Sentenza 1 luglio 1994
Massime • 5
Allorquando i gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, cui la legge subordina l'esercizio del potere del Ministro Guardasigilli di sospendere le regole di trattamento risultino oggettivamente comuni a più persone, è legittima l'emanazione di un unico provvedimento per più destinatari, contenente una motivazione comune, con l'unico insuperabile limite che tale motivazione consenta di individuare, in concreto e in rapporto a ciascun destinatario, le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a intervenire. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, quando tali ragioni si fondano su circostanze di fatto comuni a più persone, è superfluo richiedere la ripetizione dell'esposizione delle stesse per ciascun interessato al provvedimento). (Non risultano precedenti).
In sede di decisione sul reclamo avverso il provvedimento che dispone ovvero proroga la sospensione, in situazioni di particolare emergenza, delle normali regole del trattamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità del provvedimento reclamato, senza avere alcun potere integrativo dello stesso, per la sua natura meramente amministrativa, sia per l'autorità dalla quale permane, sia per il suo contenuto, con la conseguenza che, ove rilevi la carenza di ragioni idonee a giustificarlo, ne deve disporre la revoca.
In tema di omicidio, non sussiste in linea di principio incompatibilità tra aggravante della premeditazione e accertamento del vizio parziale di mente, in quanto la prima opera sul piano del dolo ed il secondo su quello della imputabilità. L'incompatibilità può essere in concreto rilevata in quei casi in cui il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva, facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.
In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall'intreccio delle interazioni e dalle influenze reciproche che si verificano in occasione di una azione collettiva. Dal principio che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all'elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L'art. 86 cod. pen., che prevede la responsabilità esclusiva di colui che mette altri nella stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità (art. 111 cod. pen.) del soggetto agente, che opera come mero strumento dell'altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l'evento a causa della sua incapacità psichica determinata del terzo. I rapporti tra coagenti nell'azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV cod. pen., in tema di concorso di persone nel reato (artt. 112, 114, 115). L'influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall'art. 62 n. 2 (provocazione) e n. 3 (suggestione di una folla in tumulto). Al di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall'art. 90 cod. pen., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente.
A seguito della sentenza n. 176/1993 Corte cost. - che preclude l'ammissibilità del giudizio abbreviato quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo - non è consentito neppure al giudice del dibattimento, una volta applicata una pena diversa dall'ergastolo, effettuare la diminuente prevista per il rito speciale tempestivamente richiesto, operando una interpretazione estensiva dell'art. 442 cod. proc. pen. sulla base delle sentenze n. 181/1991 e 23/1992 della Corte cost.. Questi ultimi interventi operati dalla Corte cost. concernono infatti una situazione caratterizzata dalla concreta possibilità di definire davanti al giudice per le indagini preliminari un processo sulla base degli elementi disponibili a questo giudice, non già la diversa ipotesi di impossibilità giuridica di addivenire al rito richiesto e alla diminuzione di pena ad essi collegata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1994, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1994 |
Testo completo
3240
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 25/1/84 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE E PENALE SENTENZA
N. 127 Composta dagli Ill. mi Sigg.: Dott. Franco fuilio Presidente
Елмаа Pinozzi 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N33133/93 Spaque Musso Eunico 2.
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studio
PE IT ha pronunciato la seguente per diri. L. 8000 al i SENTENZA 27 AGO. 1994
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dal Procuratore generale" delle Repubblica prime le Corte
“CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE
d'effello di Venezia, e de ede MASO
Jitra, wa S. Bonifico clix /17/24, CaR " Battite R por L.241000 BOONIN Ginger, mies. Benifaces il 22/8/42/8 S. Benifacio 1/15/5/72 CAVAZZA Gada, a IL CANCELLIERE aa a
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A liffello di Venere che conferma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE le ben 29/2/92 della Corte d'or Richiesta copta studio dal Sig. LALONI sized Verone per diritti € 6,20
29 MAR 2003 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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studio Richiesta
1000 6 SET 1995 dal Sig Wabellini per diritti
, l'avv. IL CANCELLI , per la parte civile
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CANCELLERIA Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale d e s che ha concluso per il ripelto di tulla a ricorsing. AE010366
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CANCELLERIA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Richiesta copia studio dal Sig. Rossi. AED10372 per diritti € 6,20
LIRE 2000 1 MAR 200 CANCELLERIA CANCELLIERE
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i difensor Udit condus pesal rigelia del ricorso profond 1 LIRE 2000 CANCELLERIA dal P.G, e l'accoglicato dei ricos properti nell' interne despre
AE010374 midit;
esserine quante segance LIRE 2000
CANCELLERIA
DIRITTI DI DIRITTI DI
AE010375 La sentenza impugnata
Con sentenza 30.4.1993 la Corte d'Assise d'Appello di
Venezia confermava la sentenza 29.2.1992 con la quale Maso
OR e AV OL erano stati ET, BO
responsabili del reato dell'omicidio di MA TO e SA
IA RO, genitori di MA TR, aggravato ai sensi degli artt. 576 n. 2 e 57 n. 1 C.p. per essere stato commesso ai danni degli ascendenti di un imputato, con premeditaziione ( art. 576
2 e 577 n. 3), per motivi futili (art. 61 n. 1 e art. 577 m. n.
