Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, l'avviso della nuova udienza camerale deve essere notificato solo nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato e non nell'ipotesi in cui il differimento dell'udienza sia dovuto a causa diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2007, n. 27643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27643 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/03/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1173
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 039728/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IO N. IL 24/03/1957;
avverso ORDINANZA del 11/07/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Bologna, ha revocato il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - già provvisoriamente interrotto dal Magistrato di sorveglianza della sede - concesso a AT IO, per avere costui violato le prescrizioni impostegli con il provvedimento di concessione del beneficio, tenuto conto: (a) che il predetto detenuto, il giorno 12 maggio 2006, risultava (da informazioni dei Carabinieri di Fano) essersi trattenuto in quella città presso un esercizio pubblico frequentato da pregiudicati e spacciatori, "al di là degli scopi giustificanti lo spostamento richiesto"; b) che il 16 maggio 2006, il detenuto era stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente e che presso la sua abitazione venivano rinvenuti "materiali significativi di attività di spaccio", come emergeva dal provvedimento di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di Rimini del 17 maggio 2006; c) che il predetto, non aveva adempiuto alla prescrizione di contattare lo UEPE di Rimini, come da nota dell'ente del 7 giugno 2006; d) che le violazioni commesse erano di gravità tale da imporre la revoca della sospensione condizionata concessa, con decorrenza sin dal suo inizio (30 novembre 2005). Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore, del AT, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3 e art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 51 ter ord. penit. e per vizio della motivazione, rilevando: con il primo motivo di gravame, che il provvedimento di rinvio dell'udienza partecipata all'11 luglio 2006 non era stato notificato al ricorrente e che la decisione era stata adottata dal Tribunale oltre il trentesimo giorno dal provvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di Sorveglianza;
con il secondo motivo di gravame, che nel provvedimento impugnato non si dava conto delle ragioni per cui il AT aveva fatto una breve sosta in un esercizio pubblico e comunque difettavano i presupposti per disporre la revoca del beneficio concesso, posto che tale provvedimento può essere adottato solo se chi ha usufruito del beneficio commette un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, laddove il ricorrente, al momento della revoca non solo non era stato condannato ma neppure risultava ancora giudicato in relazione ai fatti contestatigli dall'autorità giudiziaria di Rimini. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, con riferimento alle censure relative alla mancata notifica al detenuto del provvedimento di rinvio all'11 luglio 2006 dell'udienza camerale, occorre considerare che nel procedimento di sorveglianza, l'avviso della nuova udienza camerale deve essere notificato solo nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato e non anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il differimento dell'udienza sia dovuto a causa diversa (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 23/11/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218448, ric. Desiderio) anche perché, com'è noto, nel procedimento di sorveglianza non è riconosciuto all'interessato il diritto ad intervenire all'udienza, ma soltanto il diritto ad essere sentito qualora ne faccia richiesta (in tal senso ex multis, Cass. sez. 6, sentenza n. 120 del 12 gennaio - 18 marzo 1996, ric. D'Alessandro) laddove, nel caso in esame, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il difensore AT aveva ricevuto notizia del differimento dell'udienza camerale ed il condannato non aveva fatto richiesta di presenziare all'udienza dell'11 luglio 2006. Per quanto attiene invece il secondo profilo della censura (violazione dell'art. 51 ter ord. penit), è sufficiente rilevare che la mancata osservanza del termine di trenta giorni, entro cui deve essere adottata la decisione del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla revoca della misura, assume rilevanza solo in relazione al provvedimento di sospensione, emesso dal Magistrato di Sorveglianza, nel senso che detto provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del Tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Invece la mancata osservanza del predetto termine non assume alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal Tribunale, tenuto conto che in relazione alla ritardata pronuncia del suddetto provvedimento non è prevista alcuna sanzione di natura processuale così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 16/2/1999 Cc. (dep. 1/04/1999) ric. Maresca, Rv. 213255.
Quanto poi al secondo motivo di ricorso, mancanza dei presupposti per la revoca del beneficio non avendo in effetti il AT riportato alcuna condanna definitiva, trattasi di argomento del tutto inconferente, ove si consideri che la sospensione condizionata della pena, prevista dalla L. n. 207 del 2003, può essere revocata non solo per sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi in relazione ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni a far data dall'applicazione del beneficio, ipotesi che effettivamente non ricorre nel caso di specie, ma anche nell'ipotesi di ingiustificato inadempimento alle prescrizioni imposte. Correttamente pertanto il tribunale di sorveglianza, una volta accertata una pluralità di violazioni da parte del AT delle prescrizioni che gli erano state imposte in sede di applicazione del beneficio, in primo luogo la mancata presentazione allo UEPE di Rimini, violazioni la cui effettiva configurabilità neppure in questa sede ha formato oggetto di specifica contestazione, ha proceduto alla revoca del beneficio, prescindendo dall'esistenza di condanne sopravvenute. In conclusione, poiché le censure mosse dal ricorrente risultano manifestamente infondate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500.000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500.00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007