Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi di pluralità di indagati come concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, salvo che, in ragione dei rapporti personali o economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta, la quota di prezzo o profitto imputabile a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile, ma sia destinata a essere accertata solo in fase di giudizio, nel qual caso il sequestro stesso può essere disposto per l'intero importo nei confronti di ciascuno dei concorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2007, n. 35120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35120 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 09/07/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1484
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 17428/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI BE;
avverso la ordinanza in data 27.4.2007 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI AGNELLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. ROMANELLI SILVIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. UI RO ricorre per cassazione avverso la ordinanza in data 27.4.2007 del Tribunale di Genova che - provvedendo sulla richiesta di riesame da lui proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del 6.3.2007 del GIP presso il Tribunale di Genova - ha confermato il provvedimento di sequestro in relazione alla somma di Euro 4.342.988,519.
2. Il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte è stato emesso nell'ambito del procedimento nei confronti di NO UL, UC IN, GU FE e RO UI per l'ipotesi del reato di corruzione in atti giudiziali perché il UL, giudice delegato al concordato preventivo Sky HO s.r.l., agendo in concorso con la propria convivente IN UC, accettava da GU FE - che si avvaleva della collaborazione di RO UI - la promessa di affidare alla IN incarichi poi effettivamente a lei affidati, con conseguenti relativi compensi, a fronte del compimento di atti contrari ai suoi doveri di ufficio finalizzati a favorire il FE.
3. Con il primo motivo di ricorso la difesa del UI deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) in relazione all'art. 321 c.p.p., per omessa contestazione del reato ex art. 319 ter c.p., presupposto del sequestro.
In primo luogo si rileva che nella richiesta di sequestro del Pubblico Ministero, nel decreto che dispone il sequestro e nell'ordinanza impugnata non è stato riportato il capo di imputazione: carenza, questa, insuperabile nella doverosa indagine sul fumus commissi delicti.
Si afferma poi che il Pubblico Ministero, al solo fine di ottenere un sequestro preventivo che avesse a riferimento la differenza tra la valutazione peritale ed il prezzo pagato per l'aggiudicazione dei beni del concordato Sky HO ha parzialmente utilizzato le circostanze narrate nel capo di imputazione integrandole con valutazioni e circostanze nuove, così "costruendo una imputazione che tale non era nella richiesta di rinvio a giudizio".
4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p.. Nel caso in esame i giudici hanno omesso di considerare che: a) il bene costituito dal complesso alberghiero è tuttora nella disponibilità dell'indagato, ER FE;
b) non era dunque applicabile il sequestro per equivalente che presuppone l'impossibilità di individuare i beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato;
c) nulla vieta che sia confiscata una sola quota di proprietà di un bene appartenente ad un solo soggetto;
d) una volta individuato il profitto del reato nella differenza tra la valutazione peritale ed il prezzo pagato per l'aggiudicazione dei beni del concordato Sky HO (in misura pari alla somma di Euro 4.342.988,519) sarebbe stato possibile, e non arbitrario come affermato dai giudici genovesi, sottoporre a confisca una quota del 39% del complesso alberghiero.
5. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 319 ter c.p., art. 321, art. 81 cpv. e art.158 c.p.. L'ipotesi di reato relativa all'assegnazione del complesso alberghiero, alla luce delle modifiche introdotte nel regime della prescrizione dalla L. n. 251 del 2005, ed in assenza di atti interruttivi, è da ritenere prescritta alla data del 15 settembre 2005.
A questa conclusione si deve pervenire ove si acceda alla tesi che il momento consumati vo del reato di corruzione sia quello dell'affidamento alla IN dell'incarico professionale (conferito secondo l'impostazione accusatoria in data successiva all'asta del 4 luglio 1997 ma comunque in epoca non successiva al 15 settembre 1997).
