Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1994, n. 3240
CASS
Sentenza 1 luglio 1994

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Allorquando i gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, cui la legge subordina l'esercizio del potere del Ministro Guardasigilli di sospendere le regole di trattamento risultino oggettivamente comuni a più persone, è legittima l'emanazione di un unico provvedimento per più destinatari, contenente una motivazione comune, con l'unico insuperabile limite che tale motivazione consenta di individuare, in concreto e in rapporto a ciascun destinatario, le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a intervenire. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, quando tali ragioni si fondano su circostanze di fatto comuni a più persone, è superfluo richiedere la ripetizione dell'esposizione delle stesse per ciascun interessato al provvedimento). (Non risultano precedenti).

In sede di decisione sul reclamo avverso il provvedimento che dispone ovvero proroga la sospensione, in situazioni di particolare emergenza, delle normali regole del trattamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità del provvedimento reclamato, senza avere alcun potere integrativo dello stesso, per la sua natura meramente amministrativa, sia per l'autorità dalla quale permane, sia per il suo contenuto, con la conseguenza che, ove rilevi la carenza di ragioni idonee a giustificarlo, ne deve disporre la revoca.

In tema di omicidio, non sussiste in linea di principio incompatibilità tra aggravante della premeditazione e accertamento del vizio parziale di mente, in quanto la prima opera sul piano del dolo ed il secondo su quello della imputabilità. L'incompatibilità può essere in concreto rilevata in quei casi in cui il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva, facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.

In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall'intreccio delle interazioni e dalle influenze reciproche che si verificano in occasione di una azione collettiva. Dal principio che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all'elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L'art. 86 cod. pen., che prevede la responsabilità esclusiva di colui che mette altri nella stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità (art. 111 cod. pen.) del soggetto agente, che opera come mero strumento dell'altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l'evento a causa della sua incapacità psichica determinata del terzo. I rapporti tra coagenti nell'azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV cod. pen., in tema di concorso di persone nel reato (artt. 112, 114, 115). L'influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall'art. 62 n. 2 (provocazione) e n. 3 (suggestione di una folla in tumulto). Al di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall'art. 90 cod. pen., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente.

A seguito della sentenza n. 176/1993 Corte cost. - che preclude l'ammissibilità del giudizio abbreviato quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo - non è consentito neppure al giudice del dibattimento, una volta applicata una pena diversa dall'ergastolo, effettuare la diminuente prevista per il rito speciale tempestivamente richiesto, operando una interpretazione estensiva dell'art. 442 cod. proc. pen. sulla base delle sentenze n. 181/1991 e 23/1992 della Corte cost.. Questi ultimi interventi operati dalla Corte cost. concernono infatti una situazione caratterizzata dalla concreta possibilità di definire davanti al giudice per le indagini preliminari un processo sulla base degli elementi disponibili a questo giudice, non già la diversa ipotesi di impossibilità giuridica di addivenire al rito richiesto e alla diminuzione di pena ad essi collegata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1994, n. 3240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3240
    Data del deposito : 1 luglio 1994

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