Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.r.l. Alpa Auto;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n. 601 dep. 16 novembre 1998, notificata il 25 novembre 1998;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4 luglio 2003 dal Relatore, Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre per Cassazione - con unico, complesso, motivo - l'Amministrazione dalle finanze dello Stato avverso la sentenza n. 601 del 1998, con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13 maggio 1997, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Ministero delle finanze e sull'appello incidentale proposto dalla s.r.l. Alpa Auto, ha condannato il primo a rimborsare alla seconda le somme da tale società indebitamente corrisposte a titolo di tassa di rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni dal 1989 al 1991 (L. 10,5 milioni), con interessi del 3% semestrale (ai sensi della l. n. 29 del 1961, come modificata dal d.l. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 1994), a decorrere dalla domanda (cioè dal 21 aprile 1995, data di notifica del decreto ingiuntivo emesso il 10 aprile 1995 dal presidente del Tribunale di Catanzaro su ricorso della s.r.l. e revocato in sede di opposizione) sino al soddisfo: il tutto con condanna dell'appellante Ministero al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, compensate per un quinto.
Il giudice di appello, preso atto che l'appellante Ministero aveva rinunciato ai motivi di impugnazione riguardanti l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado e la legittimità della tassa rispetto alla normativa comunitaria, ha accolto l'eccezione di decadenza triennale (a decorrere dal pagamento) dell'azione di rimborso (sollevata ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del D.P.R. n. 641 del 1972), limitando così al 1989, 1990 e 1991 - rispetto all'originaria domanda, comprendente anche il 1987 ed il 1988 - le annualità da rimborsare. La Corte di merito, inoltre, ha modificato la misura degli interessi (dal primo giudice fissata in quella legale) ed ha rigettato, implicitamente, l'appello incidentale della società (la quale aveva richiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo).
L'intimata s.r.l. non si costituisce nella presente fase di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è tempestivo, perché notificato il 25 gennaio 1999, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ., tenuto conto che il 24 gennaio 1999 cadeva di domenica (la sentenza impugnata risulta notificata il 25 novembre 1998).
2. - Il Ministero ricorrente invoca, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998,n. 448, chiedendo: a) la compensazione tra quanto dovuto per il rimborso e l'importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo della s.r.l. (L. 500.000); b) la compensazione con l'importo della tassa d'iscrizione di altri atti sociali (L. 400.000); c) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%.
3. - Il ricorso deve essere rigettato.
3.1. - La deduzione relativa alla compensazione della tassa della prima iscrizione dell'atto costitutivo riguarda un tema estraneo all'oggetto della controversia. In particolare, non risulta che la condanna riguardi anche le somme versate a tal titolo, ne' che si sia mai richiesta dal Ministero alcuna somma (ulteriore rispetto a quella eventualmente versata). Di qui l'inammissibilità della censura. 3.2. - Quanto alla invocata compensazione con l'importo della tassa di iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, il ricorrente non si dà cura di allegare e dimostrare che la questione abbia fatto parte della materia del contendere (non è neppure specificato se concretamente, e per quali atti, ricorrano tali iscrizioni successive alla prima). Oltre a ciò, non viene dedotta la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della normativa invocata, posto che non viene specificata la ragione della remuneratività di tali tasse di concessione forfetarie annuali retroattive, istituite dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, le quali, del resto, sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE
(e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza. Anche sotto questo profilo, il motivo è infondato.
3.3. - Infine, con riguardo agli invocati interessi, il motivo è infondato, posto che tali interessi, previsti specificamente per il rimborso di tali tasse (illegittime perché in contrasto con l'ordinamento comunitario), non possono essere conteggiati. Infatti, l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano, data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. la sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento (in peius) tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale:
in riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, la citata sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002 ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
4. - In mancanza della costituzione dell'intimata, non va emessa alcuna pronuncia in ordine alle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004