Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura della custodia cautelare in carcere, quando, nelle more del procedimento incidentale, la misura sia stata revocata per effetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., condizionalmente sospesa, e ciò in quanto, per gli effetti di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'imputato ha rinunciato con la richiesta di patteggiamento a dedurre qualsiasi questione circa la colpevolezza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 40769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40769 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1915
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 23389/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS LO;
avverso ordinanza del Tribunale di Roma in data 13.3.2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre a mezzo del proprio difensore IS LO avverso ordinanza in data 13.3.2006 del Tribunale di Roma, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli dal g.i.p. di Latina per diversi episodi di commercio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza viene censurata dal ricorrente sulla base di diffuse argomentazioni e sotto diversi profili di inosservanza di legge e vizio di motivazione.
Viene dedotta in primo luogo l'incompetenza territoriale del g.i.p. di Latina. Lo stesso IS aveva dichiarato invero, in sede di interrogatorio di garanzia, che gli acquisti di sostanza stupefacente erano avvenuti nella zona di Castel Volturno e di Villa Literno;
e tale assunto troverebbe significative conferme negli atti di indagine, nonché nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'indagato, il 14.1.2006, dal g.i.p. di Santa Maria Capua Vetere, per fatti da ritenere strettamente connessi. L'incompetenza viene dedotta poi sotto il profilo della connessione trattandosi di fatti costituenti evidente espressione di un unico disegno criminoso e comunque collegati sotto il profilo del nesso teleologico.
Sarebbero poi inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, in quanto da ritenersi disposte sull'unica base di una delazione anonima;
ed invero, le indagini conseguenti non avrebbero posto in luce i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 267 c.p.p., avendo accertato condotte non significative e comunque non riconducigli alla ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, del resto neppure presa in considerazione nel decreto d'urgenza del p.m. che disponeva le operazioni captative: il decreto menziona la sua posizione di dipendente di un istituto bancario e non si vede come questa possa porsi in relazione col reato ipotizzato. Dubbio sarebbe anche il rispetto del termine di quarantotto ore previsto per la convalida del decreto d'urgenza da parte del g.i.p..
Non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza ritenuti. Il ricorrente non è mai stato trovato in possesso di alcuna quantità di sostanza stupefacente;
ed anche la perquisizione eseguita il 28.2.2006 ha dato esito negativo. Non si sarebbe tenuto conto della sua condizione di tossicodipendente, che lo spingeva ad acquisti periodici di droga;
e soltanto questi ultimi sarebbero desumibili dalle intercettazioni, ne' sarebbe emerso alcun indizio della loro finalizzazione allo spaccio. Poiché gli acquisti riguardano singolarmente modiche quantità di sostanze stupefacenti, occorrerebbe valutare la sua condotta anche sotto il profilo delle tabelle in vigore dal 9.5.2006, relative alle quantità massime consentite per il consumo;
e troverebbe applicazione in ogni caso l'art. 73, comma 5.
Quanto alle esigenze cautelari, esse sarebbero state ritenute sulla base dell'esistenza di precedenti specifici, che invece non esisterebbero;
ne' si sarebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente si era sottoposto con ottimi risultati ad un programma di recupero, fatto da ritenersi incompatibile col pericolo di reiterazione. Del tutto immotivata sarebbe la scelta della misura, che non terrebbe conto del programma di recupero in atto e sarebbe stata pertanto adottata in violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, non essendo state addotte esigenze di rilevanza eccezionale.
Va rilevato in via preliminare che il IS risulta essere stato rimesso in libertà in data 5.7.2006, per effetto di sentenza del g.i.p. di Latina con la quale gli è stata applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all'ordinanza impositiva, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di Euro 3000,00 di multa, condizionalmente sospesa.
Non sussiste più, quindi, un interesse attuale alla decisione del ricorso in punto di esigenze cautelari;
e neppure in punto di gravi indizi di colpevolezza, per gli effetti di cui all'art. 314 c.p.p., avendo l'imputato rinunciato con la richiesta di applicazione della pena a dedurre qualsiasi questione circa la colpevolezza. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcun pregiudizio per il ricorrente in termine di spese ed altri accessori, dipendendo la stessa da fatti estranei al fondamento dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 9 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006