Sentenza 23 dicembre 2002
Massime • 3
La sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore è compatibile con il contratto di formazione e lavoro, essendo prevista, in tale fattispecie, la proroga del termine apposta al negozio nei casi in cui l'esecuzione del rapporto resti sospesa per fatti non riconducibili alla volontà delle parti, con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto.
Il potere di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di cassa Integrazione guadagni costituisce, in applicazione del principio posto dall'art. 41 della Costituzione, l'esplicazione di un potere assegnato dal legislatore esclusivamente al datore di lavoro, il cui esercizio, in mancanza di una specifica disciplina concordata con le organizzazioni sindacali, è soggetto al rispetto di limiti di carattere interno, come l'osservanza di criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trattamento di integrazione salariale e di carattere esterno, derivanti dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori e dagli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ..
La motivazione della sentenza di secondo grado per "relationem" è legittima quando dal contesto delle argomentazioni svolte possa evincersi che il giudice di appello , richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorché sinteticamente, le censure dedotte dall'appellante.
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- 3. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18296 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FA DO, elett.te dom.to in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Funari, che unitamente all'Avv. Enzo Paolini lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
IRT s.p.a, ora EST 21 s.p.a., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 396, presso lo studio del Prof. Avv. Renato Scognamiglio, che unitamente all'Avv. Paolo Ferraresi la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 243 del 9.2.2000 (R.G. n. 89/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2002 dal Presidente Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Antonio Funari e Renato Scognamiglio;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20 giugno 1994 DO FA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Cosenza la s.p.a. IRT, alle cui dipendenze aveva prestato attività di lavoro subordinato con mansioni di 4^ livello, e deduceva l'illegittimità sia della sospensione dal rapporto di lavoro per cassa integrazione guadagni straordinaria, disposta nei suoi confronti nel periodo dall'11 gennaio 1993 al 17 aprile 1994, sia il licenziamento collettivo che in tale ultima data gli era stato intimato dalla società, chiedendo che quest'ultima fosse condannata a pagargli, le differenze retributive, oltre agli accessori, relative al periodo di sospensione dal lavoro e che il licenziamento fosse dichiarato nullo, con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore con sentenza del 23 gennaio 1997 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal FA, veniva confermata dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 9 febbraio 2000. Il Tribunale osservava, quanto alla domanda relativa alla sospensione dall'attività lavorativa, che la società aveva osservato i criteri della coerenza, della correttezza e della buona fede, dato che l'appellante era stato scelto al posto di un altro lavoratore, tale ZO, il quale era stato assunto in base ad un rapporto di formazione e lavoro ed aveva poi contratto matrimonio;
e, quanto all'altra domanda, che i criteri di scelta del personale da porre in mobilità, previsti dall'accordo del 14 gennaio 1994, erano stati rispettati dalla società IRT, atteso che il FA non aveva accettato la proposta, formulata dalla datrice di lavoro con la lettera del 1^ aprile 1994, di riassorbimento con mansioni diverse da quelle in precedenza assegnategli.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il FA in base a due distinti e complessi motivi.
Ha resistito con controricorso la società IRT, che ha mutato denominazione in s.p.a. Est 21.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria e la società Est 21 anche brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il FA, nel denunciare "la falsa applicazione di legge" e il vizio di omessa o, insufficiente motivazione sul punto relativo alla accertata legittimità della sospensione dell'attività lavorativa (stabilita nei suoi confronti in conseguenza della ammissione della società datrice di lavoro al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale), sostiene, in sintesi, che il Tribunale di Cosenza senza fondamento alcuno ha sostenuto che la società aveva osservato i criteri di coerenza, di correttezza e di buona fede necessari per ritenere la legittimità dell'esercizio del potere datoriale di sospensione. Deduce, in particolare, il ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe dovuto affermare l'illegittimità della disposta esenzione dal trattamento di integrazione salariale di un lavoratore (il ZO) assunto con contratto di formazione e lavoro, tenuto conto soprattutto del fatto che lo stesso era stato destinato a svolgere le mansioni prima assegnate ad esso FA, previo trasferimento dalla sede di Bassano del Grappa che a quell'epoca non presentava problemi di esubero di personale, e considerato che l'esistenza di carichi di famiglia era stata soltanto dedotta, ma non dimostrata dalla società.
