovava ristretto agli arresti domiciliari per altra causa con facoltà di allontanarsi solo per motivi di lavoro, con ciò dando prova concreta della inidoneità di ogni misura meno afflittiva di quella più grave a contenere il pericolo di reiterazione del reato.
Il Tribunale cautelare, dunque, applica la regola prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fatta salva dal precedente comma 2-bis, secondo la quale il giudice che ritenga comunque inadeguata ogni misura cautelare meno afflittiva, può prescindere dai limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma 2-bis, secondo paragrafo, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 8, comma 1, dl. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.
Recita l'art. 275, comma 2-bis: «Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».
E' certo che il limite triennale riguarda esclusivamente la applicabilità della custodia cautelare in carcere, come reso palese dal tenore della norma che nel suo "incipit" accomuna espressamente le due misure cautelari detentive (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari), salvo considerare, nel suo successivo paragrafo, solo quella più grave.
Le deroghe si giustificano con quanto prevede l'art. 656, cod. proc. pen., secondo il quale, normalmente, l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva resta sospesa nei confronti di chi deve scontare una pena residua non superiore a tre anni di reclusione, a meno che, appunto, non si tratti di condannati per delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.).
In questi casi la condanna viene eseguita anche se la pena da scontare non è superiore a tre anni.E' chiara la "ratio" dell'intervento legislativo: impedire a chi si ritiene che non dovrà espiare la pena in carcere ogni inutile contatto con la realtà inframuraria.
Occorre tuttavia considerare che, secondo quanto prevede lo stesso art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione della pena detentiva a pena non superiore a tre anni di reclusione non può essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva.
Si tratta di regola, non modificata dall'intervento legislativo del 2014, che dimostra come lo stesso legislatore contempli la possibilità che, nonostante i limiti e le preclusioni previste dall'art. 275, comma 2-bis, secondo paragrafo, la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata quando il giudice ritenga possibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare, ogni altra misura meno afflittiva (tanto varrebbe, allora, non applicare affatto alcuna misura cautelare). Deve perciò essere enunciato il seguente principio di diritto: «il giudice può prescindere dai limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma 2-bis, secondo paragrafo, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 8, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, quando, ai sensi del successivo comma 3, prima parte, ritenga comunque inadeguata ogni misura cautelare meno afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari». Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.