Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10496
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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In tema di condono tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994, richiesto dal contribuente in sede di impugnazione di una ingiunzione fiscale preceduta dalla emissione e notificazione di un atto di liquidazione, divenuto definitivo ed incontestabile, la domanda presentata dal contribuente va riferita solo ai motivi propri all'atto di ingiunzione e, quindi, all'irrogazione delle sanzioni o soprattasse contenute nell'ingiunzione, non anche all'obbligazione tributaria principale, atteso che l'avviso di liquidazione, una volta divenuto irretrattabile conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato a esplicare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria e, come tale, non è suscettibile di impugnazione per vizi diversi da quelli propri dell'ingiunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10496
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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