Ove si ritenga che la fase relativa alla estinzione anticipata del debito ad un tasso di attualizzazione ingiustificatamente favorevole in danno della procedura non possa essere ricondotta da un medesimo unitario accordo corruttivo, ma debba essere considerata come un secondo successivo accordo essa andrebbe posta in rapporto di continuazione ex art. 81 cpv. c.p., con l'ipotesi corruttiva relativa alla aggiudicazione del compendio immobiliare alberghiero. Questa ipotesi di reato però - sulla base delle modifiche introdotte nel regime della prescrizione dalla L. n. 251 del 2005, in tema di prescrizione in caso di continuazione - è da ritenere comunque estinta con conseguente illegittimità del decreto per l'importo di Euro 4.220.603,73, costituente il profitto di tale reato. Infine, anche ove si ravvisi nelle periodiche dazioni di danaro alla IN la consumazione di altrettanti reati di corruzione, le conclusioni in tema di prescrizione sarebbero analoghe essendo comunque il primo reato sicuramente prescritto.
Si sostiene inoltre che la procedura concordataria non è un processo e che l'acquirente non è parte così che non è applicabile l'art.319 ter c.p.. 6. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia, ancora, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 319 ter, art. 321, art. 81 cpv., e art. 158 c.p.. Riprendendo le tre distinte ipotesi formulate nel terzo motivo di ricorso la difesa afferma che nelle prime due non sarebbero applicabili la confisca ed il sequestro per equivalente perché comunque il profitto sarebbe stato conseguito in epoca anteriore al 26.10.2000 momento di entrata in vigore della L. n. 300 del 2000, mentre nella terza ipotesi sarebbe confiscabile solo la somma corrispondente agli onorari della IN dopo il 26.10.2000. 7. Nel quinto motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p., sul rilievo che è stato emesso un provvedimento di sequestro nei confronti del UI che, in ipotesi accusatoria, non ha percepito alcun profitto dal reato contestato: ipotesi, questa, incompatibile tanto con la natura di misura di sicurezza della confisca per equivalente tanto con la sua natura sanzionatoria.
8. Nel sesto motivo di ricorso si contesta la legittimità del provvedimento di sequestro dell'intero importo del profitto del reato nei confronti del UI e del FE, giustificata dal Tribunale sulla base della natura cautelare della misura e della possibile incapienza del patrimonio di uno degli imputati, perché il UI è, nella ipotesi accusatoria, solo autore mediato della condotta corruttiva posta in essere dal FE (così che la sua condanna presuppone quella del FE) e perché il complesso alberghiero è tutt'ora nella disponibilità del FE.
9. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 319 ter, art. 321 c.p. e art. 322 ter c.p., per totale carenza, nella ipotesi accusatoria, degli elementi costitutivi del reato di corruzione in atti giudiziali in relazione all'estinzione anticipata del debito nei confronti della procedura. Al riguardo si sottolinea il dato che il liquidatore giudiziario Dott. IN, che ha proposto la vendita e la modalità della stessa, non ha mai assunto la veste di indagato e si afferma che non è perciò ravvisabile alcun accordo ne' tra il UL ed il IN ne' tra questo ed il UI.
Di qui l'insussistenza, anche solo in astratto, degli estremi del reato contestato alla luce della circostanze e degli elementi indicati dal Pubblico Ministero, soprattutto se si considera che il versamento anticipato del prezzo di acquisto non venne autorizzato dal UL ma dal Presidente della Sezione fallimentare, Dott. Ricucci, anch'egli non indagato.
10. Nell'ottavo motivo di ricorso si denunzia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., e art. 322 ter c.p.. La tesi svolta dalla difesa sulla scorta degli atti del procedimento è che l'unica somma realmente "risparmiata" dalla società Aurora è quella di Euro 47.917,26 e che in tale misura andrebbe contenuto un eventuale sequestro.
