Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18296
CASS
Sentenza 23 dicembre 2002

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La sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore è compatibile con il contratto di formazione e lavoro, essendo prevista, in tale fattispecie, la proroga del termine apposta al negozio nei casi in cui l'esecuzione del rapporto resti sospesa per fatti non riconducibili alla volontà delle parti, con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto.

Il potere di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di cassa Integrazione guadagni costituisce, in applicazione del principio posto dall'art. 41 della Costituzione, l'esplicazione di un potere assegnato dal legislatore esclusivamente al datore di lavoro, il cui esercizio, in mancanza di una specifica disciplina concordata con le organizzazioni sindacali, è soggetto al rispetto di limiti di carattere interno, come l'osservanza di criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trattamento di integrazione salariale e di carattere esterno, derivanti dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori e dagli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ..

La motivazione della sentenza di secondo grado per "relationem" è legittima quando dal contesto delle argomentazioni svolte possa evincersi che il giudice di appello , richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorché sinteticamente, le censure dedotte dall'appellante.

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  • 1Studio Legale Associato - Piccinini
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  • 3Criteri di scelta
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18296
Data del deposito : 23 dicembre 2002

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