Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 2
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione EDU - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa.
La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2019, n. 10374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10374 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
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