11. Nel nono motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione dell'art. 319 e art. 321 c.p.. Sulla scorta di una analitica ricostruzione delle vicende relative alla dismissione complesso alberghiero Sky si contesta il presupposto da cui muove l'impostazione accusatoria e cioè che il valore del complesso acquistato dalla società Aurora fosse realmente quello stabilito nella perizia dell'ing. Leggeri;
assunto smentito dalla circostanza che il liquidatore giudiziale ha avviato ben trentadue trattative infruttuose per l'alienazione del bene sulla base di valori di gran lunga inferiori a quelli della perizia. 12. Nel decimo ed ultimo motivo si sostiene la totale insussistenza del fumus commissi delicti in relazione all'estinzione anticipata del debito nei confronti della procedura.
Dopo aver ampiamente riportato le dichiarazioni rese dal dott. IN su questa operazione si afferma che, ove non si ritenga il IN partecipe dell'accordo corruttivo, si deve prendere atto che l'ipotesi accusatoria è priva di qualsiasi fondamento. DIRITTO
1. È infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 321 c.p.p., per omessa contestazione del reato ex art. 319 ter c.p., presupposto del sequestro. Poiché il sequestro preventivo di cui si discute è stato richiesto ed adottato in un momento successivo alla richiesta di rinvio a giudizio è evidente che la contestazione del reato di cui all'art.319 ter c.p., era definita e nota agli imputati, che su tale base hanno potuto dispiegare a ragion veduta tutte le loro difese. Nè può dirsi che, nel formulare la sua richiesta, il Pubblico Ministero abbia costruito una nuova imputazione "che tale non era nella richiesta di rinvio a giudizio". Non è infatti possibile confondere le argomentazioni illustrative della richiesta di sequestro presentata dal pubblico ministero con la costruzione di una nuova imputazione, a meno di non voler affermare che la richiesta di sequestro debba tradursi nella pura e semplice riproposizione dell'imputazione, senza alcun corredo di chiarimenti e specificazioni.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p.. La tesi prospettata dalla difesa del UI - secondo cui sarebbe stato possibile e non arbitrario sottoporre a confisca una quota del 39% del complesso alberghiero, tuttora nella disponibilità del coimputato ER FE - non tiene conto del fatto che l'art. 322 ter c.p., prevede la confisca del valore corrispondente al profitto del reato realizzato da "ciascun" concorrente. Al riguardo il collegio osserva che - fermo quanto si dirà in seguito sul quantum confiscabile e sequestrabile ai singoli concorrenti nel reato di corruzione ipotizzato - l'esclusiva concentrazione del sequestro su di una quota di un bene nella disponibilità di un "altro" coimputato (il FE) avrebbe avuto l'effetto di ignorare indebitamente la peculiare posizione del UI (in tesi accusatoria concorrente nel reato di corruzione e partecipe del profitto da esso derivante) ed avrebbe compromesso la possibilità della futura confisca nei suoi confronti.
3. Occorre ora passare ad esaminare congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali ci si duole sotto diversi profili della erronea valutazione del momento consumativo del preteso reato di corruzione in atti giudiziali.
Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa (in questi termini, Cass., 6^, n. 5312 del 7.2.1996; vedi anche sulla stessa linea di pensiero Cass, 6^, n. 4300 del 19.3.1997; cfr., anche Cass. 6^, n. 2894 del 5.2.1998 secondo cui il reato di corruzione si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo, ma quando a questo segua la dazione effettiva del denaro e dell'utilità, il momento consumativo si sposta in avanti per coincidere con la dazione medesima). Sulla base di questo indirizzo interpretativo, il momento consumativo del reato ipotizzato a carico del UI e del FE deve essere individuato nel momento di corresponsione degli ultimi compensi a UC IN, collocato nell'anno 2003.