4 c.p.), con crudeltà (art. art. 577 n. 4 c.p.), in 61 n. 4
condizioni di minorata difesa per le vittime ( art. 61 n. 5
c.p.). Ai tre venivano applicate la diminuente del vizio parziale di mente e le attenuanti generiche, ed ai soli BO
e AV anche l'attenuante di cui all'art. 114 C. 3 C.P.
Ritenute per tutti le attenuanti applicate equivalenti alle aggravanti contestate, la pena era determinata per MA in anni 30 e per BO e AV in anni 26 di reclusione, calcolata su pena base di anni 24 per MA e 22 per BO e Cavazza,
aumentata per la continuazione.
Il fatto era ricostruito dai giudici di merito come segue.
La notte tra il 17 e il 18 aprile 1991 la famiglia AN,
vicina di casa della famiglia MA, in Montecchio di Crosara,
dul venne sveglita verso le Z da TR MA, il quale in apparente stato di grave agitazione, chiese aiuto, affermando di essere rientrato poco prima e di aver visto due gambe distese sulle scale. Il signor AN si recava nell'abitazione dei vicini °
vi trovava i coniugi MA barbaramente trucidati. I Carabinieri
chiamati e intervenuti, constatavano che essi erno stati oggetto
1 di numerosi colpi inferti con oggetti contundenti, al capo ed al viso, tanto da risultare sfigurati. Tracce ematiche erano presenti in vari ambienti dell'abitazione, e vi era disordine determinato da oggetti estratti dai cassetti rovistati.
Scartata la prima ipotesi, di una reazione viuolenta di ladri
sorpresi, le indagini si indirizzavano verso TR MA ed i suoi amici, OR BO, OL AV, ed il minore
AN TO, che sarà poi separatamente giudicato mdal
Tribunale per i Minorenni e condannato alla pena di ventitre anni di reclusione.
accertata sulla base delle loroLa responsabilità dei tre veniva stesse dichiarazioni, dalle quali emergeva che l'idea del delitto era sorta in MA, il quale sognava una esistenza brillante,
senza limitazioi economiche. Il modo individuato dal giovane per procurarsi larghe disponibilità di denaro era la soppressione di entrambi i genitori, seguita eventualmente da quella delle due sorelle e del cognato. In tal modo sarebbe venuto in possesso in per successione ereditaria dei beni della famiglia, valutati un miliardo, un miliardo e mezzo.
Di tale progetto MA informa prima BO, poi AV,
infine il minore TO. I tre giovani, pur con qualche perplessità e contraddizione, decidono di dare la propria desione. Le quote spettanti a ciascuno sono stabilite in duecento milioni a testa a AV e TO, ed il resto diviso in parti eguali tra MA e BO
Prima del 17.4.91 il generico disegno si era trasformato in che avevano avuto anche un inizio di progetti concreti,
M
2 esecuzione. Si era programmata in un primo tempo la uccisione di in occasionedi
RO SA durate un viaggio in macchina, durante il quale
BO avrebbe dovuto colpirla alla testa con uno
"schiacciabistecche", colpendo poi TO MA con una sbarra di ferro;
il BO però, all'ultimo momento, non si era sentito
la "forza" di ferrare il colpo alla donna.
In un secondo momento era stata progettata l'uccisione di tutti i componenti della famiglia MA facendo esplodere delle bombole
di gas nella taverna dell'abitazione, ma l'idea non era stata realizzata per la difficoltà di ottenere la contemporanea presenza in casa delle vittime designate.
Nei due mesi precedenti al delitto si verifica un episodio che accelera la decisione di realizzare il piano criminoso. BO
decide di acquistare una NC LT a trazione integrale, e con la garanzia del suo datore di lavoro ottiene un finanziamento di
25 milioni di lire. Per l'opposizione dei familiari rinuncia all'acquisto, e la somma ottenuta viene in poco tempo dissipata dal BO insieme agli amici. Resta, a questo punto, da rimborsare la banca. MA emette un assegno con la firma falsa della madre a BO, che estingue il debito. E' però
necessario evitare che i genitori di MA si accorgano di quanto
è accaduto.
Si arriva così alla sera del 17 aprile 1991. I quattro giovani si incontrano al bar, e poi si recano a casa di TO e prelevano due borse nelle quali era già stato preparato l'occorrente: una
bloccasterzo, delle tute, due maschere disbarra di ferro, un carnevale.
