Sentenza 12 maggio 2001
Massime • 1
I fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.; peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TRASFIV SpA, in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n. 6, presso l'avv. Sabatino Ciprietti, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LE IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Riboty, n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio H. Porzio, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Follieri con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vasto n. 336 in data 16 ottobre 1998 (R.G. 213/98);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Ciprietti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IU Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vasto ha rigettato l'appello della FI SpA, esercente impresa di autotrasporti merci, confermando la sentenza non definitiva pronunziata dal Pretore della stessa sede nel giudizio promosso dal lavoratore dipendente IU OL per il pagamento di L. 36.235.257 a titolo di compenso per lavoro straordinario, prestato alle dipendenze della società dal 10 giugno 1992 al 23 gennaio 1993 con mansioni di autista. La sentenza appellata recava l'accertamento che il dipendente aveva lavorato, nel periodo indicato, per un orario settimanale di 60 ore.
Il Tribunale è pervenuto all'esito di conferma sulla considerazione che la prova testimoniale, ancorché i testimoni, fatta eccezione per uno solo, avessero riferito in ordine alle modalità della prestazione da essi stessi resa in qualità di conducenti alle dipendenze della stessa società, aveva offerti elementi certi circa le caratteristiche organizzative del lavoro, comportanti per l'autista un lavoro di 18 ore al giorno di guida effettiva, mentre non aveva interesse l'appellante a dolersi della determinazione equitativa delle ore di straordinario operata dal Pretore, visto che il risultato era stato quello di ridurre, e non di aumentare, le ore di straordinario da pagare al lavoratore.
Per la cassazione della sentenza ricorre per tre motivi la FI SpA, ai quali resiste con controricorso IU OL. Motivi della decisione
Con il primo motivo - con il quale denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di insufficiente motivazione - la società ricorrente,
richiamati gli orientamenti della giurisprudenza della Corte in ordine al riparto dell'onere della prova in terna di domande dei lavoratori concernenti il pagamento di prestazioni eccedenti il normale orario, tra i quali, in particolare, le decisioni che affermano la necessità, in caso di lavoro discontinuo, che sia comprovato il lavoro effettivo, nonché l'erroneità della determinazione in via equitativa dei profili quantitativi della prestazione stessa, sostiene che a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata. Non a quello che impone al creditore di provare il fatto costitutivo della pretesa, in quanto i testimoni si erano limitati a riferire delle modalità con le quali rendevano le loro prestazioni di autisti alle dipendenze della società; ne' a quello, relativo ai lavoratori discontinui, secondo cui si deve considerare il lavoro effettivo e non i complessivi tempi di viaggio, dalla partenza al ritorno in azienda, rimessi all'autonoma programmazione del conducente;
del tutto incongrua infine, doveva considerarsi la presunzione che l'orario di lavoro costituisse una "necessaria implicazione di una data organizzazione di lavoro", senza tenere conto delle caratteristiche peculiari della prestazione del singolo lavoratore rispetto a quelle di altri.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e insufficiente motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che dalla prova testimoniale fosse risultata la circostanza delle 18 ore di guida effettiva, esclusi i tempi di attesa, di presenza a disposizione, di riposo, ma omettendo di indicare quali deposizioni recassero una simile precisazione, nonché di valutare la previsione contenuta nell'art. 11, lett. b), del c.c.n.l., nella parte in cui esclude dal lavoro effettivo del personale viaggiante, utile ai fini del computo dello straordinario, il tempo "a disposizione" dell'impresa nel luogo in cui si trova l'autoveicolo;
inoltre, la pronuncia di merito si fondava anche sulla deposizione di un teste che aveva in corso una causa analoga con l'azienda, nella quale aveva a sua volta deposto l'attuale resistente, omettendo qualsiasi valutazione circa l'attendibilità.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 432 c.p.c., nonché insufficiente motivazione, perché la quantificazione delle ore di lavoro straordinario deve essere comprovata dal lavoratore e non può avvenire sulla base di criteri equitativi, risultando altresì palesemente illogica e carente la conferma sul punto della sentenza di primo grado con la motivazione che la valutazione equitativa si era risolta piuttosto a danno che a vantaggio del lavoratore.