Ne deriva che è priva di fondamento la premessa posta a base del motivo di ricorso in esame e che perdono di validità le conclusioni che da quella premessa si pretende di trarre e cioè che il reato di corruzione ipotizzato è prescritto e che, in relazione ad esso, non sarebbe applicabile la confisca per equivalente introdotta dalla L. n. 300 del 2000. Entrambi i motivi di ricorso sono pertanto da ritenere infondati. Manifestamente infondata è infine la tesi difensiva dell'inapplicabilità dell'art. 319 ter c.p., nella fattispecie in esame perché la procedura concordataria non sarebbe un "processo". In numerose pronunce questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato di cui all'art. 319 ter c.p., è configurabile nei procedimenti svolti dal giudice fallimentare ai quali partecipano soggetti portatori di interessi contrapposti (e cioè delle "parti") e nei quali ben può realizzarsi, peraltro con particolare pericolosità, quella compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma di cui si discute (cfr. ex plurimis, Cass., 6^, n. 23024 del 4.2.2004, Cass., 6^, n. 13919 del 28.2.2005).
4. Rinviando alla parte conclusiva della motivazione l'esame del quinto e del sesto motivo di ricorso, il collegio ritiene di poter esaminare in un contesto unitario il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso.
Il collegio premette che l'ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 324 c.p.p., e che pertanto contro di essa può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art.325 c.p.p., comma 1, c.p.p.).
Sulla base della chiara lettera della legge processuale (art. 325 c.p.p., comma 1), le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
5876 del 28.1.2004 hanno poi affermato che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 del codice citato, lett. e).
Inoltre va ricordato che sotto il profilo del fumus commissi delicti il giudice del riesame è tenuto solo a verificare se nel fatto attribuito all'imputato in relazione alle circostanze indicate dal Pubblico Ministero sia astrattamente configurabile l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 321 e art. 319 ter c.p., essendo invece preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.
Consapevole di questi limiti, la difesa del UI:
a) sostiene la totale carenza, nell'ipotesi accusatoria, degli elementi costitutivi del reato di corruzione in atti giudiziali in relazione all'estinzione anticipata del debito nei confronti della procedura, insistendo sul fatto che il liquidatore giudiziario Dott. IN che ha proposto la vendita e la modalità della stessa non ha mai assunto la veste di indagato e sulla circostanza che il versamento anticipato del prezzo di acquisto non venne autorizzato dal UL ma dal Presidente della Sezione fallimentare, Dott. Ricucci, anch'egli non indagato (settimo e decimo motivo di ricorso);
b) afferma, sulla scorta degli atti del procedimento che l'unica somma realmente "risparmiata" dalla società Aurora è quella di Euro 47.917,26 e che, in ogni caso, in tale misura andrebbe contenuto un eventuale sequestro (ottavo motivo di ricorso);
c) contesta, sulla base di una analitica ricostruzione delle vicende relative alla dismissione complesso alberghiero Sky, il presupposto da cui muove l'impostazione accusatoria e cioè che il valore del complesso acquistato dalla società Aurora fosse realmente quello stabilito nella perizia dell'ing. Leggeri;
assunto smentito dalla circostanza che il liquidatore giudiziale ha avviato ben trentadue trattative infruttuose per l'alienazione del bene sulla base di valori di gran lunga inferiori a quelli della perizia (nono motivo di ricorso).
4.1. Le doglianze non colgono nel segno perché il Tribunale, con motivazione effettiva, che appare peraltro esente da vizi logici e da interne contraddizioni, ha rappresentato la sussistenza - alla luce delle complessive prospettazioni del Pubblico Ministero - dell'esercizio da parte del giudice UL, nella gestione della procedura di concordato preventivo, di un potere discrezionale non libero ma orientato dagli accordi corruttivi, mettendo in evidenza la coincidenza più che sospetta tra l'offerta formulata nell'interesse del FE ed il prezzo base fissato per lo svolgimento dell'asta, l'indifferenza del UL per le conclusioni del perito Ulivi in ordine al maggior valore dei beni della procedura, nonché le pressioni esercitate sul liquidatore giudiziale IN per indurlo ad accettare una proposta di estinzione anticipata del debito della s.r.l. Aurora favorevole a quest'ultima e non agli interessi della procedura stessa ed il ruolo svolto dal UI nella intera vicenda. A fronte di siffatta "effettiva" motivazione - che ha dimostrato la configurabilità in astratto del reato di corruzione in atti giudiziari - il tentativo della difesa del UI di instaurare una sorta di anticipato giudizio sul merito (cioè sulla regolarità e correttezza sostanziale della procedura di aggiudicazione) incontra il duplice limite in precedenza ricordato (possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato solo per il vizio di violazione di legge e controllo circoscritto alla astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa) e si risolve nella proposizione di censure in fatto o sulla tenuta logica della motivazione che non possono trovare ingresso in questa sede.
