Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
In tema di condono tributario, ai sensi dell'art. 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
GN AS, TT AN AU, TT IT, elettivamente domiciliate in Roma, viale Mazzini 88, presso l'avv. Roberto Riano Colelli, rappresentate e difese dall'avv. Oreste Cifalitti del Foro di Cassino, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 29, n. 81/29/98 del 12 marzo 1998, depositata il 24 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto registrato il 17 novembre 1969 il sig. SC TT cedeva al sig. LO TT la propria quota di proprietà di un immobile adibito ad albergo nel Comune di Formia:
l'atto veniva registrato usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 109 T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 1523/1967. Nel mese di dicembre 1977, l'Ufficio del Registro di Formia, ritenuto che non fosse stata documentata l'esecuzione delle opere cui era subordinata l'agevolazione fiscale prevista dal ricordato T.U., provvedeva alla revoca dell'agevolazione ed alla conseguente liquidazione dell'imposta di registro e dei relativi accessori, notificando alle parti contrattuali il relativo avviso di liquidazione, che non veniva impugnato.
Diversa sorte aveva una successiva ingiunzione notificata nell'ottobre 1983, che veniva, invece, impugnata innanzi alla Commissione Tributaria di 1^ Grado di Latina, tanto dalla (presunta) erede dell'acquirente LO TT, la sig.ra AN LC, la quale deduceva di non essere responsabile dell'imposta richiesta avendo rinunciato all'eredità del suo dante causa, quanto dagli eredi del venditore SC TT, i sig.ri AS GN, AU AN e IT TT, i quali eccepivano la decadenza dell'Ufficio per inosservanza del termine triennale entro il quale deve essere richiesta l'imposta principale di registro: la Commissione adita, con sentenza n. 72/2/94 del 7 febbraio 1994, depositata il 6 settembre 1994, dichiarava nulla l'ingiunzione nei confronti dell'erede dell'acquirente TT, dando atto della rinuncia all'eredità, e rigettava il ricorso proposto dagli eredi del venditore TT, rilevando l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione e la mancata impugnazione dello stesso da parte degli aventi diritto, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione decennale applicabile in materia di imposta principale di registro.
I sig.ri AS GN, AU AN e IT TT, con atto depositato il 9 novembre 1994, impugnavano la sentenza di primo grado per diversi motivi. Nel corso del giudizio presentavano domanda di condono ai sensi dell'art.
2-quinquies D.L. n. 564/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 656/1994, e pagavano l'importo di L. 556.000, pari al 10% dell'imposta richiesta. Successivamente il 3 giungo 1996 essi pagavano anche l'importo complessivo del tributo (sorte ed interessi) in L. 18.167.400, somma della quale, chiedevano, tuttavia, che la Commissione Tributaria Regionale di Roma ordinasse il rimborso nel dichiarare l'estinzione del giudizio per l'intervenuta definizione per condono della controversia. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento delle richieste degli appellanti dichiarava la vertenza estinta per condono con il pagamento della somma di L:
556.000 ed ordinava il rimborso alla sig.ra AS GN della somma di L. 18.167.400, perché non dovuta.
Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 5-8 gennaio 1999, propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Resistono i contribuenti con controricorso notificato il 10 febbraio 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti circa la tardività del ricorso per decorso del termine breve di impugnazione in considerazione dell'avvenuta notifica in data 5 novembre 1998 della sentenza impugnata. Poiché non è stata prodotta in atti, ne' dal ricorrente ne' dai controricorrenti, una copia della sentenza che recasse la relata della (presunta) notifica, ponendo questa Corte in condizione di verificare l'effettiva notifica, la data nella quale la stessa sarebbe stata effettuata, e la validità della medesima ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, l'eccezione di tardività del ricorso non può essere accolta. Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
2-quinquies, D.L. n. 564/1994, convertito con modificazioni con L. n. 656/1994, nonché dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: l'Ufficio sostiene che nella fattispecie concreta la lite instaurata non riguarderebbe la decadenza o meno delle agevolazioni riconosciute dal T.U. delle leggi sul Mezzogiorno riferite all'atto registrato, in quanto tale questione è già definita in conseguenza della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato alle parti contrattuali il 20 dicembre 1977.