I giovani Sanno che i coniugi MA, come tutti i mercoledì e
3 sabato, sono andati al convento di S. Daniele di Lonigo, e rientreranno intorno all 23. Entrano dunque in casa MA, svitano le per attuarelampadine nel vano scale ed in cucina l'aggressione al buio, indossano le tute per non sporcarsi gli abiti di sangue, e si distribuiscono i compiti. TR MA e
TO si collocano in cucina, BO e AV in cima alle scale del garage.. MA impugna la sbarra di ferro, il bloccasterzo è tenuto o da BO o da AV, gli altri due impugnano pentole e padelle.
I coniugi arrivano verso le 23,10. TO MA sale le scale,
entra in cucina ed è colpito più volte dal figlio con la sbarra di ferro. Lo colpisce anche il TO. Rosa Tessari sente
gridare, sale al buio le scale, viene aggredita alle spalle e colpita ripetutamente. TO, spaventato, si chiude in bagno. Si
allontana anche AV, che torna dopo pochi minuti. Antonio e
RO MA sono a terra e si lamentano. AV prende Ima
coperta, la mette sulla testa dell'uomo, ve la tiene premuta con un piede. BO salta sul corpo della SA, le mette in bocca un sacchetto di platica, chiama in aiuto MA, che colpisce alla testa la madre con la sbarra.
I giovani vanno in bagno, si lavano, ripongono nelle borse le tute e gli strumenti usati. Dimenticano una maschera.
Abbandonano l'idea primitiva di portare via i cadaveri e gettarli in una discarica, e decidono di simulare un furto, rovesciando il contenuto di alcuni cassetti.
Poi si allontanano. AV va subito a casa. Gli altri, con la macchina di MA, tentano di andare in discoteca a Verona, ma
6 tornano indietro perchè la serata è solo per invito. Lungo la strada si liberano degli oggetti usati per l'omicidio.
MA, riaccompagnati a casa Burato e BO, simula la scoperta del delitto ed il proprio spavento con la famiglia
AN.
Nella sentenza si rilevava, sulla base delle dichiarazioni concordi delle parti, il ruolo trainante rivestito da MA nella vicenda nei confronti degli amici, pur concorrenti nella ideazione e nell'attuazione materiale del fatto, al quale erano anch'essi interessati.
I giudici di merito esaminavano il contesto socio culturale del crimine, attuato in una zona trasformatasi da agricola in industriale, ricca e priva di disoccupazione, nella quale l'imperativo è quello di lavorare e guadagnare presto, con
conseguente precoce abbandono della scuola e valorizzazione dei simboli del successo economico rappresentati dall'abbigliamento,
dalla macchina, dalla frequentazione dei locali publici, prima il bar e poi la discoteca.
dell'indagine psichiatrica condotta Sulla scorta dei risultati dai consulenti del P.M. e degli imputati, la Corte individuava in
MA e BO vizio parziale di mente, fondato per il primo essenzialmente su disturbi narcisistici della personalità, per il secondo su "disturbo dipendente di personalità di grado lieve". Per quanto concerne AV, che il consulente del pubblico ministero prof. Andreoli aveva ritenuto pienamente capace d'intendere @ di volere, la Corte di primo grado,
utilizzando i tratti di personalità del giovane già descritti dal prof. Androli, e considerando il parere espresso dai consulenti
50 dell'imputato, valorizzava la fragilità psichica e la immaturità
di AV, il forte influsso esercitato su di lui da MA, e al delitto " in concludeva che egli parteciò stato di e di inefficienza dei poteri obnubilamento dellai coscienza inibitori", "in quella condizione di infermità transitoria,
dovuta ad intenso stato emotivo, che influi sulla sua capacità di intendere e di volere riducendola in modo rilevante."
La sentenza di primo grado era appellata dal Pubblico
ministero presso il Tribunale e dal Procuratore generale sul punto della ritenuta seminfermità di mente degli imputati. I
problema della capacità di intendere e di volere degli imputati costituiva oggetto anche dei motivi d'appello proposti dagli imputati, per MA e AV sotto il profilo del giudizio condotto ai sensi dell'art. 69 c.p. tra aggravanti e attenuanti,
alle quali ultime avrebbe dovuto darsi la prevalenza, mentre per
BO si sotenenva il vizio totale di mente.
Con ordinanza 6.2.93 la Corte d'Assise d'Appello disponeva il rinnovo del dibattimento al fine di attuare perizia psichiatrica, affidata al collegio peritale composto dai proff.
PA, NI e TT. Sulla base del parere espresso dai periti, la Corte d'sssise d'Appello perveniva alle stesse
conclusioni fatte proprie dai giudici di primo grado, motivando sulla seminfermità di MA e BO con rilievi analoghi a
quelli esposti dai primi giudici e, per quanto concerne AV,
seguendo l'opinione del collegio peritale per il quale lo sviluppo personologico del soggetto si era arrestato a stadi non evoluti, ad una personalità gravemente immatura, con affettività scarsamente evoluta, spiccata tendenza all'ansia, alla dipendenza e al vissuto depressivo. Si riteneva quindi che "per il AV
dell'esecuzione del crimine erano senz'altro all'atto notevolmente ridotte, sia la capacità di comprendere il reale
significato del delitto e delle consegeunze dello stesso, sia la e di scegliere liberamente ecapacità di autodeterminarsi consapevolmente."
