CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5107/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009107571000 CONTR. SANITARI 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009107571000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009107571000 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 900 9107571, limitatamente al credito portato dalla cartella 295 2002 00748531 42 relativo a imposte anno 1996, pari a 18.666.10 euro, ed in particolare contributo SSN (1.947,43 euro oltre sanzioni e interessi per complessivi 4.372,39), contributo straordinario per l'Europa (45,45 oltre sanzioni ed interessi per un complessivi 408,83) e maggiore Irpef
(2.824,50 oltre sanzioni ed interessi per complessivi 7.926,60).
Resiste la titolare del credito Agenzia delle entrate. Non si è costituito l'agente della riscossione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dato atto che nel dispositivo compare la dizione "in composizione collegiale" in luogo di quella
"in composizione monocratica". Trattasi di evidente errore materiale che non inficia il contenuto della sentenza, anche alla luce del tenore del verbale d'udienza.
Stante la regolare notifica nei confronti di Agenzia delle entrate- Riscossione, ne va dichiarata la contumacia.
L'opponente nega che la cartella 295 2002 00748531 42 gli sia stata mai notificata. Da tale vizio sostiene derivare la nullità in parte qua dell'intimazione per carenza di motivazione, non essendo stata la cartella allegata all'intimazione, e per violazione del procedimento riscossivo. Sostiene inoltre che i crediti siano prescritti mancando atti interruttivi intermedi.
L'Agenzia delle entrate ribatte che la cartella è stata notificata il 27 febbraio 2003 mediante deposito presso la casa comunale, e che era contemplata nelle intimazioni di pagamento 295 2012 901 7347212, notificata il 14 marzo 2012 con raccomandata 0671888003999, e 295 2023 900 0622672, depositata presso la casa comunale il 24 aprile 2023. Aggiunge che il ricorrente ha presentato richiesta di adesione alla rottamazione quater in data 29 giugno 2023, riferita alla cartella oggetto di lite, della quale era dunque perfettamente a conoscenza.
Già la notifica dell'intimazione del 2012, pacificamente avvenuta a mani del destinatario come da documentazione allegata dalla convenuta, e la presenza di una richiesta di rottamazione presentata nel
2023 e dunque entro il termine decennale (tenuto conto della sospensione Covid) impongono di escludere tutti i vizi denunciati dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate, data la semplicità della controversia, nei minimi tariffari dello scaglione di riferimento (il terzo) in base all'importo dell'imposta oggetto di controversia, con riduzione del
20% ai sensi dell'art. 15 comma 2sexies T.U. 546/1992. Non va liquidata la fase istruttoria perché la causa
è stata definita in unica udienza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in 1.191,20 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5107/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009107571000 CONTR. SANITARI 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009107571000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009107571000 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 900 9107571, limitatamente al credito portato dalla cartella 295 2002 00748531 42 relativo a imposte anno 1996, pari a 18.666.10 euro, ed in particolare contributo SSN (1.947,43 euro oltre sanzioni e interessi per complessivi 4.372,39), contributo straordinario per l'Europa (45,45 oltre sanzioni ed interessi per un complessivi 408,83) e maggiore Irpef
(2.824,50 oltre sanzioni ed interessi per complessivi 7.926,60).
Resiste la titolare del credito Agenzia delle entrate. Non si è costituito l'agente della riscossione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dato atto che nel dispositivo compare la dizione "in composizione collegiale" in luogo di quella
"in composizione monocratica". Trattasi di evidente errore materiale che non inficia il contenuto della sentenza, anche alla luce del tenore del verbale d'udienza.
Stante la regolare notifica nei confronti di Agenzia delle entrate- Riscossione, ne va dichiarata la contumacia.
L'opponente nega che la cartella 295 2002 00748531 42 gli sia stata mai notificata. Da tale vizio sostiene derivare la nullità in parte qua dell'intimazione per carenza di motivazione, non essendo stata la cartella allegata all'intimazione, e per violazione del procedimento riscossivo. Sostiene inoltre che i crediti siano prescritti mancando atti interruttivi intermedi.
L'Agenzia delle entrate ribatte che la cartella è stata notificata il 27 febbraio 2003 mediante deposito presso la casa comunale, e che era contemplata nelle intimazioni di pagamento 295 2012 901 7347212, notificata il 14 marzo 2012 con raccomandata 0671888003999, e 295 2023 900 0622672, depositata presso la casa comunale il 24 aprile 2023. Aggiunge che il ricorrente ha presentato richiesta di adesione alla rottamazione quater in data 29 giugno 2023, riferita alla cartella oggetto di lite, della quale era dunque perfettamente a conoscenza.
Già la notifica dell'intimazione del 2012, pacificamente avvenuta a mani del destinatario come da documentazione allegata dalla convenuta, e la presenza di una richiesta di rottamazione presentata nel
2023 e dunque entro il termine decennale (tenuto conto della sospensione Covid) impongono di escludere tutti i vizi denunciati dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate, data la semplicità della controversia, nei minimi tariffari dello scaglione di riferimento (il terzo) in base all'importo dell'imposta oggetto di controversia, con riduzione del
20% ai sensi dell'art. 15 comma 2sexies T.U. 546/1992. Non va liquidata la fase istruttoria perché la causa
è stata definita in unica udienza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in 1.191,20 euro oltre accessori di legge.