La lite concernerebbe invece la comminatoria delle soprattasse: ed invero l'Ufficio avrebbe accolto l'istanza di condono proprio avuto riguardo alla soprattassa e agli interessi (a quest'ultima relativi) e, ritenuto che allo scopo era sufficiente il versamento della somma di L. 150.000 (essendo la soprattassa, sommata ai relativi interessi, inferiore alla somma di L. 2 milioni), aveva detratto la somma ulteriore (L. 406.000) versata dai contribuenti dall'importo del tributo dovuto (e dei relativi interessi), che restava così definito, ed era riscosso, per L. 18.164.400. Questo essendo il contesto, il giudice di merito "non poteva disporre la restituzione della somma pagata", poiché non risultava che "i contribuenti avessero nel giudizio de quo contestato la decadenza dell'agevolazione, sicché la questione non poteva considerarsi sub iudice, ne' questo era stato in qualche modo investito". Il motivo è fondato nei limiti di seguito definiti. Non può dirsi ammissibile la censura riferita ad una presunta violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'Amministrazione finanziaria, pur lamentando la violazione, in sede di giudizio di merito, dell'art. 112 c.p.c. ed allegando, quindi, l'esistenza di una fattispecie di "error in procedendo" per il quale la Corte è giudice anche del "fatto processuale", non specifica, tuttavia - come pure sarebbe suo onere di specificare, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo esposto -, in quale atto difensivo o verbale di udienza la domanda e/o l'eccezione rispetto alla quale sussisterebbe la denunciata violazione siano state formulate. Si tratta, infatti, di un vizio che, non essendo rilevabile d'ufficio, "comporta pur sempre che il potere-dovere della S.C. di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo compito della Corte stessa quello di cercarli autonomamente" (Cass. n. 13833/2002; n. 317/2002;
n. 6502/2001).
Fondata appare, invece, la censura relativa alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.
2-quinquies, D.L. n. 564/1994, convertito con modificazioni con L. n. 656/1994. Invero, al fine di accertare se poteva essere ritenuta efficace ai fini della definizione della controversia per condono l'attività posta in essere dai contribuenti mediante il pagamento del 10% dell'imposta richiesta, il giudice di merito avrebbe dovuto definire preliminarmente quale fosse, ai sensi del citato art.
2-quinquies, D.L. n. 564/1994, la "lite pendente". In questa prospettiva, il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto di quanto egli stesso, nella sentenza qui impugnata, afferma di aver accertato: e cioè che precedentemente all'ingiunzione, oggetto di impugnazione nel giudizio de quo, alle parti contrattuali era stato notificato (nel mese di dicembre del 1977) un avviso di liquidazione che non era stato impugnato. Conseguenza di questa mancata impugnazione era, senza possibilità di dubbio, la definitività del tributo liquidato e l'impossibilità, quindi, di considerare ad esso riferibile la domanda di condono presentata dai contribuenti nel corso di un giudizio relativo ad una impugnazione che concerneva (e non poteva che concernere) il solo atto di ingiunzione.
Ed infatti, come questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di ribadire, l'ingiunzione fiscale, "ove sia preceduta dalla emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione, nei quali - se ed in quanto divenuti definitivi ed incontestabili - va identificato il titolo esecutivo, conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato ad esplicare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria, e, come tale, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto" (Cass. N. 8764/1996). Peraltro, in materia di imposta di registro, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente affermato che l'avviso di liquidazione, ancor prima della modifica apportata dal D.P.R. n. 739/1981 all'art. 16, D.P.R. n. 636/1972, "era un provvedimento di accertamento, in senso ampio,
capace di diventare irretrattabile se non impugnato nel termine" (Cass. n. 6753/1994): sicché la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione doveva ritenersi avere gli stessi effetti della mancata impugnazione dell'atto di accertamento, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'ingiunzione per motivi attinenti all'accertamento (o alla liquidazione). Nel caso di specie, dovendosi ritenere definitivo il tributo per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione all'epoca notificato, come emerge nella stessa sentenza qui impugnata, la controversia instaurata con il giudizio de quo non poteva che concernere l'impugnazione dell'atto di ingiunzione per motivi propri a questo relativi e, quindi, l'irrogazione delle sanzioni rectius:
soprattassa) che con il medesimo atto venivano irrogate. Questa, e solo questa, era (e poteva essere) la "lite pendente", come tale definibile per condono ai sensi dell'art.
2-quinquies, D.L. n. 564/1994 con il pagamento degli importi che la legge stessa consentiva di determinare, rapportandoli al valore della soprattassa richiesta con l'ingiunzione e degli interessi a tale soprattassa relativi. Il fatto che la controversia non concernesse il tributo (nè lo avrebbe potuto, essendo quest'ultimo divenuto ormai definitivo per la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione) costituiva un ostacolo insuperabile a che il tributo medesimo potesse essere oggetto della domanda di condono e ne impediva il rimborso dell'avvenuto pagamento.
Pertanto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria deve essere accolto nei limiti e nel senso che si sono specificati nella su estesa motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, alla luce dei principi enunciati, dovrà provvedere in ordine alla domanda di condono presentata dai contribuenti nel corso del giudizio di appello. Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003