Esame dei motivi dei ricorsi Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso avanti questa Corte le parti processuali, per i motivi che qui di seguito si espongono e si esaminano.
A)- Il Procuratore Generale allega, con riferimento al problema della capacità di intendere e di volere degli imputati:
1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 110 e SS. c.p. Il concorso di più persone nel reato è
regolato dal codice penale che distingue, "quoad poenam, il capo dai concorrrenti (art. 112 n. 2 ) ; lo spessore della partecipazione (art. 114); il comportamento dell'istigatore (art. 115). Le interazioni reciproche tra i concorrenti non potevano portare ad una dichiarazione di seminfermità in coseguenza delle suggestioni operate da un concorrente rispetto agli altri, poichè
in tal modo si confonderebbe il tema della causalità psichica con quello dell'imputabilità. Questa Corte concorda, in linea di principio, con l'impostazione del ricorrente, secondo la quale, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, છે scorretto dedurre la seminfermità di mente dall'intreccio delle interazioni dalle influenze reciproche
© che si verificano in occasione di un'azione collettiva.
La stessa Costituzione (art. 27 ) stabilisce che la responsabilità penale છે personale, e da tale principio fondamentale si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all'elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L'art. 86 c.p., che prevede la
responsabilità esclusiva di colui che mette altri nello stato d'incapacità d'intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo della responsabilità di colui che concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non in imputabilità, esplicitamente considerata dall'art. 111 c.p., del
soggetto agente, il quale opera quale mero strumento dell'altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico l'evento a causa della sua incapacità psichica determinata dal terzo.
I rapporti tra i coagenti nell'azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal Capo III del Titolo
IV del Codice penale, in tema di concorso di persone nel reato,
con le norme richiamate dal Procuratore ricorrente (artt. 112,
114, 115). L'influenza sul singolo dei comportamenti di terzi sono considerati dall'art. 62 n. 2 (attenuante della provocazione) e n. 3) (suggestione di una folla in tumulto). Al
di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi,
quali correttivo alla netta chiusura rispetto alla rilevanza non è degli stati emotivi e passionali operata dall'art. 90 C.P.,
consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi dai quali
8 imputabilità di un soggetto trarre conseguenze in ordine alla ritenuto non infermo, o seminfermo, di mente.
Non si rileva tuttavia nel caso di specie l'errore di lamentato sotto tale profilo dalimpostazione Procuratore
i
Generale.
parereNella sentenza impugnata, infatti, sulla scorta del
espresSO dal prof. Andreoli in primo grado, e dal collegio peritale nel giudizio d'appello, sono state singolarmente esaminate le personalità dei tre imputati, ed accertata la seminfermità mentale di ciascuno di essi in dipendenza delle caratteristiche individuali di ognuno.
MA è definito come "portatore di un vero e proprio processo patologico, nosografico e clinicamente determinato (disturbo border-line di personalità), che ha gravemente interferito nelle sue dinamiche di conoscenza e di giudizio, alterando gravemente sia il suo < pensare ordinato>>, sia le sue funzioni di scelta intenzionale tra più condotte: le une imposte dai consigli della coscienza;
le altre motivate da spinte dissociali".
Si rileva che "tale sindrome psicologica-psichiatrica inoltre si in un pone nel determinismo dell'azione delittuosa.
inscindibile e fisiologico rapporto motivante, in una linea
ideale che collega la malattia>> come premessa ed il come azione esecutiva>> dell'alterato risultato illecito>>
giudizio di realtà”.
Si sottolinea la inadeguatezza dell'azione di MA, complicata dal suo "stato di intelligenza-limite", e dalla sua tendenza ai limiti "dello stato maniacale", "della condizione paranoide",
"della schizofrenia ebefrenica" (pagg. 85-86) BO è definito "portatore di una sindrome psico-patologica costituita da disturbo dipendente di personalità", associata ad
"altri elementi di tipo psicopatologico quali: l'immaturità
affettiva e intelletiva, con quoziente intellettivo ridotto al di sotto della media;
un esame di realtà gravemente insufficiente;
un'iper-rigidità, uno scarso controllo delle forze pulsionali,
cioè delle tendenze profonde;
carenza di interesse per il mondo umano il cui contenuto è trasformato e allontanato da valenze che si presumono aggressive, fobiche e persecutorie, come si desume dalla prova di AC (pag. 87-88).