Come risulta chiaro dall'esposizione in sintesi dei motivi di ricorso, unica è la questione sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità: se nel procedere all'accertamento di fatto in ordine al numero di ore di lavoro straordinario prestato dall'attuale resistente alle dipendenze della società, il Tribunale abbia violato norme di diritto, ovvero l'obbligo di motivare in modo sufficiente e logico il suo convincimento. Pertanto, i motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati.
Deve escludersi, in primo luogo, la sussistenza dei denunziati vizi di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.). In nessuna parte della sentenza si afferma, esplicitamente o implicitamente, che non incomba sul lavoratore che aziona il diritto al pagamento di compensi per il lavoro straordinario prestato, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c. Non si configura, nella specie, neppure la violazione dell'art. 432 c.p.c. Esattamente la ricorrente ricorda che è insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; 22 dicembre 1999, n. 14466). Ma nella giurisprudenza della Corte si rinviene anche la precisazione che, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e che non può farsì ricorso al criterio equitativo dell'art. 432 c.p.c., è però perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, ed è, questo, un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo, non affetto, quindi, da illegittimità (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615; 9 novembre 1999, n. 12884) Ed in effetti, il giudice del merito ha proprio adoperato il descritto criterio di valutazione, laddove riferisce che il Pretore, in considerazione di una "non meglio esplicitata abnormità delle valutazioni del teste" aveva contenuto in 60 ore il numero delle ore di lavoro straordinario comprovate, aggiungendo che tale conclusione appariva ispirata "a criteri del tutto prudenziali" e "riduttivi" rispetto a quanto emergeva dalle complessive risultanze di causa. Il riferimento alla valutazione equitativa va, dunque, correttamente inteso nel senso sopra precisato e non in quello, assunto dalla ricorrente, che vi era la prova delle prestazioni straordinarie, ma non del numero delle ore effettivamente prestate.
Del tutto destituita di fondamento è la denuncia di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., poiché è indiscutibile che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle parti, ne' ha omesso di valutarle nella loro interezza.
Restano da esaminare i dedotti vizi della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Il Tribunale ha, innanzi tutto, premesso che oggetto dell'accertamento era il lavoro effettivo, individuato nella sola attività di guida degli automezzi;
su tale premessa, ha escluso che potessero venire in rilievo i tempi di attesa, di presenza a disposizione o di viaggio su altri mezzi di trasporto, nonché le disposizioni dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale lavoro effettivo, a giudizio del Tribunale, non era stato inferiore a 60 ore settimanali, poiché, da una parte, uno dei testimoni aveva specificamente riferito di una prestazione di guida di 18 ore giornaliere con pausa di riposo di 6 ore;
dall'altra, gli altri testimoni avevano permesso, precisando ciascuno le modalità della propria prestazione lavorativa, di ricostruire la normale organizzazione del lavoro nell'impresa in modo coerente con l'impegno di guida per 18 ore giornaliere.
Quanto all'unico testimone che ha riferito di essere a diretta conoscenza delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa oggetto della controversia, deve escludersi la presenza di una causa di incapacità a testimoniare, atteso che l'interesse che la determina, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è soltanto quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, interesse, quindi, che non può essere identificato con quello, di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia, in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma di contenuto analogo a quella vertente tra lui ed il soggetto parte del giudizio in cui la deposizione è resa, principio che non soffre deroga neppure in caso di riunione dei giudizi (cfr. Cass. 20 marzo 1999, n. 2618). Sotto il diverso profilo dell'attendibilità di un testimone che versa nella situazione sopra descritta, il Tribunale non ha omesso di compiere una specifica valutazione, con l'osservare, in modo logicamente plausibile, che talune affermazioni dell'attore, quali quelle relative all'attività di manutenzione dei mezzi, non erano state confermate dalla deposizione dell'anzidetto teste. Comunque, il Tribunale non si è limitato a fondare l'accertamento sulla deposizione contestata ma ha considerato gli elementi indiziarì forniti dalle altre deposizioni testimoniali, aventi ad oggetto i moduli organizzativi adottati dall'azienda, desumendone che, in difetto di elementi in contrario, potevano ritenersi adottati anche per il rapporto di lavoro controverso.
Pertanto, l'accertamento di fatto del giudice del merito risulta giustificato da una motivazione sufficiente e non affetta da illogicità o contraddittorietà, così da restare precluso il riesame.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 20.000 e degli onorari liquidati in L. 2.000.000.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2001