Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7633 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE 76 3 3 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL II CASSAZIONE Oggetto 2/72nments SEZIONE TERZA CIVILE Ama Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20944/99 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 21249 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere 1572 Rep. Consigliere Dott. Donato CALABRESE - Ud.07/12/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti €24 MAG, 2002+ 55 AS ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE DI SANTA MELANIA 9, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCA VADI, difesa VALENTINO VADI, dall'avvocato 711500 giusta delega in atti;
NCELLERIA - ricorrente
contro
ZURIGO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè ME SI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G VASARI 5, presso 10 studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, difesi .2001 dall'avvocato FAUSTO CAMERIERI, giusta delega in atti;
2117 -· controricorrenti- avversO la sentenza n. 10110/99 del Tribunale di GENOVA, emessa il 22/04/99 e depositata 1'11/06/99 (R.G. 6476/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo TA ER conveniva innanzi al giudice di pace di Genova Mei LV e la Zurigo assicurazioni s.p.a. Вошамы per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni asseritamente subiti nella collisione della pro- pria autovettura, alla cui guida si trovava, con quella di proprietà del primo, condotta dallo stesso ed assi- curata con la seconda. Nella resistenza dei convenuti il giudice adito, istruita la causa con l'assunzione di prova testimonia- le e l'espletamento di c.t.u., accoglieva la domanda, condannando i convenuti al risarcimento dei danni li- quidati in lire 11.561.588, oltre accessori. Con sentenza resa il 22.4.1999 su gravame dei SOC- combenti il tribunale di Genova perveniva alla soluzio- ne opposta. 2 Il Tribunale accordava credito alla deposizione del teste IN e lo negava a quella dell'altro teste escusso, VE FR, considerando che il primo aveva reso ai vigili urbani dichiarazione nell'immediatezza del fatto ed era attendibile, mentre il secondo si era presentato agli stessi vigili a di- stanza di tre giorni "con una dichiarazione scritta predisposta"; che la TA aveva affermato che, al- lorquando si era verificato l'incidente, nessuno dei presenti "si era fatto avanti per testimoniare"; che il Bourante teste VE aveva dichiarato che l'autovettura, alla cui guida si trovava, era ancora ferma al semaforo, mentre quella della TA, che immediatamente la precedeva, aveva già percorso alcuni metri. Alla stre- gua della deposizione del teste IN il tribunale riteneva che la TA aveva impegnato l'incrocio, dove si era verificato l'incidente, con la luce semafo- rica rossa, derivandone la colpa esclusiva della stes- sa. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso la TA sulla base di un motivo illustrato con memoria;
hanno resistito con controricorso la Zuri- go ed il Mei. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando in- 3 sufficiente e contraddittoria motivazione circa la va- lutazione delle prove orali e documentali (art. 360, n. 5, c.p.c.), censura sostanzialmente la sentenza impu- gnata 1) per avere disatteso la deposizione del teste VE sul rilievo che lo stesso si è allontanato dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo dei vigili urba- ni;
2) per avere utilizzato unilateralmente la circo- riferita da essa ricorrente agli stessi vigili stanza che nessuna delle persone presenti ha manifestato la - disponibilità a rendere testimonianza, negando credito Вашкин all'anzidetto teste VE, ma non pure al teste Con- tini, che si è trovato nell'identica condizione;
3) per evere omesso di coordinare la deposizione di questo ul- timo teste con le risultanze del verbale dei vigili. Il motivo non può trovare accoglimento. Occorre premettere che il controllo di legittimità sulla motivazione non investe il convincimento espresso dal giudice, che come tale è incensurabile, e consente soltanto di verificare la razionalità e correttezza della base di esso. In altri termini, in sede di legittimità non è con- sentito il riesame del merito della controversia neppu- re per il tramite strumentale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che è volto unicamente al controllo sul modo ed i mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle 4 fonti del suo convincimento e, quindi, al controllo del processo logico da lui seguito nell'esercizio del pote- re-dovere di esaminare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi del rapporto in contestazione. La verifica sulla completezza e correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazio- ne delle risultanze processuali da contrapporre a quel- la della sentenza, non essendo consentito al giudice di legittimità un diverso apprezzamento sulla rilevanza ed издиний attendibilità delle fonti di prova, riservato al giudi- ce di merito;
con la conseguenza che il giudizio di ta- le giudice è sottratto al sindacato di legittimità se il processo formativo del libero convincimento è avve- nuto in base а scelte coerenti sul piano logico e con un'esauriente analisi del materiale probatorio (ex plu- rimis Cass. 10-7-1997, n. 6254; cass. 13-2-1997, n. 2213). Ciò premesso, va rilevato che le censure mosse alla sentenza impugnata trascendono i limiti del giudizio di legittimità. In particolare, la censura concernente la deposi- zione del teste VE mira nella sostanza ad ottene- re una diversa valutazione di tale fonte di prova;
la censura che attiene alla deposizione del teste IN postula con tutta evidenza il riesame complessivo della 5 deposizione e delle risultanze del verbale dei vigili urbani la censura, infine, relativa all'unilaterale utilizzazione della circostanza che nessuna delle per- sone presenti all'incidente si è dichiarata disposta a testimoniare involge un controllo di fatto inibit al giudice di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in ₤131.670(€ 68,00) oltrein favore dei controricorrenti in onorari liquidati in lire 2.000.000 (€ 1032,91). Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 7-12- 2001. Il Consigliere est. Il Presidente вбаси вибо Виго Диголос RE 01 D tt.ssa Maria Aiello 12211 20,66 TOT. 149,77 Depositata in Cancelleria Oggi, 24.05.02 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria AiglENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate 31 MAR 2003 Serie 4. Versato e. 149,77aln. 13.2.12. A M O (euro CENTCQUARANTANOVE/77. R F R p. 11 Preda Area Servizi . A (Dois Malia Brazia DI FILIPPO) 3 T EM 0 A Responsabile Servizio Atli Giudiziari 0 R T BELL (Dr. RACCICHINI) T N E