Per AV, la sentenza richiama il giudizio diagnostico complessivo espresso dal collegio peritale di "personalità
gravemente immatura, con affettività scarsamente evoluta,
spiccata tendenza all'ansia, alla dipendenza e al vissuto depressivo". Tale giudizio si fonda sui risultati forniti ai reattivi psicologici i quali confermano "che lo sviluppo personologico del soggetto si sia arrestato a stadi non evoluti,
delle immagini interiorizzate delleper mancata elaborazione figure genitoriali con grave reazione ansiosa e depressiva". Si
sottolineano i risultati del test di SC, che evidenzia "i vissuti di angoscia e reazioni didepressive, elementi autosvalutazione con tendenza alla critica, ipercompensazione,
distorsione dell'esame della realtà, assenza di identificazioni personali, tutti tratti già rilevati in passato". Si rileva che
"i meccanismi di difesa si esprimono in forma di rimozione e
idealizzazione primitiva e di negazione razionalizzazione, di ipomaniacale" (pag. 90).
10 Accanto alle analisi individuali sopra richiamate la sentenza impugnata rileva che la perizia collegiale evidenzia come tutta
l'azione criminosa si colloca nel "cesto delle interrelazioni del
1 gruppo deviante dei giovani adulti" (pag. 85); e, più avanti,
oltre l'esame delle tre personalità individuali, considera la dinamica dei gruppi devianti, la cui formazione comporta
"tendenza alla conformità", "attenuazione della considerazione della obiettività dei rischi", "riduzione del senso di
responsabilità individuale" (pag. 92).
La Corte d'Assise d'Appello rileva, a questo punto, che l'azione criminale di gruppo è vista non già come causa di attenuazione di pena, bensi con particolare preoccupazione dal nostro legislatore, che prevede il rafforzamento della sanzione con оl'art. 112 C.P., sanzioni autonome per reati quali l'associazione per delinquere (art. 416), la banda armata (art. 306), l'associazione sovversiva (art. 270 c.p.). Si tratta peraltro, osserva, di "concorso nell'azione illecita di soggetti imputabili", e rileva come la situazione sia diversa in quanto
"ci si trova di fronte a gruppi di correi tutti portatori in varia misura di disturbi psichici". Aggiunge: "Se il gruppo in sè
e per sè considerato non è ‹‹ disturbo>>, nè < sindrome invalidante>>, nè malattia>>, esso però può fungere da collante >> a patologie diverse, mescolandole ed esaltendole con effetti sinergici e dirompenti".
Nella frase riportata (pag.94), seguita dal rilievo concernente
$1la sommatoria amplificante >> delle dinamiche del gruppo
' conseguente alle "patologie a incastro" rilevate deviante
(pag. 99), la Corte di merito si limita ad evidenziare il
11 meccanismo psichico con il quale la decisione di ciascuno dei componenti trovato forza in quella degli altri. Tali ha considerazioni nulla tolgono alla motivazione di fondo della sentenza, concernente l'applicazione della diminuente del vizio parziale di mente rapporto alla scemata capacità di in intendere e di volere individuale, considerata singolarmente per ciascuno degli imputati, in aderenza al principio fondamentale della individualità del concetto di imputabilità.
Non si ravvisa conseguentemente il vizio denunciato, e la la sentenza impugnata appare conforme ai criteri dettati da questa
Corte in tema di necessità, ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente, che sia accertata una infermità mentale
(avente significato più ampio di malattia mentale), dipendente da una alterazione patologica della psiche accertata e riconosciuta dalla scienza psichiatrica (si citano tra le altre sentenze SU
questo punto Cass. Sez. 1', 4.6.91, Catalano;
Sez. 1° 3.3.87,
Corbatto; Sez. 1' 15.12.86, Cattaneo)
desunta la2) Violazione dell'art. 90 c.p. Sarebbe stata seminfermità dall'agire di gruppo utilizzando gli stati emotivi e passionali, ai quali non poteva farsi riferimento in tema di capacità di intendere e di volere per il divieto dell'art.90 c.p.
Il rilievo non è fondato.
Si è già detto sopra come il vizio parziale di mente sia stato desunto dai giudici di merito dall'esame individualizzato della personalità degli agenti, rapportato poi all'azione compiuta. La circostanza che nella sentenza si parli di "legami di rinforzo emotivo" (pag. 94) conseguenti all'appartenenza ad un gruppo, non
12 significa che la seminfermità mentale sia stata desunta dalla carica emotiva menzionata, in considerazione dell'attenta analisi condotta sulle patologie di ogni singolo soggetto. Il dettato dell'art. 90 c.p., per il quale gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità, non comporta che
la piena imputabilità debba essere ritenuta comunque in considerazione dell'accertata emotività, anche in quei casi nei
quali lo stato emotivo coesiste con il vizio parziale di mente accertato per altra via, come nel caso di specie.
B) La sentenza è stata impugnata anche dai tre imputati,
per motivi in parte comuni.