Questo motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che ne' nella sentenza impugnata ne' nel ricorso è stato indicato quali fossero nel caso in esame i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere formanti oggetto della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali (e del successivo esame congiunto) ne' è stato precisato se fossero stati previsti meccanismi di rotazione (v. i commi settimo ed ottavo dell'art. 1 l. 23 luglio 1991 n. 223). In mancanza di tali indicazioni, non fornite nemmeno dalla controricorrente che soprattutto ne aveva interesse, si deve ritenere che fra i suddetti criteri non fosse stata prevista l'esclusione dalla sospensione dall'attività, nel periodo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, a salvaguardia dei quali, come si deve pure intendere in assenza di qualsiasi contraria argomentazione contenuta nella sentenza o proveniente dalle parti, non era stata emanata alcuna particolare disposizione da parte di competenti organismi pubblici.
Ciò premesso, in linea di diritto, va osservato che, come da tempo è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità - anche prima dell'entrata in vigore della l. 23 luglio 1991 n. 223, il cui art. 1, peraltro, espressamente richiama l'art. 5 l. 20 maggio 1975 n. 164 - fermo restando che la scelta dei lavoratori da sospendere in caso di cassa integrazione guadagni costituisce, in applicazione del principio posto dall'art. 41 della Costituzione, l'esplicazione di un potere assegnato dal legislatore esclusivamente al datore di lavoro, l'esercizio di questo potere, soprattutto in mancanza di prova di una specifica disciplina concordata con le organizzazioni sindacali, è soggetto al rispetto di limiti sia interni che esterni, essendo necessaria, da un lato, l'osservanza di criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, non potendo essere violati il principio di non discriminazione previsto dall'art. 15 della l. 20 maggio 1970 n. 300 e gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C. (per tali concetti cfr., quanto alla giurisprudenza meno recente, Cass. Sez. Un. 13 ottobre 1993 n. 10112 e Cass. 19 maggio 19195 n. 5517 nonché, per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, Corte cost. 23 giugno 1988 n. 694; v. pure, da ultimo, Cass. Sez. Un. 11 maggio 2000 n. 302, in motivazione). Sempre in linea di diritto, poi, va richiamato quel principio, altre volte enunciato da questa Corte in tema di trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo cui la sospensione della prestazione lavorativa per cassa integrazione è compatibile con il contratto di formazione e lavoro, essendo prevista, in tale fattispecie, la proroga del termine apposta al negozio nei casi in cui l'esecuzione del rapporto resti sospesa per fatti non riconducibili alla volontà delle parti, con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione (al trattamento sopra indicato) abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che sono stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (v. Cass. 13 aprile 1995 n. 4227 e, in precedenza, Cass. 1 marzo 1993 n. 2510). Nel caso in esame, il Tribunale, dopo avere affermato, in astratto, la necessità che il datore di lavoro, soggetto al limite di coerenza, deve osservare anche "i consueti criteri di buona fede e correttezza", si è limitato ad asserire che "la discriminazione lamentata dal FA non trova alcuna conferma negli atti di causa, atteso che l'altro lavoratore ZO era stato assunto con un contratto di formazione e lavoro e non poteva pertanto essere collocato in CIGS, mentre in seguito era stato mantenuto in servizio anche in considerazione della sua condizione familiare - lo stesso aveva infatti contratto matrimonio diversa da quella del ricorrente".
