TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Mosti parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Simona Pellegrini parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Crema il 20.4.1996 e Per dalla loro unione è nata , il [...].
Con decreto del 13.7.2018 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti, con cui le parti prevedevano a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento sia a favore della CP_1
Per_ per € 500,00 mensili, sia a favore di per € 150,00 mensili. Pt_1
Con ricorso depositato il 28.7.2025 la ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione del CP_1 punti del contendere fra le parti sono la debenza o meno di un assegno divorzile a favore della e la sussistenza dei presupposti per continuare Pt_1
Per_ a riconoscere un assegno di mantenimento a favore di a carico del padre.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 18.12.2025, parte resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
La domanda va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b)
l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2018 dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Con separata ordinanza ex art 279 cod. proc. civ. si disporrà la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
1423/ 2025;
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Pt_1
matrimonio contratto in Crema
[...] Controparte_1 il 20.4.1996 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Crema al n. 16 Parte II Serie A anno 1996; così deciso in Cremona, il 19/12/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crema
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Mosti parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Simona Pellegrini parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Crema il 20.4.1996 e Per dalla loro unione è nata , il [...].
Con decreto del 13.7.2018 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti, con cui le parti prevedevano a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento sia a favore della CP_1
Per_ per € 500,00 mensili, sia a favore di per € 150,00 mensili. Pt_1
Con ricorso depositato il 28.7.2025 la ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione del CP_1 punti del contendere fra le parti sono la debenza o meno di un assegno divorzile a favore della e la sussistenza dei presupposti per continuare Pt_1
Per_ a riconoscere un assegno di mantenimento a favore di a carico del padre.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 18.12.2025, parte resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
La domanda va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b)
l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2018 dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Con separata ordinanza ex art 279 cod. proc. civ. si disporrà la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
1423/ 2025;
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Pt_1
matrimonio contratto in Crema
[...] Controparte_1 il 20.4.1996 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Crema al n. 16 Parte II Serie A anno 1996; così deciso in Cremona, il 19/12/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crema