E' comune ai ricorsi proposti nell'interesse dei tre
imputati la doglianza di violazione dell'art. 61 n. 4 C.P.
("l'avere adoperato sevizia, o l'aver agito con crudeltà verso le non persone" ). Tale aggravante avrebbe dovuto trovare la pressione da parte di applicazione, in una sitauzione in cui
Cavazza con il piede sulla coperta contro la testa di TO
MA, i salti di BO sul corpo della SA, il soffocamento della donna con il sacchetto di plastica ed il colpo di sbarra finale dato da MA non avevano natura di sevizie, ma di atti conseguenti alla decisione di uccidere, portata a termine evitando di far soffrire a lungo le vittime.
Il motivo è infondato.
La frattura della mandibola di TO MA attuata schiacciandola con il piede, i salti sul corpo della SA 9
la introduzione nella sua bocca di un sacchetto di plastica, non direttamente funzionali al si configurano quali atti perseguimento della morte delle due vittime, bensì quali vere 8
13 proprie sevizie fisiche inconferenti rispetto al duplice omicidio programmato, come correttamente rileva la Corte di manifestazione di un' indole primo grado;
e costituiscono particolarmente malvagia, che si estrinseca in quella crudeltà,
epressione di carenza di elementari sentimenti di umanità
pietà, che la Corte di secondo grado sottolinea, e che vale anche sola a costituire l'aggravante in parola.
La circostanza che gli atti considerati non siano riferibili fisicamente a MA non elide l'addebitabilità dell'aggravante in parola anche a questo imputato, in considerazione delle
modalità cone le quali l'azione collettiva si è espletata, con collaborazione e apporto sinergico di ciascuno a ciascun atto posto in essere dall'altro.
C) E' pure comune ai tre ricorsi proposti la questione dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.,
essendo stato all'udienza preliniare richiesto il rito abbreviato rifiutato dal pubblico ministero. Il giudizio di equivalenza delle attenuanti concesse rispetto alle aggravanti ritenute, che comportando in astratto la pena dell'ergastolo ostacolavano la esperibilità procedimento previsto dall'art. 438 C.P.P.3
in comporterebbe diritto alla diminuente indicata,
considerazione della decidibilità allo stato degli atti.
Tale ultimo punto costituisce oggetto di specifico motivo da parte della difesa BO, che critica la sentenza impugnata nella parte in cui esclude comunque che il procesSO fosse decidibile avanti al giudice dell'udienza preliminare, in considerazione della complessità del dibattimento e del rinnovo
14 di esso in secondo grado. La valutazione della decidibilità, si sostiene, deve essere effettuata ex ante, con riferimento alla e Поп ex post, sulla base delloimpostazione accusatoria,
svolgimento del giudizio pubblico.
Il motivo è infondato.
Il problema sottoposto a questa Corte consegue agli operati dalla Corte interventi Costituzionale sulla disciplina del giudizio abbreviato, da un lato consentendo la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. ad opera del giudice del dibattimento nel caso in cui, richiesto dall'imputato il rito speciale, il pubblico ministero abbia dissentito, ed il giudice dibattimento ritenga ingiustificato il dissenso (sentenza del
15.2.1991 n. 181), e nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia aderito alla richiesta concorde delle parti di procedere con giudizio abbreviato ed il giudice del
dibattimento ritenga che il processo avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti (sentenza 31 1.1992 n. 23);
.
dall'altro, dichiarando la illegittimità costituzionale per eccesso rispetto alla legge delega della norma che prevedeva in caso di rito abbreviato la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione per anni trenta ((sentenza 23.4.1991
n. 176).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 17.3.1993 (imp.
Piccillo) hanno statuito: "Per l'effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442 comma secondo, ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudizio abbreviato non ૐ
ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'eragastolo. In questo
On 15 senso il giudice per le indagini preliminari non è competente a definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 444 e
442 cod. proc. pen., anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo".
In conformità a tale orientamento, questa Corte non ritiene che,
sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 442 c.p.P.
quale risulta dagli interventi operati sul rito abbreviato dalla
Corte Costituzionale con le sentenze n. 181 del 1991 e n. 23 del 1992, il giudice del dibattimento una volta applicata una pena diversa dall'ergastolo possa dar luogo alla diminuente prevista per il rito speciale a ՏԱԾ tempo richiesto. Gli interventi operati dalla Corte Costituzionale concernono infatti ила
situazione caratterizzata dalla concreta possibilità di definire avanti al g.i.p. un processo sulla base degli atti disponibili a questo giudice, non già la diversa ipotesi di impossibilità
giuridica di addivenire al rito richiesto ed alla diminuzione di pena che ad esso è collegata, in conseguenza di Una precisa scelta fatta dal legislatore.
