Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO069 4 8 /0 2 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Spese processuale SEZIONE TERZA CIVILE out. 375 fc. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 10226/00 Cron. 19636 Dott. Paolo Consigliere - VITTORIA Rep.1470 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Antonio - Rel. Consigliere- SEGRETO Ud.18/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti FAG, 2002155 sul ricorso proposto da: 20 IL CANCELLIERE NI BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPE EUGENIO 15, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato ANICETO SBARRA, difesa CANCELLERIA FRANCESCO MOLFESE, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
MILANO ASSIC SPA incorporante LA PREVIDENTE ASSIC SPA (già AUSONIA ASSICURAZIONI SPA), corrente in Assago (Mi), in persona del suo Dirigente procuratore Dr. Ivano Cantarale, elettivamente Speciale domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 27, presso lo 2002 689 studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 635/99 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 19/01/99 e depositata il 23/03/99 (R.G. 411/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano con sentenza depositata il 17.10.1996 condannava la Usl 4 di Lagonegro a pagare a AB NI, a titolo di errori diagnostici e terapeutici, a lei cagionati durante un ricovero presso l'ospedale di Maratea, la somma di £. 165 milioni, oltre interessi e condannava l'Ausonia Assicurazione a manlevare la Usl. Proponeva appello la Previdente Assicurazioni, incorporante l'Ausonia Assicurazione. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 23.3.1999, rigettava la domanda di manleva nei confronti dell'assicuratrice della Usl e compensava le spese tra la Previdente e la NI, giusti motiviritenendo che esistessero per la compensazione, in quanto la NI aveva preso posizione anche in merito alla questione dell'interpretazione della clausola di cui all'art. 6 delle condizioni generali della polizza assicurativa, che atteneva ai rapporti tra Usl ed assicuratrice, a cui pure la NI era estranea. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la NI. Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, incorporante per fusione la Previdente Assicurazioni. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione о falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., in ९ 3 relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la compensazione delle spese disposta dal giudice di appello.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso sia manifestamente infondato. Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320; Cass. 11.11.1996, n. 9840). E' vero che, ove il giudice di merito espliciti i motivi della propria decisione, essi non sfuggono a censura quando la loro enunciazione risulti palesemente illogica, tale da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. S.U. 15.11.1994, n. 9597; Cass. 23.6.1997,n. 5607; Cass. n 7663/1994). Si tratta, però, pur sempre di motivazione da parte del giudice di merito sull'asserita esistenza di ragioni per avvalersi del potere discrezionale di compensazione, con la conseguenza che la censura avverso detta motivazione dovrà essere fatta valere sotto il profilo del vizio 4 motivazionale, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 5 c.p.c., e non sotto il profilo della violazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., come è avvenuto nella fattispecie. Il ricorso va, pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c.. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, lì 18 marzo 2002. Il cons. est. Il Presidente Antonio regreto 109T125,11 IL CANCELLIERE C1 456T 20,66 Pot Aiello TOT. 14977 Depositata in Cancelleria Oggi, 14.05.02 SUP IL CANCELLIERE C1, Dott.ssa Maria Aiello NOW AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 3 DIC. 2003 Serie .4 versate € 149.77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77) p. il Dirigente Area Servi (Dottssa Maria Grazia CFILIPPO) Responsabile Servizio Au Gadelant (Dr. M. RACQHan 5