Come risulta da questa (parvenza di) motivazione, sono palesi i vizi che inficiano la sentenza impugnata su questo punto della causa e che sono stati puntualmente denunciati dal ricorrente. Da un lato, il giudice dell'appello - senza nemmeno chiarire se fossero stati adottati, o no, i meccanismi della rotazione - non ha tenuto conto del principio di diritto enunciato da questa Corte in tema di sospensione dal Lavoro dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
dall'altro, pur dichiarando di volersi uniformare all'altro principio inerente ai limiti posti dalla legge all'esercizio del potere datoriale di scelta dei lavoratori da sospendere, non ha dato conto, in concreto, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere che nella specie fossero stati osservati i criteri di cui sopra si è parlato (e, soprattutto, quello di non discriminazione), non essendo stata data risposta alle censure dell'appellante inerenti sia al (pretestuoso) trasferimento ordinato nei confronti del ZO (da una sede ubicata nell'Italia del Nord) nel posto e nelle mansioni prima assegnati al FA, sia al necessario raffronto fra le situazioni personali e familiari dell'uno e dell'altro lavoratore (non è stata nemmeno precisata, fra l'altro, l'epoca in cui il ZO avrebbe contratto matrimonio). Avuto riguardo a questi rilievi, la sentenza emanata dal Tribunale di Cosenza, nella parte relativa alla prima delle domande proposte dal FA (quella avente per oggetto il pagamento delle differenze salariali per tutto il periodo di sospensione dal lavoro), non può essere tenuta ferma.
Con il secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce i vizi di omessa o insufficiente motivazione su un altro punto decisivo della controversia e di "erronea e falsa applicazione della normativa sulla formazione dei contratti" (rectus, come deve intendersi atteso il contenuto delle censure, violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.) e lamenta che il giudice dell'appello, nell'affermare che da parte della società datrice di lavoro erano stati correttamente applicati i criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, abbia ritenuto la legittimità del licenziamento che gli era stato intimato. Asserisce al riguardo il FA che il Tribunale, nel procedere ad una motivazione soltanto apparente, fatta per relationem a quella della sentenza di primo grado, non ha dato risposta ai rilievi critici svolti nell'atto di appello in ordine alla (ritenuta dal Pretore) applicazione dei criteri relativi alla avvenuta soppressione del posto di lavoro e al rifiuto dato dal lavoratore alla proposta di riassorbimento che gli era stata rivolta. Anche questo motivo è fondato.
Dispone l'art. 5, terzo comma, l. 23 luglio 1991 n. 223 che il recesso intimato ai lavoratori, a conclusione del procedimento di mobilità previsto dal precedente art. 4, "è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo". E, secondo tale comma 1, i lavoratori da collocare in mobilità debbono essere individuati, in primo luogo, in base ai criteri concordati con le organizzazioni sindacali e, solo in mancanza di questi, tenendo conto dei criteri fissati nelle successive lettere a), b) e c).
Nel caso in esame, come si desume dalle scarne indicazioni fornite nella sentenza impugnata e come, soprattutto, ha spiegato il ricorrente (senza smentita alcuna da parte della controricorrente), la società datrice di lavoro il 14 gennaio 1994 aveva raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, stipulato presso il Ministero del Lavoro, con il quale i criteri di scelta "erano stati individuati nel rifiuto da parte dei lavoratori della proposta di riassorbimento" - vale a dire, di mantenimento in servizio con mansioni diverse e, forse, inferiori - "e nella soppressione delle mansioni precedentemente svolte" (v. pag. 4 della sentenza). Pertanto, due essendo i criteri concordati, il giudice dell'appello, in base agli elementi di prova forniti dalla società datrice di lavoro, sulla quale incombeva il relativo onere, avrebbe dovuto accertare: 1) se fosse stato soppresso il posto (nel senso delle mansioni) in precedenza assegnato al FA;
2) in caso affermativo, se la società datrice di lavoro avesse formulato una valida proposta di c.d. riassorbimento e in quale data;
3) se il medesimo FA avesse, o no, accettato tale proposta aderendo al relativo demansionamento.