Il ragionamento sin qui svolto vale inoltre a far ritenere inammissibili tanto le doglianze imperniate sul trattamento riservato al liquidatore giudiziale (non iscritto nel registro degli indagati perché ritenuto oggetto di pressioni e di influenze da parte del UL e non autonomo protagonista o consapevole partecipe della vicenda corruttiva) quanto i rilievi svolti sulla firma da parte di un altro giudice e non da parte del UL, in quel momento in ferie, della autorizzazione del versamento anticipato del prezzo di acquisto (atteso che nella articolata impostazione accusatoria la procedura in questione risulta interamente governata ed influenzata dal UL, a nulla rilevando la firma dell'atto finale da parte di altro magistrato che lo ha sostituito per un singolo adempimento. I motivi di ricorso qui esaminati sono pertanto da ritenere inammissibili.
5. Diversa sorte meritano invece le doglianze svolte nel quinto e nel sesto motivo di ricorso che si appuntano sul dato della percezione di un profitto da parte del UI in relazione al reato contestato e sul quantum confiscabile e sequestrabile nei suoi confronti. Al riguardo il collegio ritiene di dover ribadire in premessa l'orientamento secondo cui - in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato - il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile (Cass., 6^, n. 25877 del 23.6.2006). Le regole applicabili alla confisca ed al sequestro preventivo possono divergere solo nei casi in cui - in ragione dei rapporti personali od economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta - la quota di prezzo o di profitto attribuibile a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile a priori ma sia destinata ad essere accertata solo in fase di giudizio.
Da un lato, infatti, la confisca per equivalente, adottata all'esito del giudizio e dell'accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell'impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l'intero prezzo o profitto ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti).
Dall'altro lato, anche il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca potrà e dovrà essere circoscritto alla quota di prezzo o di profitto attribuibile al singolo concorrente qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già differenziata o risulti differenziabile.
Solo laddove ciò non sia possibile (lo si ripete: in ragione dei rapporti personali od economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta) il sequestro preventivo, proprio per restare "funzionale" alla futura confisca potrà essere adottato per l'intero importo del prezzo (o del profitto) nei confronti di ciascuno dei concorrenti, in ragione del fatto che non risultano prevedibili ne' la capienza economica dei diversi coimputati ne' l'esito assolutorio o di condanna del giudizio nei loro confronti. Nel caso in esame la stessa impostazione accusatoria:
a) consentiva in teoria di distinguere tra il profitto attribuibile ai diversi concorrenti, essendo evidente la diversità di posizione tra il FE, acquirente del complesso alberghiero, ed il UI, indicato come collaboratore del FE con compiti di ausilio e di mediazione;
b) imponeva perciò di differenziare motivatamente anche l'esigenza e l'entità del sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca nei confronti del UI.
Il Tribunale, invece, si è totalmente sottratto a questo compito in quanto - pur ritenendo che la confisca "per equivalente" di beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato non possa eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile - ha ritenuto di poter confermare un provvedimento di sequestro preventivo commisurato anche nei confronti del UI all'intero importo del profitto del reato ipotizzato, senza affrontare i temi della percezione di un profitto da parte del UI, della effettiva possibilità di operare su questo terreno una differenziazione tra la sua posizione e quella del FE, della conseguente diversa commisurazione dell'importo per cui adottare il sequestro preventivo.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio perché il Tribunale affronti questi temi nell'ambito di un nuovo esame della fattispecie.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2007