La impossibilità di fruire della diminuzione di pena in conseguenza della contestazione di un reato che comporti la pena dell'ergastolo è inerente alla volontà del legislatore, che nella legge delega non ha inteso dettare norme che consentano in tale situazione il rito speciale, come emerge dalla sentenza n. 176
del 1991 della Corte Costituzionale. Tale scelta corrisponde ad una precisa logica, per la quale non
sono ammissibili diminuzioni correlate al rito adottabile in rapporto ad imputazioni tanto gravi da comportare in astratto la
16 pena dell'ergastolo. La circostanza che tale pena non sia
applicata, in conseguenza della incidenza delle attenuanti e non gia decla esclusione delle aggravanti comportanti la pena massima concesse rispetto alle aggravanti contestater non ha rilievo, e
non comporta applicabilità della diminuzione di pena prevista invocata dalla difesa (sul punto, si veda Cass.dall'art. 442
Sez. 1' 29.4.93, Ventura). La impossibilità ad operare comunque la riduzione di pena considerata, irrilevanza della questione dellacomporta la decidibilità allo stato degli atti proposta dalla difesa di
BO.
di BO si allega inoltre D) Nell'interesse dell'art. 88 C.P. e manifesta illogicità e inosservanza contraddizione della motivazione, sul punto del denegato vizio totale di mente, che sarebbe da riconoscersi in conseguenza della affermazione, fatta dai periti e riferita nella sentenza, della probabilità che "il giovane non sia stato continuativamente in condizioni di imputabilità esclusa", frase questa implicante momenti di assenza completa di imputabilità. Dal fortissimo rapporto di dipendenza di BO da MA, sottolineato anche dal consulente del P.M., avrebbe dovuto comunque dedursi la sua totale incapacità di intendere e di volere.
Il motivo è infondato.
La espressione, estrapolata dalla perizia e riportata
nella sentenza, significa soltanto che si esclude che BO
fosse incapace di intendere e di autodeterminarsi al momento
dell'azione, di lunga durata e non istantanea, @ quindi non tale da consentire l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato, determinato da corto circuito 0 comunque da ԱՂ attimo di B
17 transeunte totale infermità di mente. La frase non implica affatto che i periti, o i giudici di merito, abbiano ritenuto o ipotizzato momenti di completa assenza di capacità di intendere e di volere nell'ambito dell'azione espletata.
La sentenza impugnata, valutando anche la dipendenza psicologica di BO rispetto a MA sottolineata dalla difesa, motivata logicamente con riferimento al parere espresso nella perizia collegiale attuata, fatto proprio dalla Corte di secondo grado previo adeguato vaglio critico, in ordine alla imputabilità di
BO, ritenuto affetto da vizio parziale di mente sulla base di congrue argomentazioni, la cui valutazione è esclusa dalla competenza propria del giudice di legittimità.
E) La difesa di BO, in parte con riferimento alla stessa problematica, allega erronea applicazione dell'art. 577
3 C.P., e mancanza e contraddittorietà della motivazione c.1 n.
sul punto della riconosciuta premeditazione. Tale aggravante non
sarebbe compatibile con la seminfermità mentale. In ogni caso, la riconosciuta patologia mentale del BO, la cui capacità di intendere e di volere presentava interruzioni e oscillazioni,
era incompatibile com quella persistenza decisionale che caratterizza l'aggravante in parola.
Lo stesso punto è esaminato nell'interesse di AV, che parimenti deduce erronea applicazione dell'art. 577 c.1 n.3 e
mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto della riconosciuta premeditazione. I difensori, infatti, avevano sottolineato che dagli atti risultava come nel Cavazza vi fosse stato un continuo alternarsi di stati d'animo e come il
18 numeroseproposito omicida, suscitato nella sua mente da MA,
volte fosse stato respinto, con soluzioni di continuità nella con l'aggravante della decisione d'agire, incompatibili premeditazione. La Corte di secondo grado поп aveva dato
risposta adeguata su tale punto.
I motivi esaminati sono infondati.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, non sussiste
in linea di principio incompatibilità tra aggravante della
premeditazione e accertamento del vizio parziale di mente, in quanto la prima opera sul piano del dolo, ed il secondo ՏԱ
quello dell'imputabilità ( tra le altre Sez. 1' 5.8.92, Careri;
Sez. 1', 13.11.91, Abel ed altro;
Sez. 1', 18.2.88, Callegari).
La incompatibilità può essere in concreto rilevata in quei casi nei quali il proposito criminoso coincide con una idea fissa
ossessiva, facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità (in questo senso Cass. Sez. 1' 16.7.92, Di
Mauro ).
Nel caso di specie le anomalie psichiche rilevate nella sentenza impugnata, in relazione alle quali si è ritenuta la esistenza del vizio parziale di mente, non riflettono stati mentali che si identifichino nel processo intellettivo e volitivo che ha dato ed all'attuazione del duplice origine alla programmazione omicidio.