A questi quesiti nella sentenza impugnata è stata data risposta, in primo luogo, con la frase secondo cui i suddetti criteri di scelta erano stati dalla società "ampiamente rispettati nei confronti del dipendente FA, il quale non ha accettato la proposta di riassorbimento avanzata dalla società con la lettera 1/4/94 - atteso che la precedente lettera del 23/3/94, cui faceva seguito telegramma di accettazione da parte del ricorrente, non integrava adeguatamente gli estremi di una proposta contrattuale, per come correttamente evidenziato dal pretore - rifiutandosi di sottoscrivere il previsto verbale di conciliazione" e, poi, con l'ulteriore precisazione secondo cui tale circostanza rendeva superfluo l'esame dell'altra questione (la soppressione delle mansioni) e bastava a sancire la legittimità dell'intimato licenziamento.
Il testuale richiamo di queste espressioni verbali rende evidente l'esistenza del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente.
A parte che la questione non esaminata era preliminare all'altra, evidente essendo che il demansionamento del dipendente, previo mantenimento in esso, non poteva che essere successivo servizio dello stesso, non poteva che essere successivo alla soppressione delle precedenti mansioni - con la conseguenza che il Tribunale aveva il dovere di esaminare questo particolare aspetto della controversia in relazione alle censure dedotte dal FA, secondo cui le sue mansioni lungi dall'essere state soppresse, erano state illegittimamente attribuite ad un altro lavoratore (il ZO) dalla frase sopra riportata risulta che il giudice dell'appello, nel limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado, non solo non ha assolto all'obbligo di motivare autonomamente il suo convincimento - ha, infatti, omesso di indicare quali fossero le ragioni che lo inducevano a confermare l'interpretazione data dal primo giudice agli atti negoziali posti in essere dalle parti - ma non ha nemmeno proceduto ad una (corretta) motivazione per relationem alla sentenza di prime cure. Se è vero, infatti, che da parte di questa Corte, di norma, questa particolare modalità della motivazione è ritenuta sufficiente per sorreggere la decisione emessa nel giudizio di secondo grado, è altrettanto vero la stessa può essere ammessa solamente quando dal contesto delle argomentazioni svolte possa evincersi che il giudice di appello, richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorché sinteticamente, le censure dedotte dall'appellante (cfr. in tal senso, fra le tante sentenze, Cass. 8 luglio 1983 n. 4637 e, più di recente, Cass. 24 ottobre 2001 n. 13087, Cass. 19 luglio 2000 n. 9497, Cass. 28 gennaio 2000 n. 985 e Cass. Sez. Un. 8 giugno 1998 n. 5612). Si deve, quindi, ritenere che la sentenza emanata dal Tribunale di Cosenza presenti una assoluta carenza di motivazione soprattutto nella parte relativa alla confutazione, totalmente assente, delle critiche che erano state rivolte dal FA alla sentenza di primo grado sia in ordine alla (mai avvenuta, a dire del lavoratore) soppressione delle mansioni, sia riguardo alla interpretazione data dal primo giudice alle due lettere con le quali la società debitrice aveva proposto allo stesso FA il mantenimento in servizio nonché al telegramma di (asserita) accettazione. Di tal che, a fronte delle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, si deve considerare del tutto insufficiente e integrante, quindi, il vizio di cui all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., l'assunto sopra riportato, secondo cui la prima delle lettere inviate al lavoratore (quella del 23 marzo 1993) "non integrava adeguatamente gli estremi di una proposta contrattuale per come correttamente evidenziato dal pretore".
Da queste argomentazioni deriva che anche nella parte relativa alla ritenuta legittimità del licenziamento la sentenza impugnata non si sottrae alle censure ora dedotte dal FA, il cui ricorso, quindi, deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, per conseguenza, cassata e la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Reggio Calabria e che dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella trattazione del primo motivo.
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002