Per quanto concerne le oscillazioni volitive degli imputati, sottolineate nei due ricorsi come incompatibili con la premeditazione, correttamente e logicamente la sentenza impugnata rileva, sulla base della sequenza degli atti e dell'organizzazione del crimine, che in tutti e tre i correi vi è
19 lastata la fissazione ideativa del programma criminoso,
ponderazione morale dell'illecito in termini di disvalore sociale, la riflessione ed il confronto comparativo fra i dettami della coscienza da un lato e la volontà trasgressiva dall'altro;
e deduce la esistenza dell'aggravante contestata, in considerazione degli elementi predetti.
Il ragionamento è lineare, e conforme ai principi dettati in tema della necessità dell'elemento cronologico inteso come
apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, e
dell'elemento ideologico, relativo alla persistenza della
risoluzione criminosa nell'animo dell'agente.
La premeditazione valutata dai giudici di merito con
riferimento sia al programma criminoso, già da ge ecisamente tempo
ideato in vista del fine prefissato, con indicazione delle quote di profitto a ciascuno spettanti, sia in rapporto all'azione criminosa finale, organizzata con la predisposizione degli strumenti necesari ed estrinsecatasi nella preparazione dei luoghi, togliendo ad essi la luce, e nell'attesa per un tempo apprezzabile delle vittime in vista dell'agguato deciso.
Le oscillazioni nella volontà che hanno colto i ricorrenti nella correttamente non sono state ritenute daifase preliminare giudici di merito tali da escludere la premeditazione, posto che al essa è ritenuta sicuramente ravvisabile anche in relazione solo svolgimento dei fatti avvenuti il 17 aprile 1991.
In tale ambito temporale i giudici di merito logicamente escludono sia venuta meno l'idea criminosa programmata. Le
osservazioni della difesa di BO, circa fratture che si
д 20 sarebbero determinate in questa fase conseguenza del suo stato psichico non hanno riscontro concreto, ed attengono a valutazioni di merito non proponibili in questa sede.
Quanto al momentaneo allontanamento di AV dal luogo del delitto nella fase all'aggressione, immediatamente successiva la Corte di secondo grado lo considera correttamente esclusivamente un modo di riponderare e rielaborare l'idea già
accettata, che non viene meno, tanto che l'imputato ritorna dopo pochi minuti e prosegue nell'azione con le sevizie e crudeltà già
esaminate.
F ) Nell'interesse di AV, si deduce erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 C.P. e mancanza di motivazione sul punto, evidenziato nei motivi d'appello, delle condizioni di tempo di luogo e di persone, tali da non ostacolare la difesa. La
sentenza impugnata non avrebbe approfondito il tema specifico, ed avrebbe comunque interpretato la norma che erroneamente disciplina l'aggravante in parola.
Il motivo è infondato.
impugnata motiva adeguatamente sul punto, ed La sentenza appare corretto e conforme al dettato dell'art. 61 n. 5 ravvisare minorata difesa in conseguenza del luogo prescelto per il delitto, perfettamente conosciuto dai partecipanti in quanto abitazione di uno di loro, e nel quale era presumibile che fosse nullo il grado della soglia di allarme delle vittime designate,
rientrate fiduciose in casa propria;
dell'oscuramento attuato disvitando le lampadine, tale da evitare ai coniugi MA
accorgersi dei presenti;
dell'età delle vittime rispetto a quella fr degli aggressori;
dell'ora (le 23,10 di una giornata non
21 festiva), nella quale è improbabile che qualcuno all'esterno senta grida e invocazioni d'aiuto.
G) La difesa di BO deduce inoltre la violazione
Tenuto conto della seminfermità, e degli artt. 69 e 133 C.P..
della riconosciuta attenuante di cui all'art. 114 C.P.P, il giudizio da condursi con riferimento all'art. 69 C.P. avrebbe
dovuto portare alla prevalenza delle attenuanti riconosciute
sulle aggravanti ritenute.
Nella deternminazione della pena, inoltre, con riferimento all'aumento determinato per la continuazione, la motivazione sarebbe contraddittoria e in contrasto con l'art. 133 c.p.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata motiva adeguatamente logicamente aggravanti ein punto pena, e in ordine al bilanciamento tra attenuanti, considerando tra i vari elementi la valenza delle delle quali da sole cinque aggravanti ritenute, quattro
la pena dell'ergastolo. sufficienti a giustificare
Anche l'aumento per la continuazione, determinato in quattro congruamente motivato, nella parte in cui i giudici anni, appare d'appello, con riferimento alla sentenza di primo grado,
considerano e valutano la differenziazione dell'aumento di pena tra MA da un lato, BO e AV dall'altro, in parentela relazione al diverso ruolo ed al rapporto di concerenente solo il primo (pag. 126).
I ricorsi proposti devono essere conseguentemente respinti,
con le statuizioni in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
22
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 11 25.1.1994
Il Consigliere rel. sidenté an
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
18 MAR 1994 Sacripanti Leonardo
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
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